Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18373 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/09/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 04/09/2020), n.18373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 30644/2019

sollevato dal TRIBUNALE di PISA, con ordinanza n. R.G. 1146/2016

dell’8/10/2019, nel procedimento vertente tra:

M.F.;

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

nonchè

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, dall’altra;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2020 dal Presidente Relatore Dott. DORONZO ADRIANA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CELESTE ALBERTO che, visto

l’art. 380-ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera

di consiglio, dichiari competente il Tribunale di Firenze, in

funzione di giudice del lavoro, con le conseguenze di legge.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.F. ha proposto dinanzi al Tribunale di Firenze opposizione contro alcune cartelle esattoriali, notificatele dalla Agenzia delle entrate e riscossione per conto dell’Inps, aventi ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali, nonchè contro due avvisi di addebito;

il Tribunale di Firenze con ordinanza del 27/4/2016 ha dichiarato la sua incompetenza per territorio ai sensi dell’art. 444 c.p.c., comma 3, ritenendo competente il Tribunale di Pisa, quale giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’Inps che aveva proceduto all’iscrizione a ruolo;

riassunta la causa dinanzi al giudice dichiarato competente, l’Inps quale terzo chiamato ha eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale di Pisa, che, con ordinanza ha sollevato regolamento di competenza d’ufficio ai sensi degli artt. 45 e 47 c.p.c., ritenendo competente il Tribunale di Firenze quale giudice nella cui circoscrizione l’attore ha la sua residenza;

il Procuratore Generale ha concluso nel senso della competenza del giudice del lavoro di Firenze;

le conclusioni del procuratore generale meritano di essere condivise;

la controversia ha ad oggetto l’opposizione a cartelle esattoriali E avvisi di addebito avente ad oggetto il pagamento di contributi che riguardano la gestione commercianti;

costituisce principio ripetutamente affermato da questa Corte quello secondo cui “la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l’attore, ai sensi dell’art. 444 c.p.c., comma 1, (come modificato dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 86), atteso che il disposto del comma 3 della stessa norma (come modificato dall’art. 86 cit.), il quale, per le controversie relative agli obblighi “dei datori di lavoro”, prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell’ufficio dell’ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all’infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un’eccezione al principio generale di cui al comma 1 (Cass. n. 21317 del 2004, Cass. n. 23141 del 2011 e 9382 del 2013);

nel caso in esame – incontestato che la ricorrente M.F. risiede a Fucecchio, comune che rientra nel circondario del Tribunale di Firenze – deve affermarsi la competenza per territorio del suddetto Tribunale;

trattandosi di regolamento di ufficio non ha adottato alcun provvedimento sulle spese.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Firenze.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

 

 

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