Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1837 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1837 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 26086-2012 proposto da:
PLASTIK FORTORE SRL in persona del Presidente del
C.d.A e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEMBIEN 15,
presso lo studio dell’avvocato RASTELLO NICOLA, che
lo rappresenta e difende con procura notarile del
2013
3066

Not. IANNELLA GIOVANNI in BENEVENTO rep. n. 39551 del
19/10/2012;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

Data pubblicazione: 29/01/2014

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 144/2012 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 26/03/2012;

udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato RASTELLO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato D’ASCIA che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del 2 ° e 3 ° motivo del ricorso,
assorbiti gli altri.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con avviso di accertamento l’Ufficio delle Entrate di Benevento accertava nei confronti della
Plastik Fortore Sri per l’anno di imposta 1995 un maggior reddito imponibile di L. 3.052.925.000
sulla base del p.v.c. redatto dalla G. di F. in data 14.12.1996.
2. La Plastik Fortore Sri presentava ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Benevento, la
quale lo accoglieva parzialmente.
gravame.
4.Avverso la detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e
delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate. La Plastik Fortore Sri, a sua volta, ha proposto ricorso
incidentale.
5.Questa Corte, con sentenza n.8646/2009 del 9 aprile 2009, dichiarava inammissibili il ricorso del
Ministero e quello incidentale, accoglieva quello dell’Agenzia e cassava la sentenza impugnata con
rinvio della causa ad altra Sezione della CTR Campania, osservando che la motivazione del giudice
di appello si risolveva in valutazioni prive di reale motivazione. Secondo tale decisione, nel
disconoscere la validità degli accertamenti dell’ufficio la CTR aveva omesso non solo di chiarire
quali sarebbero stati gli errori e le semplificazioni commessi dagli operatori delle verifiche, ma
anche di spiegare perché l’importo dei ricavi sarebbe stato ricostruito in maniera superficiale e
semplicistica, nemmeno verificando in concreto la correttezza della ricostruzione del conto
economico effettuata dall’Amministrazione nell’atto di impugnazione sulla base delle rimanenze
iniziali e degli acquisti effettuati, dai quali era stato desunto D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 39,
l’ammontare dei prodotti finiti ceduti in evasione.
6.Riassunto il giudizio dalla società contribuente innanzi alla CTR della Campania, il giudice del
rinvio, con sentenza n.144/1/12, depositata il 26 marzo 2012, accoglieva parzialmente l’appello
dell’Ufficio, determinando i maggiori ricavi accertati in £.974.455.000 e confermando nel resto
l’impugnata sentenza
7.0sserva la CTR, per quel che ancora qui rileva, che quanto ai ricavi, i verbalizzanti avevano
verificato la mancata contabiliznzione per £.1.392.078.884 sulla base del raffronto fra le fatture
emesse nel 1995 e l’importo dei prodotti finiti venduti, dal quale era emersa un’evasione totale di
Kg.445.038.
7.1 Aggiunge che, a fronte di un’iniziale posizione della società esposta nel ricorso introduttivo, in
cui si era sostenuta l’esistenza di un errore di calcolo delle quantità di prodotto vendute commesso
dai verbalizzanti la stessa contribuente, in sede di rinvio, aveva prospettato una tesi diversa,
evidenziando che i valori utilizzati erano inattendibili perché determinati sulla base di un presunto

3. Proponeva appello l’ufficio e la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava il

prezzo medio, senza considerare che il fatturato comprendeva anche vendite senza l’indicazione di
pesi bensì del numero di pezzi. Si trattava, pertanto, di un motivo nuovo e dunque inammissibile.
7.2 In ogni caso, dall’esame degli inventari allegati al ricorso introduttivo non era emersa la
coincidenza fra rimanenze iniziali e finali dei prodotti indicati dal contribuente e quelli riportati nei
documenti contabili, peraltro sinteticamente compilati.
7.3 Per questi motivi la CTR confermava l’importo dei ricavi accertati induttivamente dall’Ufficio
che, in relazione agli scarti di lavorazione stimati nella misura del 30 per cento, venivano ridotti
7.4 Afferma, infine, che i ricavi stimati dall’Ufficio in £.1.656.188.751 relativi alla mancata stampa
del libro giornale non erano rilevanti risultando tali dati memorizzati nell’elaboratore.
8.La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, al quale
l’Agenzia delle Entrate non faceva seguire difese scritte nei termini, costituendosi al solo fine
dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.La contribuente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

9. Con il primo motivo la società contribuente deduce il vizio di omessa pronunzia quanto alla
presunzione in via induttiva di maggiori ricavi, in relazione all’art.112 c.p.c. ed all’art.360 comma 1
n.4 c.p.c. Secondo la ricorrente il giudice di appello non aveva espresso alcuna valutazione sulla
detta presunzione già negata dal giudice di primo grado sebbene tale contestazione “costituisse il
nucleo centrale del giudizio di secondo grado” e fosse stata posta a base dell’appello principale
dell’Ufficio ed alle controdeduzioni della società.
10. La censura è inammissibile e comunque infondata.
10.1 Anzitutto, osserva la Corte che il motivo è privo dei caratteri della specificità ed
autosufficienza. Laddove, infatti, la ricorrente contesta il mancato esame di una questione sollevata
innanzi al giudice di appello, la stessa ha l’onere di esporre all’interno della censura il contenuto di
quanto esposto innanzi al giudice (in questo caso) del rinvio, proprio al fine di consentire a questa
Corte la verifica della fondatezza del motivo. L’assenza di tale riproposizione impedisce, pertanto,
alla Corte di svolgere il vaglio ad essa riservato anche con riferimento al vizio prospettato di cui al
n.4 dell’art.360 comma 1 c.p.c.
10.2 Per altro verso, non può dimenticarsi che proprio nella sentenza n.864612009 la Corte di
legittimità, nel cassare la sentenza di appello a suo tempo impugnata dall’Agenzia, aveva affermato
“… come la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente puntualizzato, l’accertamento in
rettifica è consentito, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), pure in presenza
di contabilità formalmente regolare, giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture
regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni

nella misura del 30 per cento.

gravi, precise e concordanti, che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della
contabilità esaminata.”
10.3 Ora, il giudice di rinvio, nel riscontrare l’attività compiuta dai verbalizzanti, ha messo in
evidenza le ragioni che giustificavano, a suo dire, la legittimità della pretesa impositiva, al
contempo evidenziando l’inammissibilità/infondatezza delle prospettazioni difensive esposte dalla
contribuente. Sicché deve escludersi, in concreto, il prospettato vizio di omessa pronunzia.
rappresentato dalla sentenza definitiva n.199/48/11 resa tra le stesse parti e relative al medesimo
processo verbale di constatazione dal quale era scaturita la rettifica, oltre che per l’anno 1995
oggetto del presente giudizio, anche per l’anno 1996. Evidenzia che tale decisione, resa dalla CTR
della Campania, aveva accertato l’assenza di motivazione circa il ricorso al metodo induttivo di
accertamento previsto dall’art.39 comma 1 lett.d) e comma 2 del dpr n.600/73, pure ritenendo che la
ricostruzione dell’ufficio era inficiata da errori di calcolo, nemmeno risultando affidabile il criterio
della media aritmetica utilizzato, a fronte di quello della media ponderata. Aggiunge, pertanto, che
l’identità del contesto delle statuizioni rese nella decisione anzidetta avrebbe imposto l’estensione
degli effetti del giudicato, sicché palese risultava l’errore nel quale era incorso il giudice del rinvio
il quale, benché messo a conoscenza in modo formale di tale decisione, aveva omesso di
considerarla, avallando la ricostruzione in via induttiva dei ricavi riprodotto nell’accertamento per
l’anno 1995 ancorchè questo fosse “assimilabile nelle premesse e nelle motivazioni all’accertamento
per il 1996″ e comunque tralasciando di pervenire alle medesime conclusioni della sentenza
divenuta irrevocabile.
12. Le due censure, che in relazione alla loro stretta connessione meritano un esame congiunto,
sono infondate.
12.1 Occorre premettere che la sentenza che il ricorrente assume rilevante per ottenerne l’estensione
del giudicato è stata resa dalla CTR della Campania sull’accertamento relativo alla dichiarazione dei
redditi Mod.760 dell’anno 1996 relativo al tributo IVA.
12.2 Ciò posto, dal passo della sentenza n.199/48/11 riportato nel ricorso della parte contribuente
emerge che il giudice, sulla base delle risultanze della CTU, aveva ritenuto l’assenza di
motivazione circa il ricorso del metodo induttivo di accertamento, non essendo emerse dal PVC
incertezze, falsità o inesattezze degli elementi indicati, inoltre ritenendo l’assenza di elementi dotati
del carattere di presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti idonei a dimostrare
l’inattendibilità della dichiarazione dei redditi e la sussistenza di un maggior reddito. Lo stesso
giudice aveva, altresì richiamato la relazione del ctu dalla quale era emerso che ” le rettifiche
operate rispetto ai valori dichiarati non appaiono sorrette dagli indispensabili requisiti di certezza,

11. Con il secondo ed il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione del giudicato esterno

tanto più necessari per contestare una contabilità per il resto ritenuta valida e regolare; per di più la
ricostruzione delle rimanenze in Kg. è inficiata dai rilevati errori di calcolo”. Sulla base di tali
argomenti, la sentenza n.199/48/11 aveva rigettato l’appello proposto dall’ufficio.
12.3 Orbene, dal ricorso proposto rispetto all’accertamento relativo alla dichiarazione dei redditi
Mod. 760 relativi all’anno 1995 qui oggetto di esame risulta che il ricorrente aveva esposto già
innanzi al giudice di primo grado le censure relative all’illegittimità del metodo adottato, assumendo
un accertamento “per relationem”- v. sul punto pag.8 del ricorso che riporta il passo iniziale della
sentenza di primo grado resa dalla CI? di Benevento-.
12.4 Nella medesima occasione si evidenziava che il contribuente aveva prospettato l’illegittimità
dell’atto impugnato perchè l’Ufficio aveva recepito i calcoli della Guardia di Finanza senza alcuna
valutazione e senza indicarli in motivazione. Lamentava, ancora, che l’ipotesi di evasione era
infondata in quanto basata su un metodo errato e con medie artificiose, avendo peraltro omesso di
considerare e valutare il criterio adottato dalla società per l’indicazione delle giacenze.
12.5 Orbene, fatte le dovute premesse in fatto, giova ricordare che il vincolo del giudicato esterno è
ordinariamente operante nel caso in cui due giudizi tra le stesse parti si riferiscano a medesimo
rapporto giuridico ed uno di essi costituisca la premessa logica indispensabile per la statuizione
relativa all’altro, donde consegue che la situazione già accertata nel precedente giudizio non può
formare oggetto di valutazione diversa, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto
preesistenti, mentre non può chiedersene l’ultrattività per un’annualità diversa quando questa postula
l’accertamento di ulteriori presupposti di fatto-cfr.Cass.n.854/2010-.
12.6 Nella medesima occasione si è affermato che nell’ipotesi di valutazione delle prove in ordine a
diverse annualità non è possibile applicare il giudicato, non potendo precludersi per ogni giudice il
potere di valutare in modo autonomo e discrezionale le prove che gli sono offerte dalle parti che in
periodi temporalmente distinti possono presuppone fatti differenti.
12.7 I risultati interpretativi sopra ricordati sono stati di recente confermati da questa Sezione nella
sentenza n.22941/2013, ribadendosi che “… Il giudicato relativo ad un singolo periodo di imposta
non è idoneo a far stato per i successivi o i precedenti in via generalizzata ed aspecifica. Simile
efficacia va infatti riconosciuta solo a quelle situazioni relative a “qualificazioni giuridiche” o ad
altri eventuali “elementi preliminari” rispetto ai quali possa dirsi sussistente un interesse protetto
avente carattere di durevolezza nel tempo, non estendendosi a tutti i punti che costituiscono
antecedente logico della decisione ed in particolare alla valutazione delle prove ed alla ricostruzione
dei fatti. E questo perché il giudicato incentra la sua potenziale capacità espansiva in funzione
regolamentare solo su quegli elementi che abbiano un valore “condizionante” inderogabile sulla

la carenza di motivazione in relazione all’assenza di ponderazione da parte dell’Ufficio rispetto ad

disciplina degli altri elementi della fattispecie esaminata, con la conseguenza che la sentenza che
risolva una situazione fattuale in uno specifico periodo di imposta non può estendere i suoi effetti
automaticamente ad altro ancorchè siano coinvolti tratti storici comuni.(cfr Cass. Sez. 5, Sentenza
n. 18907 del 16/09/2011; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20029 del 30/09/2011).
12.7 Orbene, facendo applicazione dei superiori principi, ben sedimentati nella giurisprudenza di
questa Corte(v., infatti, Cass. n. 18907/2011) v’è da osservare che la peculiarità della fattispecie sta
l’illegittimità dell’atto impositivo con riguardo all’anno 1996, facendo esplicito riferimento per un
verso ad un deficit di motivazione, correlato alla riscontrata inesistenza di inesattezze nella
dichiarazione e, per altro verso, all’inesistenza di presunzioni capaci di dimostrare l’inattendibilità
della dichiarazione dei redditi e la sussistenza di un maggior detto.
12.8 Ora, è ben evidente che siffatti accertamenti operati dal giudice di merito con riguardo all’anno
1996 non possono estendersi rispetto all’annualità precedente, proprio perché collegati ad
emergenze fattuali variabili evidentemente diverse tra le singole che non consentono, dunque, di
traslare le valutazioni operate dal giudice dall’ammalità per la quale si è formato il giudicato. E ciò
vale tanto più quando le ragioni poste a base dell’illegittimità del metodo induttivo prospettate nel
giudizio per cui è qui causa risultano parzialmente diverse rispetto a quelle esposte in occasione
dell’impugnazione della rettifica relativa all’anno 1996, con ciò ulteriormente approfondendosi le
distanze fra le due vicende.
12.9 Del resto, proprio la circostanza che l’illegittimità ritenuta con riguardo all’annualità 1996 non
attiene all’esistenza in radice del potere impositivo che potrebbe, in linea astratta, ripercuotersi
senza soluzione di continuità con riguardo ad annualità precedenti ma, come si è detto, risulta
collegata alla ponderazione e valutazione dei singoli elementi che il giudice può considerare per
ritenere fondato il ricorso al metodo induttivo dell’accertamento giusitfica il convincimento del
Collegio circa l’infondatezza della dedotta rilevanza del giudicato.
12.10 Sulla base di tali considerazioni, le doglianze esposte non consentono di pervenire ad un
giudizio cassatorio della sentenza, dovendosi soltanto integrare sul punto la motivazione alla
stregua dell’art.384 c.3 c.p.c., corretta in diritto.
13. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art.39 comma 1 lett.d) e comma 2
dpr n.600/73, in relazione all’art.360 comma 3 c.p.c.
13.1 Deduce che la possibilità di fare ricorso alle presunzioni per l’accertamento di redditi
inesistenti richiedeva che le stesse fossero gravi, precise e concordanti e, ancora, che non si facesse
ricorso alle presunzioni di secondo grado, come era invece accaduto nel caso di specie.

nel fatto che la sentenza della CTR della Campania n.199/48/11, passata in giudicato, ha acclarato

13.2 Aggiunge che nel caso di specie la contabilità della società non era stata oggetto di alcun
rilievo di irregolarità e che le conclusioni del processo verbale erano risultate apodittiche,
fondandosi su una presunzione autoreferenziale, articolata sulla base della media aritmetica fra i
prezzi anziché ponderata, sebbene tra i vari prodotti esistesse una notevole differenza di
caratteristiche e di valore.
14. La censura è inammissibile.
l’illegittimità della presunzione autoreferenziale utilizzata dall’amministrazione per giungere
all’accertamento nei confronti del contribuente. Ed invero, la ricorrente ipotizza l’esistenza di
presupposti fattuali che avrebbero giustificato il ricorso alla media aritmetica piuttosto che a quella
ponderata, senza tuttavia indicare dove e quando gli stessi erano stati espressi nel corso del giudizio,
non potendo certo ritenersi che l’esposizione contenuta a pag.2 e 3 del ricorso possa ovviare
all’assenza sopra riscontrata.
15. Con il quinto motivo la parte ricorrente ha dedotto la contraddittorietà della motivazione della
sentenza in relazione all’art.360 comma 1 n.5 c.p.c. in ordine al presunto prezzo medio ed alle
vendite senza applicazione di pesi bensì del numero di pezzi.
15.1 Deduce che il giudice di appello aveva ritenuto l’inammissibilità della censura, considerandola
nuova, omettendo di evidenziare la contraddittorietà di tale assunto con quanto affermato dallo
stesso giudice del rinvio, il quale aveva dato atto che il giudice di primo grado aveva accolto tale
eccezione.
16.11 motivo è fondato.
16.1 Ed invero, il giudice di appello ha considerato il carattere nuovo della doglianza prospettato
dal contribuente in relazione al fatto che questi aveva contestato il ricorso al metodo del prezzo
medio “senza considerare che il fatturato comprendeva anche la vendita senza l’indicazione di pesi
bensì del numero dei pezzi”.
16.2 Orbene dal passo della sentenza resa dal giudice di primo grado riportata nella medesima
decisione del giudice del rinvio è risultato espressamente che secondo la CTP non erano attendibili
“… i valori costruiti e determinati secondo un presunto prezzo medio, senza considerare che il
fatturato comprendeva anche vendite senza applicazione di pesi bensì del numero dei pezzi”,
aggiungendo la CTR che sempre il giudice di primo grado aveva ritenuto l’inattendibilità
dell’accertamento “anche in considerazione di errori di calcolo espressi al foglio 18 sotto la voce
“ricavi per vendite” constatati.
16.3 Orbene, appare alla Corte evidente l’errore in cui è incorso il giudice del rinvio, il quale nel
dichiarare la novità della questione e nel considerare che la contribuente aveva espresso in primo

14.1 La stessa, infatti, è priva del carattere dell’autosufficienza, nella parte in cui prefigura

grado solo l’eccezione relativa all’errore di calcolo- pure esaminata dalla CTP, per quanto si è
detto- non si è avveduto che la stessa era stata già esaminata dal giudice di primo grado che l’aveva
parimenti accolta.
16.4 La sentenza va sul punto cassata.
17. Con il sesto motivo la ricorrente deduce il vizio di omessa motivazione, in relazione all’art.360
comma 1 n.5 c.p.c. in quanto il giudice del rinvio aveva tralasciato di motivare in ordine alle
del numero dei pezzi e delle perdite di lavorazione.
17.1 La censura è in parte assorbita in relazione all’accoglimento del quinto motivo nel quale la
censura riguardava per l’appunto l’omesso esame dell’eccezione, formulata dal contribuente in
ordine alla congruità del metodo della media ponderata applicato dai verbalizzanti, erroneamente
ritenuta nuova dal giudice del rinvio.
17.2 La stessa doglianza è, per converso, inammissibile per difetto di interesse della ricorrente
quanto alla ritenuta decurtazione dei valori indicati dall’Ufficio che il giudice del rinvio ha operato
nella misura del 30 per cento, risultando la parte ricorrente priva di interesse alla revisione della
statuizione che ha riconosciuto, per come affermato dalla stessa contribuente in memoria- pag.3- un
valore di scarto ddirittura superiore a quello indicato dalla stessa- determinando un’incidenza
minore del carico fiscale.
18. In conclusione vanno rigettati tutti i motivi di ricorso ad eccezione del quinto, nei limiti sopra
indicati.
19. La sentenza impugnata va per l’effetto in relazione a quanto accolto e rinvia, anche per le spese,
alla CTR-Campania in diversa composizione., con rinvio ad altra sezione della CTR per nuovo
esame, la quale pure provvederà alla liquida7ione delle spese del giudizio di legittimità
P. Q. M.
la Corte
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza
impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia, anche per le spese, alla CTR-Campania in diversa
composizione.Così deciso il ‘novembre 2013 nella camera di consiglio della V sezione civile in

censure esposte con riguardo al presunto prezzo medio, alle vendite senza applicazione di pesi bensì

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