Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18370 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. III, 06/08/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 06/08/2010), n.18370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PARISI ACHILLE con studio in 98122 MESSINA,

PIAZZA CAIROLI 65, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CAPITALIA SPA, SICILCASSA SPA IN LCA (OMISSIS), BANCA SICILIA

SPA;

– intimati –

sul ricorso n. 6461/2006 proposto da:

SICILCASSA SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA in persona dei

Commissari Liquidatori Dr. P.V. e dr. P.

C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TRITONE 102,

presso lo studio dell’avvocato STUDIO NANNA, rappresentata e difesa

dall’avvocato VERMIGLIO CARLO giusta delega in calce al controricorso

e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PARISI ACHILLE con studio in 98100 MESSINA,

PIAZZA CATROLI 65 giusta delega in calce al ricorso principale;

– controricorrente –

e contro

CAPITALIA SPA, BANCA SICILIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 53/2005 della CORTE D’APPELLO ai MESSINA,

emessa il 18/10/2004, depositata il 27/01/2005, R.G.N. 1206/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/07/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udite il P. M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avv. M.A., quale curatore del Fallimento della societa’ di fatto tra B.G., G.P., G. G. e G.S., ha convenuto davanti al Tribunale di Messina Silvio Principato e la s.p.a. Sicilcassa, per sentir revocare e dichiarare inefficaci sia il contratto con il quale due soci della fallita avevano venduto al Principato un loro bene immobile, al prezzo di L. 80.000.000; sia gli atti con cui Sicilcassa aveva iscritto due ipoteche giudiziali in estensione sul predetto immobile – una per l’importo di L. 223 milioni e l’altra per L. 1.883.000.000 – a garanzia di debiti del Principato.

Sicilcassa ha resistito alle domande, mentre il curatore del Fallimento del Principato – dichiarato insolvente nel frattempo – e’ rimasto contumace.

Nelle more del giudizio e’ stata disposta la liquidazione coatta amministrativa di Sicilcassa e nel processo riassunto dopo l’interruzione e’ stata citata a comparire anche la s.p.a Banco di Sicilia – Divisione Sicilcassa, quale cessionaria del rapporto.

Con sentenza 15 settembre – 9 ottobre 2001 il Tribunale ha disposto la revoca della compravendita immobiliare. Ha invece respinto la domanda di revoca delle ipoteche, ritenendo non dimostrata la mala fede di Sicilcassa.

Proposto appello principale dal M. e incidentale da Sicilcassa, con sentenza 18 ottobre 2004 – 27 gennaio 2005 n. 53, la Corte di appello di Messina ha respinto entrambi gli appelli.

Il M. propone due motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso Sicilcassa, che propone un motivo di ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi (art. 335 cod. proc. civ.).

2.- Con il primo motivo, deducendo violazione dell’art. 2901 cod. civ., R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 66 e 67 (L. Fall.), nonche’ omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha respinto la domanda di revoca delle due ipoteche iscritte da Sicilcassa sull’immobile trasferito al Principato.

Assume che erroneamente la Corte di appello ha posto a suo carico l’onere della prova della mala fede di Sicilcassa, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., anziche’ fare applicazione della L. Fall., art. 67 secondo cui grava a carico del convenuto in revocatoria l’onere di fornire la prova della sua buona fede.

Assume che – producendo la revocatoria effetti retroattivi – le iscrizioni ipotecarie debbono considerarsi gravanti su di un immobile ancora appartenente ai soci della societa’ fallita; che l’azione revocatoria fallimentare e’ diretta non solo a rendere inefficace l’atto di trasferimento nei confronti dei creditori, ma a recuperare il bene alla massa fallimentare e pertanto produce automaticamente i suoi effetti anche nei confronti dei terzi subacquirenti, ai sensi della L. Fall., art. 67, facendo venir meno il loro acquisto, in virtu’ del principio per cui “resoluto jure dantis resolvitur et jus accipientis”, senza che il curatore debba fornire la prova che l’atto originario era revocabile ai sensi della L. Fall., art. 67.

Cio’ troverebbe conferma nella disposizione dell’abrogato art. 70 della stessa legge, per cui i beni del coniuge del fallito che si presumevano acquistati con denaro di lui, venivano riacquistati alla massa anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sui beni medesimi.

2.- Il motivo non e’ fondato.

In primo luogo va ribadito che l’azione revocatoria fallimentare non produce alcun effetto restitutorio in favore dell’imprenditore assoggettato alla procedura concorsuale, ne’ tantomeno effetti traslativi in favore della massa dei creditori, ma anch’essa comporta la mera inefficacia relativa dell’atto rispetto alla massa dei creditori (Cass. Civ. Sez. 1^, 20 luglio 1999 n. 7790; Cass. Civ. Sez. 1^, 31 agosto 2005 n. 17590; Idem, 17 giugno 2009 n. 14098, fra le altre), analogamente, per questa parte, a quanto vale per l’azione revocatoria ordinaria.

Parimenti inconferenti sono i rilievi circa la disparita’ di disciplina fra le due azioni (fallimentare e ordinaria) che dovrebbe ricollegarsi alla retroattivita’ della sentenza di revoca.

Il ricorrente da per dimostrato cio’ che e’ da dimostrare: cioe’ che l’azione revocatoria fallimentare produce retroattivamente i suoi effetti anche in pregiudizio dei diritti dei terzi, derogando non solo al disposto dell’art. 2901 cod. civ., u.c. ma anche al principio generale di cui all’art. 2652 c.c., comma 1, n. 5, secondo cui la sentenza che accoglie le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione compiuti in pregiudizio dei creditori, non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi di buona fede e a titolo oneroso in base ad atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda di revoca.

Il ricorrente non indica alcuna ragione idonea a giustificare una tale deroga, se non il richiamo al disposto dell’abrogato L. Fall., art. 70 che non e’ di per se’ significativo, poiche’ riguardava una fattispecie peculiare (acquisti del coniuge del fallito), ove per di piu’ l’espressa menzione di una regola opposta a quella dell’art. 2652 cod. civ. induceva a ritenere che si trattasse di una deroga al principio normalmente applicabile.

Non si ravvisano pertanto argomenti o ragioni che inducano a discostarsi da quanto piu’ volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, per cui la L. Fall., art. 67 non facendo alcun riferimento alla sorte dei diritti di coloro che abbiano subacquistato dal primo acquirente dal debitore fallito, e’ inapplicabile agli atti di acquisto dei suddetti subacquirenti.

Questi rimangono soggetti all’azione revocatoria ordinaria e, quindi, alla norma dell’art. 2901 cod. civ., u.c., che fa salvi i diritti subacquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, con la conseguenza che questi rimangono esposti all’esercizio da parte del curatore della sola azione revocatoria ordinaria.

Non trova quindi applicazione la L. Fall., art. 67 con la relativa inversione dell’onere della prova, restando a carico del curatore l’onere di dimostrare la malafede del sub acquirente (Cass. Civ. Sez. 1, 3 settembre 1999 n. 9271; Cass. Civ. Sez. 1^, 28 agosto 2004 n. 17214; 16 aprile 2008 n. 10066; 23 dicembre 2009 n. 27230).

3.- Con il secondo motivo il ricorrente solleva le medesime censure di cui al primo motivo sotto un diverso profilo, cioe’ con riguardo ai fatti di cui la Corte di appello ha richiesto la prova, ai fini dell’accoglimento della domanda di revoca.

Assume che la Corte ha erroneamente richiesto che fosse dimostrata la conoscenza da parte di Sicilcassa dello stato di insolvenza degli originari venditori, mentre l’azione revocatoria proposta contro i subacquirenti richiede che sia dimostrata la revocabilita’ dell’acquisto del dante causa del terzo: nella specie, la revocabilita’ dell’acquisto del Principato, quindi la conoscenza della mala fede di quest’ultimo.

Lamenta che la Corte di’ appello non abbia svolto alcuna indagine in materia, mentre la mala fede del Principato risulterebbe dallo stesso atto di acquisto dell’immobile, ove si legge che i venditori trasferivano l’immobile in pagamento di loro preesistenti debiti.

4.- Deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilita’ della censura, sollevata dalla resistente sul rilievo che essa non sarebbe stata prospettata in sede di merito.

La sentenza di primo grado ha specificamente motivato sul punto e l’atto di appello del curatore ha inequivocabilmente riproposto la questione.

Nel merito, il motivo non e’ fondato.

La sentenza impugnata ha motivato la sua decisione in base al rilievo che – anche ammesso che Sicilcassa fosse a conoscenza dell’insolvenza dei venditori – non e’ stata fornita alcuna prova che essa fosse altresi’ a conoscenza del fatto che vi era una societa’ di fatto fra i venditori stessi ed altre persone; che tale societa’ fosse soggetta a fallimento, in ragione dell’attivita’ esercitata, e che versasse in stato di decozione.

Tali argomentazioni non sono prese in esame dal ricorrente e risultano sufficienti anche da sole e a prescindere dallo stato soggettivo del Principato a giustificare il giudizio della Corte di merito circa la mancata prova della conoscenza da parte di Sicilcassa della revocabilita’ ai sensi della L. Fall., art. 67, dell’acquisto del suo dante causa.

5.- Il ricorso deve essere rigettato.

6.- Il ricorso incidentale – proposto subordinatamente all’accoglimento del ricorso principale – risulta assorbito.

6.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 2 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

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