Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18372 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. III, 06/08/2010, (ud. 06/07/2010, dep. 06/08/2010), n.18372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CRIMER DI CRISETTI LAZZARO & MERLA NICOLA S.N.C.,

(OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA 25-C, presso lo

studio dell’avvocato RADIUS RODOLFO, rappresentata e difesa

dall’avvocato PATANO FRANCESCO PAOLO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MILLENIUM DI FIORE MATTEO & C SAS, (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante p.t. Fiore Matteo, considerata domiciliata “ex

lege in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentala e

difesa dall’avvocato CENTOLA ROSA PIA giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1194/2004 della CORTE D’APPELLO di BARI, Terza

Sezione Civile, emessa il 13/04/2005, depositata il 16/12/2005;

udito, la relazione della causa svolta nella pubblica udieza del

06/07/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udite il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 25-01-2001, la s.a.s Millenium di Fiore Matteo & C. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia la Crimer s.n.c. di Crisetti Lazzaro e Merla Nicola, esponendo:

con preliminare del (OMISSIS) essa istante si era obbligata a dare in gestione a C.L. e M.N., a far tempo dal 30- 12-1999 e per una durata non inferiore a cinque e non superiore a dieci anni, un intero fabbricato, per uso sala ristorante a piano seminterrato e albergo ai piani rialzato e primo, comprese pertinenze (magazzino, mansarda e giardino), attrezzature ed arredi, per il canone mensile di L. 7.500.000;

il contratto definitivo per le unita’ immobiliari destinate ad albergo – ristorante con denominazione “(OMISSIS)” veniva sottoscritto il (OMISSIS), essendo la locataria sprovvista delle necessarie autorizzazioni amministrative, da F.M., legale rappresentante della locatrice Millenium s.a.s., e C. L., legale rappresentante della Crimer s.n.c;

in tale contratto venivano indicati il canone mensile di L. 4.300.000, a fini di elusione fiscale, e la destinazione esclusiva dell’immobile ad albergo;

la locataria, dopo aver pagato sino ad agosto 2000 il canone effettivamente pattuito di L. 7.500.000 mensili, dal mese di settembre di detto anno, avvalendosi, della clausola n. 2 del contratto definitivo, aveva corrisposto il minor canone di L. 4.300.000.

Tutto cio’ premesso, la Millenium s.a.s. chiedeva dichiararsi simulata detta clausola n. 2 e risolto il contratto per inadempimento della locataria, condannando quest’ultima a pagare la somma di L. 3.200.000 mensili, dal settembre 2000 all’effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per differenza di canoni.

Si costituiva la societa’ Crimer, eccependo doversi trattare la controversia secondo il rito locatizio e nel merito chiedendo il rigetto della domanda poiche’ il contratto (OMISSIS) aveva sostituito quello per preliminare in data (OMISSIS), rimasto ineseguito e divenuto inefficace per concorde volonta’ delle parti.

Mutato il rito, il Tribunale di Foggia con sentenza 2034/2002, rigettava la domanda della Millenium di Fiore Matteo s.a.s.

Quest’ultima proponeva appello e la Corte di Appello di Bari, costituitasi la societa’ Crimer (che il preliminare eccepiva il difetto di legittimazione attiva a proporre il gravame da parte di F.M. e il conseguente definitivo passaggio in giudicato della sentenza di primo grado), con la decisione in esame, depositata in data 16-12-2005, in riforma di quanto statuito in primo grado, accoglieva il gravame e dichiarava risolto il contratto del (OMISSIS) per inadempimento della locataria Crimer, condannando la stessa al rilascio dell’immobile in questione, oltre alla differenza degli importi dovuti a titolo di canoni non corrisposti.

La societa’ Crimer ricorre per cassazione con due motivi; resiste con controricorso la Millenium.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce “totale violazione di norme” e difetto di motivazione “circa la Decisione sulla eccezione di definitivo passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Foggia n. 2034/2002 appellata per inammissibilita’ del gravame proposto.” Si afferma in proposito che “il mandato ad litem conferito per la proposizione dell’appello e’ stato sottoscritto da Fiore Matteo senza alcun riferimento alla sua qualita’ di legale rappresentante della sas Millenium di Fiore Matteo & C. s.n.c, unico e solo soggetto legittimato alla proposizione dell’azione. La Corte d’Appello ha ritenuto che la procura alle liti e’ valida anche se la persona fisica che la conferisce non indichi espressamente la qualita’ di legale rappresentante della persona giuridica per la quale agisce purche’ tale qualita’ risulti dalla intestazione o anche dal contesto dell’atto cui inerisce. Tale affermazione, pero’, viola disposizioni di legge, ed in particolare il disposte di cui all’art 75 c.p.c., con riferimento alla capacita’ di stare in giudizio delle persone giuridiche”.

Con il secondo motivo si afferma, nel merito, che e’ censurabile la decisione impugnata laddove ha ritenuto che tra il preliminare del (OMISSIS) e il definitivo del (OMISSIS) non si riscontrano differenze significative.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a entrambe le suesposte censure.

Quanto al primo motivo si osserva: a parte la considerazione che la legittimazione di F.M. a proporre appello nella qualita’ di’ legale rappresentante della Millenium s.a.s. costituisce, in relazione all’esame dei “poteri” dello stesso per come conferitigli da detta societa’, quaestio facti (come tale non ulteriormente esaminabile nella presente sede), correttamente la Corte di Bari ha motivato sul punto, affermando che “l’eccezione e, pero’, priva di pregio, posto che l’impugnazione e’ stata proposta dalla s.a.s.

Millenium di F.M., corrente in (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante di F.M.. Vero e’ che quest’ultimo ha conferito la procura alle liti all’avv. Nicola Pino, senza indicare la qualita’ di rappresentante della societa’.

Tuttavia, in materia di procedimento civile, la procura alle liti e’ valida anche se la persona fisica che la conferisce non indichi espressamente la qualita’ di rappresentante della persona giuridica per la quale agisce, purche’ tale qualita’ risulti dalla intestazione o anche dal contesto dell’atto cui inerisce, in considerazione del collegamento materiale dei due atti ed attesa la possibilita’ che nel conferimento cella procura alle liti la spendita del nome assuma forme implicite”.

Pertanto, del tutto priva di pregio e’ la conclusiva affermazione della societa’ ricorrente secondo cui “la sentenza appellata e’ passata definitivamente in cosa giudicata e tale eccezione rende l’appello inammissibile oltre che improcedibile”.

Inammissibile e’, poi, il secondo motivo, in quanto prospetta una mera questione interpretativa di contratti ex art. 1362 c.c. non prospettando la violazione di canoni ermeneutici ma esclusivamente “differenze” tra clausole del contratto preliminare e del definitivo, ovviamente non esaminabili nella presente sede di legittimita’”.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali della presente fase che liquida in complessivi Euro 2.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi).

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

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