Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1837 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 28/01/2010), n.1837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14939-2005 proposto da:

MONTEPASCHI SERIT SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI SPA, in persona del

Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato PAPA MALATESTA

ALFONSO, rappresentato e difeso dall’avvocato DI SALVO GIOVANNI,

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

V.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 111/2005 del GIUDICE DI PACE di ALCAMO,

depositata il 17/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/12/2009 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA VINCENZO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.C. impugnò davanti al Giudice di Pace di Alcamo, ex art. 615 c.p.c, l’estratto di ruolo notificatole dalla Montepaschi SERIT s.p.a., titolare del servizio di riscossione tributi in Sicilia, relativo alla cartella di pagamento n. (OMISSIS), dell’importo complessivo di Euro 188,33, inerente il mancato pagamento di una sanzione amministrativa risalente all’anno 1996. La opponente sostenne che il diritto azionato era prescritto, L. n. 689 del 1991, ex art. 28, e che l’amministrazione finanziaria era decaduta dall’azione esecutiva perchè la cartella di pagamento le era stata notificata oltre il termine di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, comma 1. Il Giudice di Pace ha accolto la domanda. La Montepaschi SERIT ricorre per la cassazione della sentenza con due motivi. La contribuente non si è difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudice di pace ha considerato fondati entrambi i motivi dedotti dall’opponente, rilevando che risultava violato il termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1 perchè la cartella esattoriale risultava notificata oltre la scadenza del quarto mese successivo alla consegna del ruolo, e che alla data della notifica della cartella era altresì trascorso oltre un quinquennio da quando la violazione sanzionata era stata commessa.

Col ricorso di lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1. Si deduce che l’atto che la contribuente ha inteso impugnare non rientrava fra quelli previsti, con elencazione tassativa, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, e che, in ogni caso, la violazione del termine assegnato dal D.P.R. n. 602 del 1973, allora vigente art. 25, comma 1 per la notificazione della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione aveva conseguenze solo nel rapporto fra Concessionario della riscossione ed Ente impositore, e non comportava nullità della procedura esecutiva.

I motivi sono fondati. La disposizione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 trova il suo fondamento nel principio dell’interesse di cui all’art. 100 c.p.c., che nega ingresso alle azioni giudiziarie insuscettibili di risolversi in un vantaggio concreto ed attuale di chi le propone. L’estratto di ruolo che la contribuente ha inteso impugnare non esprimeva una pretesa tributaria autonoma da quella portata dalla cartella esattoriale cui faceva seguito. Ne faceva richiamo quale semplice premessa dell’azione esecutiva, la quale non era fondata sull’estratto impugnato ma sulla cartella esattoriale che esso richiamava. A fondamento dell’impugnazione era invero dedotta la tardività della notificazione della cartella esattoriale, sia rispetto alla data di commissione dell’infrazione sanzionata che rispetto alla consegna del ruolo all’esattore. Ma la prescrizione ex art. 28 avrebbe dovuto farsi valere con l’impugnazione della cartella. Mentre il termine dell'”ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo” (entro il quale doveva notificarsi la cartella in base alla previsione allora vigente, abrogata dal D.Lgs. n. 193 del 2001, art. 1, comma 1, lett. b)) si inseriva nella regola del rapporto fra impositore ed esattore, e non rilevava nei confronti del contribuente, per il quale valevano i diversi termini stabiliti nel D.Lgs. n. 602 del 1973, stesso art. 25, lett. a), b) e c).

Va quindi accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e respinta nel merito – non essendo necessari altri accertamenti di fatto – la domanda introduttiva del giudizio.

E’ giustificata la compensazione delle spese di tutto il processo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e – decidendo nel merito – rigetta la domanda introduttiva del giudizio. Compensa fra le parti le spese di tutto il processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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