Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18373 del 07/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 07/09/2011), n.18373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16251/2010 proposto da:

C.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell’avvocato PALUMBO

FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato RASPAOLO Carmelo

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (OMISSIS), in persona

dell’institore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE UMBERTO

TUPINI 113, presso lo studio dell’avvocato CORBO Nicola, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

GARIBALDI SOCIETA’ COOPERATIVA DI NAVIGAZIONE A RL;

– intimata –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1519/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

17/11/09, depositata il 18/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla adunanza in Camera di consiglio del 13 luglio 2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 c.p.c.:

” C.S., dipendente fino al marzo 2001 della Garibaldi società cooperativa di navigazione a r.l. appaltatrice dei servizi di traghetto dalle FF.SS., era stato assunto con altri, allo scadere dell’appalto, da quest’ultima società, sottoscrivendo nell’occasione, con l’assistenza dei rappresentanti sindacali, una transazione con la quale, in particolare, rinunciava agli eventuali diritti nascenti dal pregresso rapporto nei confronti di FF.SS. (e in ordine ai quali erano in corso alcuni giudizi da parte di diversi dipendenti della Garibaldi).

Promossa azione giudiziaria per l’accertamento della interposizione vietata di manodopera della L. n. 1369 del 1960, ex art. 1, e quindi di unicità e continuità del rapporto di lavoro in capo alle FF.SS. (oggi R.F.F s.p.a.) e della conseguente nullità anche ex art. 1972 c.c. o della annullabilità per vizio di consenso della transazione del 2001, con le domande conseguenti in ordine alla “ricostruzione della carriera”, il ricorrente ha visto respinte le proprie domande in ambedue i gradi del giudizio di merito, da ultimo con sentenza depositata il 29 dicembre 2009 della Corte d’appello di Messina.

Con ricorso notificato in data 15 giugno 2010, C.S. ha quindi chiesto la cassazione di quest’ultima sentenza, con tre motivi.

La R.F.I. ha resistito alle domande con rituale controricorso, proponendo altresì contestualmente ricorso incidentale condizionato con un unico motivo.

Nonostante la regolare notifica del ricorso, la Garibaldi non si e costituita in questo giudizio di cassazione.

Col ricorso principale, il lavoratore deduce:

– la violazione e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960 e dell’art. 1418 cod. civ., non avendo i giudici di merito rilevato la nullità della transazione, in quanto comportante la rinuncia al diritto ad una diversa titolarità del rapporto e intervenuta su di un titolo nullo per illiceità della causa (interposizione di manodopera) nonchè il vizio di motivazione in ordine a tali argomenti e al vizio di consenso;

– la violazione dell’art. 1972 cod. civ., per non avere la Corte territoriale preso in alcuna considerazione i principi dettati da tale norma;

– la nullità del procedimento e/o della sentenza e il vizio di motivazione, per non aver ammesso le prove dedotte dagli appellanti, aventi rilievo decisivo.

Col ricorso incidentale subordinato, la società R.F.I. s.p.a. chiede la correzione della sentenza o la cassazione della stessa nella parte in cui la Corte territoriale aveva motivato anche in ordine alla insussistenza in concreto della violazione dell’art. 1972 c.c., mentre già solo in astratto non sarebbe ipolizzabile la nullità di una transazione che abbia ad oggetto, come nel caso in esame, il mero rischio giudiziale di accertamento di una interposizione fraudolenta.

Il procedimento è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg., con le modifiche e le integrazioni apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Il ricorso principale e manifestamente infondato, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale.

I primi due motivi, che vanno esaminati congiuntamente, prospettano un contenuto della sentenza diverso da quello reale, che pertanto non investono specificatamente, limitandosi a richiamare quanto già argomentato in sede di appello e motivatamente disatteso dalla Corte territoriale.

La Corte territoriale ha infatti correttamente rilevato che coinvolte nella transazione impugnata erano pretese patrimoniali dei lavoratori (anche azionate giudizialmente) connesse ad un pregresso rapporto di lavoro e alla titolarità di questo e che pertanto la transazione raggiunta in proposito tra le parti con l’assistenza dei rappresentami sindacali era soggetta alla disciplina di cui all’art. 2113 c.c., u.c., e sottratta alle regole generali relative alla invalidità delle transazioni aventi ad oggetto diritti di prestatori di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge.

Prendendo poi in considerazione, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la censura secondo la quale la transazione sarebbe comunque nulla ex art. 1972 c.c., per illiceità della causa in relazione al divieto di interposizione di manodopera, la Corte territoriale ha comunque rilevato che l’assunto relativo alla interposizione vietata non fosse sostenuto da adeguate deduzioni in fatto e da tempestive richieste probatorie, mentre le prove orali dedotte nel primo e riprodotte nel secondo grado erano da ritenersi ininfluenti, per cui l’azione di nullità della transazione era in ogni caso infondata, col conseguente rigetto delle richieste ad essa connesse.

Anche il motivo di appello relativo alla annullabilità della transazione per vizio del consenso è stato adeguatamente esaminato dalla Corte territoriale che ne ha rilevato la in conferenza rispetto ai mezzi di prova proposti e alle risultanze documentali, sicchè l’accenno di censura in proposito reiterato nel ricorso per cassazione appare del tulio generico e non pertinente rispetto all’effettivo contenuto della decisione.

Infine, col terzo motivo il ricorrerne afferma apoditticamente che le prove non ammesse sarebbero state decisive, ma non argomenta in alcun modo tale valutazione e non riproduce in ricorso il contenuto delle prove non ammesse, in violazione della regola della autosufficienza del ricorso per cassazione (su cui cfr., per tulle, recentemente, Cass. nn. 4201/10, 6937/10, 10605/10 e 11477/10)”.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

I due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, rigettando permuto il ricorso principale, assorbito l’incidentale.

Il regolamento delle spese si uniforma al criterio della soccombenza e la relativa liquidazione è effettuata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta quello principale, assorbito l’incidentale: condanna il ricorrente a rimborsare alla R.F.I. s.p.a.

le specie di questo giudizio, liquidale in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre accessori di legge; nulla per le spese della società intimata.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2011

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