Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18372 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18372 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

Data pubblicazione: 12/07/2018

ORDINANZA

sul ricorso 11107-2017 proposto da:
MARCHEGIANI ADELE, elettivamente domiciliata in ROMA,
CORSO D’ITALIA 92, presso lo studio dell’avvocato
MASSIMILIANO PASSI, rappresentata e difesa dall’avvocato
GIAMPIETRO BALDASSARRA;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6335/39/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, SEZIONE DISTACCATA di
LATINA, depositata il 24/10/2016;

v

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 20/06/2018 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla

con motivazione semplificata;
che Adele Marchegiani propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
del Lazio, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate
contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di
Frosinone. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso
della contribuente avverso un avviso di accertamento
riguardante l’IRPEF, per l’anno 2007;
Considerato:
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, con il primo, la Marchegiani lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art. 38 comma 4 0 DPR n. 600/1973, ai sensi
dell’art. 360 n. 3 c.p.c.: la sentenza impugnata avrebbe
omesso di considerare gli elementi documentali, prodotti dalla
contribuente, in grado di provare il possesso di redditi esenti e
idonei a giustificare le spese indicate dall’Ufficio;
che, col secondo, la ricorrente deduce nullità della sentenza in
riferimento all’art. 36 D.Lgs. n. 546/1992, ex art. 360 n. 4

c.p.c.: la CTR avrebbe mancato di indicare le ragioni poste alla
base della decisione assunta, limitandosi di fatto ad escludere
la sussistenza di un reddito idoneo a sostenere la spesa
contestata, ma senza darne una comprensibile e chiara
giustificazione;

Ric. 2017 n. 11107 sez. MT – ud. 20-06-2018
-2-

relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere

i

che l’intimata si è costituita con controricorso;
che il primo motivo è inammissibile;
che, in tema di prova civile conseguente ad accertamento
tributario, il convincimento del giudice si può fondare anche su
una pluralità di elementi, la valutazione della cui rilevanza,

non è sindacabile in sede di legittimità ove sorretta da
motivazione adeguata e logicamente non contraddittoria (Sez.
5, n. 656 del 15/01/2014);
che, nella specie, la CTR è pervenuta alla convinzione che “le
spiegazioni fornite dalla contribuente in ordine all’incongruenza
tra reddito dichiarato ed il proprio tenore di vita non sono
risultate convincenti” sulla scorta di una valutazione
approfondita e ragionata dei documenti allegati dalla
Marchegiani;
che, pertanto, il ragionamento del giudice di appello appare
logico e scevro da contraddizioni, sicché il motivo di censura si
traduce in un’istanza di rivalutazione delle prove allegate nei
gradi di merito, pretendendo la ricorrente di riportarsi ad un
conteggio effettuato dal giudice di primo grado;
che, d’altronde, la doglianza non attacca i profili di diritto della
norma invocata, né lamenta valutazioni difformi dai principi
giurisprudenziali normalmente affermati da questa Corte;
che il secondo motivo è destituito di fondamento;

che la motivazione della CTR ggiturce congrua ed esaustiva,
attraverso l’esplicazione dei passaggi logici seguiti;
che il ricorso va dunque respinto;
che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla
rifusione delle spese processuali in favore della
controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;

Ric. 2017 n. 11107 sez. MT – ud. 20-06-2018
-3-

peraltro, nell’ambito del processo logico applicato in concreto,

che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei
2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va
dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in
euro 4.000, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1°bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 20 giugno 2018
Il P4Tnte
cobellis

Dr. Marcello
1./

1-bis, dello stesso articolo 13.

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