Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18370 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 26/07/2017, (ud. 14/02/2017, dep.26/07/2017),  n. 18370

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23359-2014 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO SPAGNUOLO giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AUTOGAS NORD VENETO EMILIANA SRL, in persona dell’amministratore

delegato e legale rappresentante pro-tempore Sig. V.L.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI, 27, presso

lo studio dell’avvocato ANDREA MELUCCO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CLAUDIO TASCHERA giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 270/2014 del TRIBUNALE di MANTOVA, depositata

il 06/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/02/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso, condanna alle spese e statuizione sul contributo unificato;

udito l’Avvocato MARCO SPAGNUOLO;

udito l’Avvocato ANDREA MELUCCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 06/06/2009 la Autogas Nord Veneto Emiliana s.r.l. (nel prosieguo Autogas) convenne in giudizio M.P., davanti il Giudice di Pace di Mantova, rappresentando che: tra le parti era stato sottoscritto un contratto di fornitura di GPL in serbatoi con comodato gratuito dell’impianto; che il contratto aveva una durata biennale con decorrenza dalla data del primo rifornimento e un tacito rinnovo saldo disdetta; che in data 22/12/2005 essa Autogas aveva effettuato il primo rifornimento sicchè, salvo tacito rinnovo, il contratto sarebbe scaduto alla data del 22/12/2007; in assenza di disdetta, il contratto si era rinnovato, come da previsione contrattuale, per altri due anni e, alla data del 29/12/2008, il M. aveva comunicato la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale per mancata conformità dell’impianto alla normativa vigente; che, senza autorizzazione, il medesimo aveva manomesso la sigillatura del serbatoio, sostituendolo con altro di una ditta concorrente; che il contratto prevedeva, in caso di inadempimento contrattuale, il pagamento di una somma a titolo di penale, di spese per iniziale pratica, svuotamento, gassificazione, smontaggio e trasporto. Tutto ciò premesso, chiedeva la condanna del M. al pagamento della somma complessiva di Euro 1.567,45 oltre interessi ed accessori.

il Giudice di Pace di Revere, indicato come foro del consumatore ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, lett. u) (codice del consumo), con sentenza n. 37/2010 dichiarò la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale del M. e lo condannò a pagare, in favore dell’attrice, la somma di Euro 1.567,45 oltre interessi legali e spese del grado.

Avverso la suddetta pronuncia il M. ha presentato appello e il Tribunale di Mantova, con sentenza del 06/03/2014, lo ha rigettato condannando l’appellante alle spese del grado.

Avverso detta sentenza M. ricorre per cassazione, con atto basato su due motivi, illustrati da memoria. Resiste l’Autogas con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 32 del 1998, art. 10 (art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che il Tribunale abbia erroneamente interpretato la disposizione nel senso di escluderne la prescrittività, quanto ai termini di durata biennale del contratto, senza considerare che il rinnovo automatico aveva una valenza finalizzata ad aggirare il limite biennale posto dal legislatore quale durata massima degli effetti del contratto di somministrazione. Nella prospettiva del ricorrente la ratio della norma sarebbe quella di scongiurare che il singolo utente si vincoli, per un tempo sostanzialmente indeterminato, ad un unico fornitore, incorrendo, in caso di recesso anticipato, nel pagamento di una penale. Se il contratto fosse stato interpretato nel senso prospettato dal ricorrente, il Giudice non avrebbe pronunciato l’inadempimento del M. nè lo avrebbe condannato a pagare la penale per l’anticipato recesso.

Il motivo è infondato. La ratio del D.Lgs. n. 32 del 1998, art. 10 è quella di non obbligare, chi fruisce del gas, di servirsi dello stesso fornitore per più di due anni consecutivi e tale ratio è pienamente rispettata dall’impugnata sentenza la quale, interpretando il contratto, ha ritenuto che l’utente fosse libero di dare la disdetta entro il 20 ottobre 2007, ossia 60 giorni prima della scadenza del contratto, ovvero di proseguirlo per altri due anni. La sentenza è conforme alla ratio della norma citata mentre appare evidente la confusione, propria del ricorrente, tra la durata del rapporto e l’istituto del rinnovo automatico.

La disdetta, inviata in data 29/12/2008, era tardiva e di conseguenza inidonea ad interrompere il rapporto, che si sarebbe protratto fino al 22/12/2009 se l’appellante non avesse violato gli obblighi previsti, legittimando la risoluzione del contratto per inadempimento da parte di Autogas.

Il primo motivo deve, pertanto, essere rigettato.

Con il secondo motivo il M. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, artt. 33,34 e 36 in combinato disposto con gli artt. 1341 e 1342 c.p.c. nonchè violazione dei principi consolidati in materia di successione delle leggi nei contratti di durata (art. 360 c.p.c., n. 3). Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5).

Ad avviso del ricorrente la sentenza impugnata sarebbe contraria alle norme del Codice del consumo che qualifica come presuntivamente vessatorie, e quindi nulle, le clausole contrattuali volte ad imporre al consumatore il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausole penali o altro titolo equivalente, d’importo manifestamente eccessivo.

Il motivo è infondato. Come osservato dall’impugnata sentenza le norme del Codice del consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005) non sono applicabili al rapporto de quo agitur in quanto entrate in vigore successivamente. Sarebbero invece applicabili gli artt. 1469-bis e ss. nella formulazione introdotta dalla L. n. 52 del 1996, con la conseguente inefficacia delle clausole vessatorie e la perdurante efficacia della residua parte del contratto, e conseguente validità delle obbligazioni relative al rispetto dei sigilli e all’obbligo di pagamento della penale.

Il ricorrente richiama la sentenza di questa sezione Cass. n. 1689 del 26/01/2006 secondo la quale, in un rapporto contrattuale di durata, l’intervento nel corso di essa di una nuova disposizione di legge diretta a porre una nuova norma imperativa condizionante l’autonomia contrattuale delle parti prevale su quella contrattuale ai sensi dell’art. 1339 c.c.

Questo orientamento giurisprudenziale, confermato da successive sentenze, ha riguardo al contratto di fidejussione e al regime degli interessi, mentre specifica sul caso della somministrazione di gas GPL è la pronuncia di questa Corte, 2, 30/10/2003 n. 16356 secondo la quale, in tema di somministrazione di gas petrolifero liquefatto (GPL), il D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, art. 10 nel dettare la disciplina imperativa del relativo negozio (in particolare quanto alla durata di esso e al divieto di vincolare l’utente all’acquisto di quantità di prodotto contrattualmente predeterminate o all’acquisto di detto prodotto in regime di esclusiva), non tocca la validità del contratto stipulato anteriormente all’entrata in vigore di detto decreto con clausole di contenuto difforme da quanto successivamente stabilito da detto articolo ma prevede esclusivamente la risoluzione di diritto di esso (risoluzione che tuttavia non può essere dichiarata d’ufficio dal giudice di legittimità, trattandosi di eccezione di merito rimessa alla disponibilità della parte interessata) per il mancato adeguamento, entro il 1 settembre 1998, alle prescrizioni della citata norma, essendo così esclusa l’applicabilità del regime dell’inserzione automatica di clausole di cui all’art. 1339 c.c.

Il ricorso deve essere rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese del giudizio di cassazione ed al pagamento dell’ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 1.785 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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