Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18372 del 07/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 07/09/2011), n.18372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15957/2010 proposto da:

DUOMO UNIONE ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS) (già Uniass

Assicurazioni SpA e già Unione SpA) in persona del Direttore

Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82,

presso lo studio degli avvocati IANNOTTA Alessandra e GREGORIO

IANNOTTA, che la rappresentano e difendono, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

N.R. (OMISSIS) (in qualità di procuratrice

speciale di R.P. per atto notaio Grazia Melina di

Messina del 15.7.1988, n. rep. 79235), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ORTI DELLA FARNESINA 155, presso lo studio dell’avvocato

ZHARA BUDA Claudia, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato RIZZO GAETANO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1246/2009 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 6.11.09, depositata il 30/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla adunanza in Camera di consiglio del 13 luglio 201 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 c.p.c.:

“Con ricorso notificato in data 7-10 giugno 2010, la s.p.a. Duomo Unione Assicurazioni chiede, con un unico articolato motivo, la cassazione della sentenza depositata il 30 novembre 2009, con la quale la Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato, per quanto qui interessa, in un giudizio in cui le parti avevano svolte domande l’ima verso l’altra, il rigetto della originaria domanda proposta in via riconvenzionale dalla società per ottenere la condanna dei proprio ex agente (tale fino alla seconda metà degli anni 80) R.P. a pagarle la somma di L. 31.297.329, oltre accessori.

La ricorrente deduce, in proposito, la violazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. e l’illogicità e contraddittorietà della sentenza, laddove i giudici di merito non avevano ritenuto provato il credito azionato dalla società nonostante la solo generica contestazione al riguardo operata in primo grado dal lavoratore e nonostante che tale credito fosse stato accertato in sede di c.t.u..

L’intimato resiste alle domande con rituale controricorso.

Il procedimento è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg., con le modifiche e integrazioni apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere respinto.

La società riferisce in questa sede che col motivo di appello incidentale aveva eccepito la irrilevanza per genericità della contestazione operata dal R. nel giudizio di primo grado in ordine ai dati relativi al credilo azionato con la domanda riconvenzionale, che trovava la sua causale, per L. 17.979.475, “in un piano di ammortamento, solo in parte onorato dal R.” e, per L. 16.590.642 e L. 2.046.050, in “mancate rimesse di decadi e…

per storno provvisionale della polizza n. (OMISSIS)” e aveva rilevato che la prova di tale credito era rappresentata dalla produzione di un estratto conto aggiornato al settembre 1989 e di una lettera spedita al R. il 15 dicembre 1986, oltre che dalla C.T.U. disposta in primo grado. Da qui la censura per cui la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere provati i fatti dedotti a sostegno della domanda.

La Corte territoriale ha in proposito rilevato che “contrariamente a quanto si sostiene nell’atto di gravame della società, la difesa tecnica dell’agente… spiegata nel primo grado di giudizio si era sostanziata nella contestazione non solo dei quantum, ma anche e soprattutto dell’an della pretesa restitutoria della somma di L. 31.297.329…. In particolare, nella memoria difensiva… il R. affermava di nulla dovere non avendo tra l’altro, mai ricevuto nè la lettera del 15.12.1986… nè l’estratto conto aggiornato al mese di settembre”.

I giudici di merito hanno pertanto concluso nel senso che, in presenza di una contestazione dei fatti suddetti da parte della difesa tecnica del R., la società avrebbe dovuto assolvere al relativo onere della prova, in ordine al quale nessuna efficacia poteva essere riconosciuta agli atti dalla stessa indicati, di unilaterale provenienza dalla società o alla C.T.U. che si era basata in proposito esclusivamente su tali dati.

In difetto di specifica deduzione in ordine all’effettivo contenuto della contestazione operata in primo grado dal R. o dei dati utilizzati dal C.T.U. per determinare il credito della società, l’accertamento della Corte territoriale resta inattaccabile.

Sembra comunque opportuno ricordare che secondo due recenti arresti di questa Corte (cfr. Cass. 2 e 3 maggio 2007 nn. 10098 e 10182), dall’orientamento espresso dai quali non appaiono indicate nè si rinvengono sufficienti ragioni per discostarsi, la non contestazione dei fatti costitutivi della domanda da parte del destinatario della stessa esprime la volontà della parte oggettivamente risultante e deve essere pertanto inequivocabile, di talchè non può ravvisarsi nè in caso di contumacia del convenuto, nè in ipotesi di contestazione meramente generica e formale (come tale valutabile dal giudice come mero elemento di prova)”.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

La società ha depositato una memoria.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, rilevando altresì che per sostenere, in contrasto con quanto ritenuto dalla Corte territoriale, che la contestazione dei conteggi da parte della N. era generica e quindi dedurne la non necessità di prova dei fatti che ne risultavano, la società avrebbe dovuto affermare e dimostrare in questa, anche mediante la relativa riproduzione, che il contenuto dei due atti conteneva la specifica indicazione delle singole poste del credito vantato, sufficiente a comprenderne i concreti riferimenti.

In assenza di ciò, le difese della società non appaiono idonee a sovvenire le conclusioni della relazione.

Il ricorso va periamo respinto, con la conseguente condanna della società a rimborsare alla resistente le spese di questo giudizio, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2011

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