Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18370 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 09/07/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 09/07/2019), n.18370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24151/2010 R.G. proposto da:

EQUITALIA ESATRI SPA, rappresentata e difesa dall’avv. Gustavo

Visentini e dall’avv. Alfonso Papa Malatesta, elettivamente

domiciliata presso il loro studio, in Roma, piazza Barberini n. 12.

– ricorrente –

contro

SEAD SRL;

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimate –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, sezione n. 22, n. 61/22/10, pronunciata il 15/04/2010,

depositata il 28/05/2010.

Al quale è riunito il ricorso iscritto al n. 24975/2010 R.G.

proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

SEAD SRL;

EQUITALIA ESATRI SPA;

– intimate –

Avverso la medesima sentenza.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 maggio 2019

dal Consigliere Riccardo Guida;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Kate Tassone, che ha concluso chiedendo: dichiararsi

fondato il ricorso dell’Agenzia, assorbiti i motivi di Equitalia

Esatri Spa;

udito l’avv. Alfonso Papa Malatesta.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Equitalia Esatri Spa, agente della riscossione per la provincia di Milano, ricorre per cassazione (r.g. n. 24151/2010), con sei motivi, illustrati con successiva memoria, nei confronti dell’Agenzia delle entrate e di Sead Srl, rimaste intimate, avverso la sentenza della CTR della Lombardia, indicata in epigrafe, che, nel contraddittorio coll’Agenzia delle entrate, in accoglimento dell’appello di Sead Srl, ha annullato, per giuridica inesistenza della notificazione, la cartella di pagamento per IRPEG, IRAP e IVA, per l’anno 2003.

2. L’Agenzia delle entrate ha, poi, proposto ricorso per cassazione (r.g. n. 24975/2010), con due motivi, nei confronti di Sead Srl e di Equitalia Esatri Spa, rimaste intimate, avverso la medesima sentenza della CTR lombarda e questa Corte, con ordinanza dell’11/10/2017, ne ha disposta la riunione al primo giudizio (r.g. n. 24151/2010), ai sensi dell’art. 335 c.p.c., ordinando altresì la rinnovazione della notifica del medesimo ricorso alla contribuente Sead Srl;

La contribuente non si è costituita neppure in seguito al rinnovo della notificazione del ricorso per cassazione da parte dell’Agenzia.

3. Il ricorso è stato chiamato all’odierna pubblica udienza a seguito d’avviso notificato a mezzo PEC, con invio telematico perfezionatosi il 5/04/2019.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

a. Preliminarmente (come già disposto con ordinanza di questa Corte dell’11/10/2017) il ricorso r.g. n. 24975/2010, siccome proposto nei

2 r.g. nn. 24151/2010, 24975/2010, siccome nei confronti della medesima sentenza, va riunito al ricorso r.g. n. 24151/2010, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.;

Ricorso r.g. n. 24151/2010 (principale).

1. Con il primo motivo del ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, commi 1 e 4, in combinato disposto con la L. n. 890 del 1982, art. 14, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, Equitalia Esatri Spa censura la decisione impugnata per avere erroneamente dichiarato l’inesistenza giuridica della notificazione della cartella, effettuata a mezzo posta da parte dell’agente della riscossione, per la mancanza della relata di notifica ex art. 148 c.p.c., senza considerare che, nella specie, la notifica è avvenuta conformemente a quanto previsto dal cit. art. 26, comma 1, seconda parte, avendo l’agente della riscossione eseguito direttamente la notifica della cartella, a mezzo del servizio postale, senza avvalersi nell’ufficiale giudiziario, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, la cui esistenza è stata attestata anche dal giudice d’appello.

2. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 157 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente, in subordine rispetto alla prima doglianza, censura la decisione impugnata per avere accolto l’eccezione della contribuente, riguardante la mancanza della relata di notifica, nonostante che la parte privata non avesse interesse a proporla in quanto la compilazione della relazione di notificazione (da parte dell’agente della riscossione e/o dell’agente notificatore), non è stabilita nell’interesse del destinatario, bensì del notificante che, tramite essa, ha la garanzia dell’effettuazione della notificazione a mezzo del servizio postale.

3. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 160 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente, in subordine rispetto alla precedente doglianza, censura la decisione impugnata per avere negato contra legem che la mera irregolarità (e non l’inesistenza affermata dalla CTR) della notificazione, per difetto della relata di notifica, sarebbe stata comunque sanata per effetto della prova (costituita dall’avviso di ricevimento versato in atti) della ricezione della cartella da parte di un soggetto abilitato a riceverla (nella specie, come attestato dalla CTR, il portiere che aveva sottoscritto l’avviso con firma illeggibile), e della proposizione del giudizio di primo grado da parte della contribuente.

4. Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 160 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente censura la decisione impugnata per avere affermato, discostandosi dalla giurisprudenza di legittimità, che il vizio di notifica della cartella, quale atto sostanziale e non processuale, non sarebbe sanabile ex art. 156 c.p.c., qualora l’atto notificato sia stato consegnato a persona legittimata a riceverlo per conto del destinatario, il quale, a sua volta, abbia proposto tempestiva impugnazione dell’atto ricevuto.

5. Con il quinto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 157 c.p.c., comma 2, art. 160 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente premette che la sentenza d’appello si è diffusa a trattare del vizio della cartella di pagamento notificata in luogo diverso dal domicilio fiscale, nonchè dell’infungibilità dell’avviso di mora e della cartella di pagamento, ragione per cui, in caso di notifica del primo in luogo della seconda, si avrebbe nullità dell’intero procedimento impositivo.

Assume che, nel caso in esame, oggetto di notifica è stata una cartella e non un avviso di mora e, ancora, che la cartella è stata notificata presso il domicilio fiscale (nel Comune di Milano) della contribuente e conclude che la parte privata non ha allegato nè eccepito di avere ricevuto la cartella in luogo diverso dal proprio domicilio fiscale e neppure ha contestato di avere ricevuto un avviso di mora anzichè una cartella di pagamento.

Imputa, pertanto, alla CTR di avere violato l’art. 112 c.p.c., che non consente al giudice di estendere il thema decidendum oltre i motivi di ricorso, di non avere fondato la decisione sui documenti acquisiti agli atti del processo (come prescritto dall’art. 115 c.p.c.), e, infine, di avere rilevato d’ufficio un difetto di notifica non opposto dall’interessata (con ciò discostandosi dall’art. 157 c.p.c., comma 2).

6. Con il sesto motivo, denunciando illogicità e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente, richiamati i dati di fatto esposti nel precedente motivo, censura il vizio dello sviluppo argomentativo della sentenza recante l’enunciazione di regole di diritto non attinenti ai fatti di causa.

7. Preliminarmente si rileva che il ricorso di Equitalia è ammissibile.

Questa Corte, con la citata ordinanza dell’11/10/2017, ha ordinato all’Agenzia – litisconsorte processuale e parte necessaria del processo – la rinnovazione della notifica alla contribuente del ricorso per cassazione, in ragione del fatto che la prima notifica non si era perfezionata (vedi infra p. 12).

Non è stata adottata analoga disposizione nei confronti di Equitalia, sebbene anche la notifica alla contribuente del ricorso per cassazione di quest’ultima non si fosse perfezionata, trattandosi di notifica con consegna della raccomandata al portiere, presso il domicilio eletto dalla società, cui non era seguita la raccomandata di avviso, prescritta a pena di nullità (Cass. sez. un. 31/07/2017, n. 18992).

Cionondimeno, Equitalia, in data 15/01/2019, ha provveduto spontaneamente alla rinnovazione della notifica del ricorso, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., tramite posta elettronica certificata, diretta all’indirizzo PEC della società contribuente, ciò che ha determinato la sanatoria, con efficacia ex tunc, della precedente notifica nulla, come riconosciuto dalle sezioni unite (Cass. sez. un. 20/07/2016, n. 14916; conf., ex multis: Cass. 16/02/2018, n. 3816).

8. Tornando ai motivi del ricorso, il primo di essi è fondato.

8.1. Ed invero: “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982, in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato.” (Cass. 12/11/2018, n. 28872).

8.2. Nel caso in esame, la CTR, pur avendo accertato che la cartella di pagamento era stata notificata direttamente da Equitalia Esatri Spa, per posta ordinaria, con raccomandata, con avviso di ricevimento, consegnata al portiere (che aveva sottoscritto l’avviso), senza attenersi ai principi di diritto appena richiamati, ha contra legem ravvisato la giuridica inesistenza della notifica, in assenza della relata di notifica.

9. Il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo sono assorbiti per effetto dell’accoglimento del primo motivo.

Ricorso r.g. n. 24975/2010 (incidentale).

10. Con il primo motivo del ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 156, c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate censura la decisione impugnata per avere negato contra legem che la proposizione di tempestivo ricorso avverso la cartella di pagamento non avrebbe efficacia sanante rispetto ad eventuali vizi di notifica dell’atto medesimo.

11. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in combinato disposto con l’art. 148, c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente censura la decisione impugnata per avere erroneamente dichiarato l’inesistenza giuridica della notificazione della cartella, effettuata a mezzo posta da parte dell’agente della riscossione, per la mancata compilazione della relata di notifica ex art. 148 c.p.c., trascurando il principio di diritto, affermato dalla Cassazione, per il quale, qualora, come accaduto nel caso concreto, l’esattore esegua la notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, non è necessario compilare la relata di notifica.

12. Il ricorso dell’Agenzia è inammissibile.

La ricorrente, litisconsorte processuale, ha omesso di dimostrare il tempestivo perfezionamento della rinnovata notifica del ricorso per cassazione, attraverso il deposito in giudizio, entro il termine ultimo dell’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., dell’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta (quale vizio, per altro, sussistente ab origine anche con riferimento alla prima notificazione del ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia, della quale la Corte aveva disposto la rinnovazione con ordinanza 11/10/2017), secondo quanto il Collegio ha appurato tramite un controllo al SIC e la verifica diretta del fascicolo processuale (Cass. sez. un. 11429/2010; conf.: sez. un. 14594/2016; 19623/2015).

13. Alla stregua di precedenti considerazioni, accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, la sentenza impugnata è cassata, in relazione al ricorso principale accolto, con rinvio alla CTR lombarda, in diversa composizione, alla quale si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte riunisce alla presente causa quella con r.g. n. 24975/2010; accoglie il ricorso principale di Equitalia Esatri Spa, dichiara inammissibile il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata, in relazione al ricorso principale accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA