Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18370 del 07/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 07/09/2011), n.18370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15120/2010 proposto da:

S.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MONTEBELLO 109, presso lo studio dell’avvocato FELICI

MASSIMO, rappresentato e difeso dall’avvocato GERMANO Tommaso, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (OMISSIS) – società con socio

unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie

dello Stato SpA in persona dell’institore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE UMBERTO TUPINI 113, presso lo studio dell’avvocato

CORBO NICOLA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7820/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

5.11.08, depositata il 07/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla adunanza in Camera di consiglio del 13 luglio 2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 c.p.c.:

“Con ricorso notificato in data 26-28 maggio 2010, S. A., ex dipendente della s.p.a. Rete ferroviaria Italiana (già Ferrovie dello Stato s.p.a.) con la qualifica di dirigente coordinatore movimento, chiede, con due motivi, la cassazione della sentenza pubblicata il 7 agosto 2009, con la quale la Corte d’appello di Roma aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto delle sue domande (proposte con ricorso depositato il 7 agosto 2003) di annullamento, ai sensi dell’art. 428 c.c., delle dimissioni da lui rese al 19 giugno 2001 in un verbale di conciliazione in sede sindacale stipulato con la datrice di lavoro nell’ambito di una procedura di esodo incentivato in atto presso quest’ultima, di ripristino del rapporto di lavoro o, in via gradata, di risarcimento danni.

Col primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 428 c.c., sostenendo che i giudici di merito avrebbero escluso la sua incapacità di intendere e di volere al momento delle dimissioni sulla base di una nozione ristretta di incapacità naturale, quella conseguente unicamente a menomazioni o alterazioni di tipo patologico, così trascurando il fatto che il sig. S. era stato “chiamato a firmare il verbale di conciliazione… ancora in un preesistente stato di malattia, conseguente ad un intervento chirurgico, in uno stato di prostrazione psico-fisica, perdurante da diversi anni, a causa di una situazione lavorativa logorante e demotivante, in un accertato stato di sindrome ansioso depressiva e quindi sicuramente con una percezione alterata della realtà e delle conseguenze delle proprie azioni”.

Col secondo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di motivazione della sentenza, in quanto i giudici, nell’accertamento della incapacità naturale del S. al momento delle dimissioni, avrebbero unicamente considerato le conclusioni del C.T.U. medico, tra l’altro contraddittorie rispetto a quanto esposto nel corpo della relativa relazione, senza tener conto di quanto esposto dallo specialista cui si era rivolto il CTU e senza valutare, anche alla luce di tale ultima consulenza, “gli ulteriori elementi antecedenti e successivi all’atto di transazione”, quali “i ripetuti trasferimenti e la sostanziale privazione delle capacità e delle conoscenze professionali del ricorrente, tenuto conto che per lunghi periodi lo stesso è stato, di fatto privato di effettive mansioni lavorative”.

L’intimata si è costituita con rituale controricorso, chiedendo il rigetto delle domande.

Il procedimento è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg., con le modifiche e integrazioni apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Il ricorso, i cui motivi vanno esaminati congiuntamente, è manifestamente infondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere respinto.

Il ricorrente attribuisce infatti alla sentenza un errore che questa non ha commesso, avendo nella enunciazione del significato dell’art. 428 c.c., comma 1 (è infatti su tale primo comma che è imperniato il contenzioso) – e in ordine al quale richiama la massima di cui alla sentenza di questa Corte del 18 marzo 2008 n. 7292 – correttamente ricondotto a qualunque causa anche transitoria (e quindi anche a un grave perturbamento psichico di origine non necessariamente patologica) lo stato di privazione, anche parziale, delle facoltà intellettive e volitive, tale da impedire la formazione di una volontà cosciente.

La Corte territoriale non può essere poi accusata in questa sede di legittimità di non aver tenuto conto, nella valutazione della incapacità naturale del S., in applicazione di tale regola, della situazione complessiva di quest’ultimo, quale il suo stato di malattia e prostrazione psico-fisica imputabile ad una situazione lavorativa deteriorata per colpa della società.

Dalla sentenza si desume infatti che la valutazione finale è stata condotta alla stregua di esami specialistici cui era stato sottoposto il ricorrente, della valutazione della situazione clinica riscontrata e descritta nonchè della eventuale incidenza dei farmaci assunti sul piano del senso critico e della capacità di autodeterminazione del soggetto.

Tale valutazione non può essere posta in discussione col richiamo alla descrizione operata dal C.T.U., nel corpo del ricorso, in ordine alle condizioni di salute del S. ritenute in contrasto con le conclusioni, in quanto trattasi della mera sovrapposizione di una diversa valutazione del ricorrente al giudizio di merito congruamente espresso dai giudici avvalendosi della competenza specialistica del C.T.U..

Quanto infine alle considerazioni contenute nella relazione dello specialista consultato dal C.T.U., nella parte in cui esse vengono riprodotte in ricorso, si rileva che trattasi di considerazioni generali e astratte sul possibile controllo o non dell’evento stressante, considerato sul piano della sua incidenza sulla capacità di intendere e di volere del soggetto che ne è afflitto, le quali nulla apportano di aggiuntivo o di diverso rispetto alle valutazioni della sentenza impugnata, non essendo stati tra l’altro specificati gli “elementi antecedenti e successivi all’atto di transazione” da cui si dovrebbe desumere detta diversa incidenza, per cui l’argomento si risolve in mere asserzioni, sostenute da deduzioni del tutto generiche”.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, per cui il ricorso va respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, come operato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla società le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2011

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