Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18369 del 31/07/2013


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Civile Ord. Sez. L Num. 18369 Anno 2013
Presidente: DE RENZIS ALESSANDRO
Relatore: VENUTI PIETRO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26008-2010 proposto da:
PICERNI

FRANCESCO PCRFNC38A02G523N,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 95, presso lo studio
dell’avvocato MONACO MAURO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. 01585570581, in
2013
2268

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI
22, presso lo studio dell’avvocato MORRICO ENZO, che
la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 31/07/2013

avverso la sentenza n. 5467/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 14/0412010 r.g.n. 3117/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/06/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;

ENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto o rimessione alle SS.UU.

udito l’Avvocato VALERIA COSENTINO per delega MORRICO

R.G. n. 26008/10
-Ii

ORDINANZA

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza 11 giugno – 14 luglio
2010, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto l’opposizione
proposta da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. avverso il decreto ingiuntivo
con il quale era stato ad essa ingiunto il pagamento, a favore di PiOerni
Francesco, delle retribuzioni relative al periodo intercorso tra la data in
cui il medesimo – nei cui confronti era stata emessa in precedenza
pronuncia di reintegra ex art. 18 St. lav., nel testo anteriore alla riforma
operata con legge n. 92 del 2012, – aveva esercitato il diritto di opzione
ai sensi del quinto comma dello stesso articolo, chiedendo la
corresponsione dell’indennità sostitutiva, e la data in cui detta indennità
era stata tardivamente corrisposta.
La Corte territoriale, nel revocare il decreto ingiuntivo, ha affermato
di condividere l’orientamento espresso da questa Corte con la sentenza
n. 3775/09, secondo cui la richiesta del pagamento dell’indennità
sostitutiva in luogo della reintegrazione, determina la cessazione del
rapporto di lavoro, onde, esercitando la facoltà di scelta, il lavoratore
rinuncia alla prestazione alternativa e alla continuazione del rapporto,
con la preclusione della possibilità di chiedere l’altra prestazione, e cioè le
retribuzioni maturate successivamente alla scelta da lui operata.
Tale principio, ad avviso della stessa Corte di merito, è
“maggiormente convincente” di quello enunciato da Cass. n. 6735/10,
secondo cui la richiesta del lavoratore illegittimamente licenziato di
ottenere, in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro, l’indennità
sostitutiva della reintegra, costituisce esercizio di un diritto derivante
dall’illegittimità del licenziamento, riconosciuto al lavoratore secondo lo

Ud. 25.06.2013

;

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schema dell’obbligazione con facoltà alternativa

ex parte creditoris;

pertanto, l’obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro, facente carico al
datore di lavoro, si estingue soltanto con il pagamento dell’indennità
sostitutiva della reintegrazione, per la quale abbia optato il lavoratore,
non già con la semplice dichiarazione da questi resa di scegliere detta
indennità in luogo della reintegra, con la conseguenza che il risarcimento
per la succitata indennità, va commisurato alle retribuzioni che
sarebbero maturate fino al giorno del pagamento dell’indennità
sostitutiva e non fino alla data in cui il lavoratore ha operato la scelta.
2. Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso per
cassazione il lavoratore. La società Rete Ferroviaria S.p.A. ha resistito
con controricorso, illustrato da successiva memoria ex art. 378 cod. proc.
civ.
3. La questione di diritto sottoposta all’esame di questo Collegio è
stata decisa in senso difforme dalle sezioni semplici di questa Corte,
onde, a norma dell’art. 374, secondo comma, cod. proc. civ., la causa va
rimessa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni
Unite.
4. Successivamente alle sentenze richiamate dalla Corte territoriale
(v. sopra, sub n. 1) ed al contrasto evidenziato dalla stessa Corte, la
questione è stata affrontata da:
– Cass. 20 settembre 2012 n. 15869; Cass. 25 settembre 2012 n.
16228, Cass. 28 gennaio 2013 n. 1810, la prima delle quali – cui si sono
uniformate le altre due – ha così affermato: “Le obbligazioni scaturenti

dalla domanda del lavoratore illegittimamente licenziato, volta al
riconoscimento della indennità sostitutiva della reintegra nel posto di
lavoro, con la correlata domanda di risarcimento dei danni, sono
compiutamente disciplinate dall’art. 18, quinto comma, della legge 20
maggio 1970, n. 300, la quale, in ragione della specificità e delle esigenze
del rapporto lavorativo, ha carattere di una norma speciale ed osta, oltre
che alla qualificazione delle suddette obbligazioni in termini di obbligazioni
alternative o facoltative, anche all’applicazione dei generali principi
codicistici correlati alla suddetta qualificazione. Ne consegue che, alla

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del danno, il cui diritto è dalla legge fatto salvo anche nel caso di opzione

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stregua di un’interpretazione letterale della disposizione statutaria, per il
periodo antecedente all’esercizio del diritto di opzione, il risarcimento dei
danni va liquidato in conformità alle regole dettate dall’art. 18, quarto
comma, citato, e l’esercizio del diritto di opzione comporta la risoluzione del
rapporto lavorativo, mentre, per il periodo successivo, il mancato
pagamento della indennità sostitutiva non è risarcibile in tali termini,
rapporto lavorativo, i principi codicistici in materia di inadempimento delle
obbligazioni pecuniarie, restando perciò indifferenti, per la parametrazione
del danno, l’ammontare della retribuzione globale già riconosciuta al
lavoratore, ovvero quella determinata in forza della successiva normativa
contrattuale intervenuta”;
– Cass. 24 maggio 2013 n. 12923, la quale ha sostanzialmente
aderito all’indirizzo dianzi indicato, affermando che “L’opzione, da parte

del lavoratore, per l’indennità sostitutiva della reintegra nel posto di lavoro,
prevista del quinto comma dell’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
nel testo (applicabile “ratione temporis’) anteriore alla riforma operata con
legge 28 giugno 2012, n. 92, non fa venire meno la ricostituzione,
retroattiva, del rapporto di lavoro, con la conseguenza che al lavoratore
compete la Posizione economica differenziata (P. E.D. ) fino al momento di
esercizio dell’opzione, sia che – secondo le previsioni della contrattazione
collettiva – essa si ricolleghi alla pendenza del rapporto, sia che essa spetti
in ragione della presenza di fatto in servizio, atteso che, la mancata
realizzazione di quest’ultima deriva da inadempimento datoriale alla
reintegra”;
– Cass. 21 novembre 2012 n. 20420 che, in adesione a Cass. 16
novembre 2009 n. 24199, ha viceversa ritenuto che spettano al
lavoratore le retribuzioni maturate sino alla data del pagamento
dell’indennità sostitutiva, così affermando: “In tema di licenziamento

illegittimo, la disciplina relativa al pagamento al lavoratore, che ne faccia
richiesta, di un’indennità sostitutiva della reintegrazione mira a garantire il
lavoratore a non subire, o a ridurre al minimo, i pregiudizi conseguenti al
licenziamento illegittimo, dissuadendo il datore di lavoro
dall’inadempimento dell’obbligo indennitario, il cui compimento

dovendo trovare applicazione, in seguito alla risoluzione definitiva del

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comporterebbe una ulteriore lesione dei valori di libertà, dignità e materiale
sussistenza del prestatore che l’ordinamento costituzionale, e quello
sovranazionale all’art. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, richiedono siano realizzati compiutamente e in concreto, senza
che residuino spazi di elusione. Ne consegue che, ove il lavoratore abbia
esercitato la suddetta opzione, l’effettività della tutela giurisdizionale del
lavoro – ferma l’irrevocabilità della scelta del lavoratore e la non
ripristinabilità del rapporto – è incompatibile con un limite fisso
dell’ammontare della somma da riconoscere, né può essere soddisfatta dal
mero riconoscimento di interessi e rivalutazione, ma impone che il danno
sia commisurato alle retribuzioni maturate fino al giorno del pagamento
dell’indennità sostitutiva e non solo fino alla data in cui il lavoratore ha
operato la scelta”;
In precedenza Cass. 16 marzo 2009 n. 6342, alla quale ha prestato
adesione Cass. 19 marzo 2010 n. 6735, citata dalla Corte territoriale (v.

sub n. 1), nel pervenire a tale ultima conclusione aveva così affermato:
“La richiesta del lavoratore illegittimamente licenziato di ottenere, in luogo
della reintegrazione nel posto di lavoro, l’indennità prevista dall’art. 18,
quinto comma, legge n. 300 del 1970, costituisce esercizio di un diritto
derivante dall’illegittimità del licenziamento, riconosciuto al lavoratore
secondo lo schema dell’obbligazione con facoltà alternativa “ex parte
creditoris”; pertanto, l’obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro facente
carico al datore di lavoro si estingue soltanto con il pagamento della
indennità sostitutiva della reintegrazione, per la quale abbia optato il
lavoratore, non già con la semplice dichiarazione da questi resa di
scegliere detta indennità in luogo della reintegrazione e,
conseguentemente, il risarcimento del danno, il cui diritto è dalla legge
fatto salvo anche nel caso di opzione per la succitata indennità, va
commisurato alle retribuzione che sarebbero maturate fino al giorno del
pagamento dell’indennità sostitutiva e non fino alla data in cui il lavoratore
ha operato la scelta”.

diritto al risarcimento in caso di ritardato pagamento da parte del datore di

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5. Alla stregua del quadro giurisprudenziale sopra evidenziato, si
impone la remissione della causa al Primo Presidente per l’eventuale
assegnazione alle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa al Primo Presidente per l’eventuale
assegnazione alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma in data 25 giugno 2013.

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