Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18371 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. III, 06/08/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 06/08/2010), n.18371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA presso la CANCELLERIA CENTRALE CIVILE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MENGHINI VITTORIO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE PUGLIESE (OMISSIS) “capogruppo Gruppo Bancario

Banca Popolare Pugliese” in persona del Presidente e legale

rappresentante Dott. RAFFAELE CAROLI CASAVOLA, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI CONDOTTI 91, presso lo studio

dell’avvocato CAPPIELLO RAFFAELE, rappresentato e difeso dagli

avvocati DELL’ANNA RAFFAELE, DELL’ANNA MISURALE GIUSEPPE giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.F., P.S., P.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 94/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 25/11/2005, depositata il

30/01/2006, R.G.N. 480/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/07/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE DELL’ANNA MISURALE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.p.a. Banca Popolare Pugliese ha convenuto davanti al Tribunale di Lecce P.S., suo debitore dell’importo di L. 15.000.000, C.C., P.F. e P. L., chiedendo che venissero dichiarati inefficaci nei loro confronti, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., gli atti (OMISSIS), con cui il P.S. aveva venduto alla C. immobili di sua proprieta’, e questa aveva contestualmente donato i medesimi immobili a F. e P.L., figlie proprie e del venditore.

Quest’ultimo ha resistito alla domanda, mentre le altre convenute non si sono costituite.

Il Tribunale ha rilevato che – essendo stato notificato l’atto di citazione ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ. non risultava rispettato il termine di comparizione assegnato alle convenute contumaci. Ha pertanto disposto con ordinanza la rinnovazione dell’atto di citazione, a cui l’attrice ha provveduto con atto notificato il 6.10.1993.

Le convenute si sono costituite ed hanno eccepito la prescrizione dell’azione revocatoria, poiche’ alla data della notificazione dell’atto di rinnovazione erano decorsi oltre cinque anni dalla data dell’atto di vendita.

Sono intervenuti nel giudizio la Banca del Salento ed altri quattro creditori.

Con sentenza 29 gennaio 2002 il Tribunale – dichiarato estinto il giudizio nei confronti degli interventori per inottemperanza all’ordine del giudice di notificare l’atto di intervento alle parti contumaci – ha accolto la domanda della Banca Popolare Pugliese, rigettando l’eccezione di prescrizione.

Proposto appello dai soccombenti, con sentenza 25 novembre 2005 – 30 gennaio 2006 n. 94, notificata il 24.2.2006, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza di primo grado.

La C. propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resiste con controricorso la Banca Popolare Pugliese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La Corte di appello ha rigettato l’eccezione di prescrizione dell’azione revocatoria con la motivazione che l’atto di citazione nullo per il mancato rispetto del termine a comparire e’ da ritenere valido come atto di costituzione in mora; che comunque il primo atto di citazione era stato tempestivamente notificato a P. S., litisconsorte necessario della C. e delle figlie, e tanto bastava ad interrompere la prescrizione anche nei confronti delle appellanti.

2.- Con il primo motivo, deducendo violazione di norme di diritto e vizi di motivazione, la ricorrente assume che il Tribunale aveva dichiarato non solo la nullita’ dell’atto di citazione per il mancato rispetto dei termini di prima comparizione di cui all’art. 163 cod. proc. civ.; ma anche la nullita’ della sua notificazione, perche’ effettuata ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., anziche’ presso la residenza della C., ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ..

Erroneamente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto che l’atto invalidamente notificato potesse valere come atto idoneo ad interrompere la prescrizione, in quanto la rinnovazione della notificazione sana con effetto ex tunc le decadenze processuali, ma non consente di recuperare gli effetti sostanziali della domanda, qual e’ quello interruttivo della prescrizione.

La valida notificazione al litisconsorte necessario e’ poi da ritenere irrilevante, poiche’ non si tratta di debitori solidali, e pertanto la costituzione in mora di uno soltanto di essi non vale ad interrompere la prescrizione nei confronti degli altri, ai sensi dell’art. 1308 cod. civ. 2.- Il motivo non e’ fondato.

In primo luogo la ricorrente non ha richiamato ne’ esplicitato nel ricorso il preciso contenuto della sentenza di primo grado, a cui ascrive di avere dichiarato la nullita’ della notificazione dell’atto di citazione originario. Donde la violazione del principio di autosufficienza (cfr. Cass, civ. 14 aprile 2003 n. 5886; Cass. Civ. 3 marzo 2008 n. 5743, fra le tante), che comporterebbe addirittura l’inammissibilita’ del ricorso.

In ogni caso la Corte di appello ha accertato in fatto che l’atto di citazione originario e’ stato dichiarato nullo solo a causa del mancato rispetto del termine di comparizione.

L’eccezione di nullita’ della notificazione – ed ancor piu’ la causa della pretesa nullita’, denunciata in questa sede (notifica eseguita ai sensi dell’art. 143, anziche’ dell’art. 140, cod. proc. civ.) – non risulta esaminata o discussa ne’ dalla sentenza di primo grado, ne’ dalla sentenza di appello. Ne’ la ricorrente ha indicato in quali atti avrebbe proposto la suddetta doglianza. Neppure lamenta l’omessa pronuncia sul punto.

L’accertamento contenuto nella sentenza impugnata e’ da ritenere quindi definitivo ed intangibile, quanto alla validita’ della notificazione dell’originario atto di citazione, notificazione eseguita ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ..

Ne consegue che l’atto medesimo e’ da ritenere legalmente pervenuto a conoscenza della destinataria e che correttamente la Corte di appello vi ha ricollegato gli effetti di un valido atto di costituzione in mora, idoneo ad interrompere il termine di prescrizione (cfr., da ultimo, Cass. Civ. Sez. 3, 14 giugno 2007 n. 13966; Cass. Civ. Sez. Lav. 23 ottobre 2007 n. 22238).

Risulta assorbita l’ulteriore questione, relativa agli effetti della domanda proposta contro il litisconsorte necessario che non sia condebitore solidale.

3.- Il secondo motivo – con cui la ricorrente lamenta violazione degli artt. 2740 e 2901 cod. civ., nonche’ insufficiente e contraddittoria motivazione quanto alla conoscenza da parte sua del pregiudizio per i creditori del P. – e’ manifestamente infondato, in quanto attiene ad accertamenti in fatto della Corte di merito, congruamente e logicamente motivati.

La ricorrente non ha messo in evidenza vizi logici o giuridici interni al percorso argomentativo a supporto della sentenza impugnata, ma si e’ limitata a manifestare il suo dissenso dal merito della decisione: dissenso che non costituisce valido motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (cfr. fra le tante, Cass. civ. 11 luglio 2007 n. 15489; Cass. civ. Sez. 3^, 19 novembre 2007 n. 23929; Cass. civ. 2 luglio 2008 n. 18119).

4.- Il ricorso deve essere rigettato.

5.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 2 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

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