Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18369 del 30/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 30/06/2021), n.18369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO A.M. – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI P. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24093/2014 R.G. proposto da:

ORO FORTE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avv. Michele Di Fiore con domicilio

eletto presso lo studio del difensore in Roma, via Banco di S.

Spirito n. 42 presso Gnosis Forense S.r.l.;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, n. 4766/52/2014 depositata il 16 maggio 2014, non

notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 dicembre 2020

dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, veniva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta n. 14/1/2013 la quale aveva accolto il ricorso della società Oro Forte S.r.l., dedita al commercio di oro al dettaglio, contro tre avvisi di accertamento con cui veniva rettificata l’IVA e l’IRAP in riferimento agli anni di imposta 2007, 2008 e 2009.

2. La CTR riformava la decisione di primo grado, ritenendo legittima la metodologia di accertamento seguita dall’Agenzia e, nel merito, che i brogliacci reperiti dai militari della Guardia di Finanza in sede di accesso presso un punto vendita della contribuente fossero da intendersi come attendibile documentazione extracontabile consistente in prospetti riepilogativi di acquisti effettuati in modo occulto da privati. Per l’effetto, il giudice d’appello giudicava che legittimamente l’Agenzia avesse provveduto a quantificare in corrispondenza di tali annotazioni il prezzo di vendita e di acquisto del metallo prezioso, rettificando in conseguenza costi e ricavi rispetto a quanto dichiarato.

3. Avverso la decisione propone ricorso la contribuente per sette motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Da ultimo il difensore della contribuente ha depositato nota di rinuncia al mandato difensivo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la società ricorrente deduce la nullità della sentenza, per aver la sentenza d’appello annullato le rettifiche sulla base di diverse ed autonome rationes decidendi, in corrispondenza delle diverse doglianze della contribuente. L’atto di appello dell’Agenzia, i cui motivi sono condensati in undici righe non avrebbe contrastato le ragioni espresse dalla CTP, avendo in particolare l’appellata eccepito l’inammissibiltà del gravame, eccezione sulla quale la CTR non si è espressa, con conseguente nullità della sentenza impugnata, che non avrebbe rilevato, anche d’ufficio, l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia per mancanza di interesse ad agire, per non aver questo sottoposto a censura alcune delle ragioni poste a fondamento della decisione di primo grado, in violazione dell’art. 100 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.

5. Con il secondo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la contribuente deduce la nullità della sentenza per aver la CTR giudicato su questioni che l’Agenzia non aveva sottoposto alla cognizione del giudice d’appello, in violazione del principio della domanda di cui all’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.

6. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e sono destituiti di fondamento. Va premesso che non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte. (Cass. Sez. Un. 11799 del 12/05/2017; Cass. Sez. 2, n. 20718 del 13/08/2018; Cass. Sez. 3, n. 6762 del 10/03/2021) e, nel caso di specie, la CTR ha deciso nel merito la controversia accogliendo l’appello, implicitamente disattendendo le eccezioni preliminari di inammissibilità formulate dalla contribuente.

7. In ogni caso, nel merito l’eccezione di inammissibilità del gravame era destituita di fondamento; alla luce del testo della sentenza di primo grado riprodotto in ricorso e del contenuto dell’atto di appello dell’Agenzia, la CTP esprime un’unica ratio posta a fondamento dell’accoglimento dell’appello nel merito (“A Parere del Collegio, la contabilità rinvenuta (…) Di conseguenza la documentazione rinvenuta non aveva alcun valore intrinseco (…)” cfr. sentenza CTP alle pp.6-7 ricorso), incentrata sul valore probatorio della documentazione extracontabile reperita in sede di accesso presso un punto vendita della contribuente. Non risulta che esistessero ulteriori rationes concorrenti, dal momento che anche il ragionamento in merito al riferimento dei brogliacci alla società piuttosto che ai singoli preposti (cfr. lett.A) a pag.8 ricorso) e al confronto tra gli stessi e la contabilità (cfr. lett. C) a pagg.9-10 ricorso) sono mere argomentazioni che sviluppano l’unitaria ratio circa il valore della documentazione extracontabile reperita. Pertanto, da un lato l’unitaria ratio decidendi sul merito delle riprese incentrata sul valore dei brogliacci è stata utilmente censurata dall’impugnazione dell’Agenzia avanti alla CTR, con conseguente rigetto del primo motivo e, dall’altro, il giudice di appello ha pienamente rispettato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato fornendo una risposta a tale domanda, derivandone l’infondatezza anche del secondo motivo.

8. Con il terzo motivo di ricorso – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la ricorrente lamenta un’ulteriore ragione di nullità della sentenza; con il secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, la contribuente ha posto in rilievo che le agende ritrovate conterrebbero solo numeri e cancellature per cui non sarebbe stato possibile desumere dalle stesse elementi certi, con la conseguenza che non avrebbero potuto essere poste a base delle rettifiche e, ciò nonostante, la CTR ha espresso un giudizio opposto con una motivazione apparente e circolare, in violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e del D.Lgs. n.546 del 1992, art. 36, comma 4.

9. Con il quarto motivo di ricorso – in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la ricorrente denuncia la nullità della sentenza ancora per motivazione apparente; con il terzo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, la contribuente ha eccepito che gli accertatori non hanno svolto o, comunque, documentato la comparazione tra il contenuto delle agende e i dati emergenti dalla contabilità ufficiale, sì da poter dimostrare che le prime riguardassero acquisti al nero, questione sulla quale la CTR ha espresso una motivazione apparente, in violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 4.

10. Con il quinto motivo di ricorso – sempre ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la ricorrente deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente; con il secondo motivo di ricorso introduttivo del giudizio, la contribuente ha eccepito l’illegittimità del procedimento di calcolo dei ricavi, dal momento che l’Agenzia non ha illustrato nè documentato la modalità di determinazione dei prezzi di acquisto e di vendita dei rottami d’oro, doglianza respinta dalla CTR con la semplice affermazione secondo cui la documentazione extracontabile costituisce un valido elemento probatorio, motivazione apparente, in violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 4.

11. I tre motivi possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto articolati secondo una medesima logica, e presentano profili di inammissibilità e di infondatezza. Va premesso che i motivi non rispettano il requisito, a pena di inammissibilità, dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, – volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 24340 del 04/10/2018, Rv. 651398 – 01), dal momento che non riproducono i pertinenti passaggi delle controdeduzioni in appello in cui le doglianze del ricorso introduttivo sarebbero stati riproposti dalla contribuente, integrale vincitrice in primo grado, avanti al giudice d’appello. E’ vero che nello svolgimento del fatto la sentenza impugnata a pag. 4 dà conto sinteticamente delle difese della società oggetto dei motivi terzo e quarto di ricorso per cassazione – non del quinto -, ma, per permettere alla Corte di comprendere esattamente il contenuto delle doglianze e raffrontarle alla motivazione della CTR, le stesse avrebbero dovuto essere riproposte in ricorso.

12. In ogni caso, va anche ribadito che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232). Si rammenta inoltre che “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053). Nel caso in esame, la sentenza della CTR espone il fatto processuale, i motivi di appello ed esprime una ratio decidendi, sfavorevole alla contribuente, sul merito delle riprese che rispetta il minimo costituzionale.

13. Con il sesto motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente censura la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3,L. n. 212 del 2000, art. 7, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto adeguatamente motivati gli avvisi di rettifica, nonostante a detta della contribuente il contenuto insignificante della documentazione extracontabile posta a base delle pretese, la mancata illustrazione del calcolo dei prezzi di acquisto e vendita nella rideterminazione dei ricavi, la mancata illustrazione della comparazione tra i dati contenuti nelle agende e la contabilità ufficiale.

14. Con il settimo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 2697, 2727, 2729 e art. 39, comma 1 in quanto illogicamente la CTR riteneva che l’insieme delle annotazioni delle agende, risolventesi nell’indicazione di mere cifre, in maggioranza cancellate, riguardassero acquisti in nero, in assenza di comparazione di tali dati con la contabilità ufficiale dell’azienda e senza dimostrazione dell’esattezza del procedimento di rideterminazione dei ricavi, anche considerato che l’Agenzia non avrebbe documentato il calcolo dei prezzi di acquisto e di vendita dei beni, con conseguente inadeguatezza della prova.

15. I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili in quanto tendenti ad una indebita rivalutazione del quadro probatorio, preclusa al giudice di legittimità. Va infatti ribadito che “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti” (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332).

16. La CTR ha compiuto un preciso accertamento in fatto, ritenendo che nonostante le cancellature i brogliacci siano idonei a dimostrare l’an e il quantum degli acquisti e vendite di oro in nero per la presenza di riscontri ulteriori desumibili dall’atto impositivo, incluse le dichiarazioni confermative della madre del legale rappresentante della società e la struttura delle annotazioni sui brogliacci coerente (quantità acquisto-prezzo pagato-preziosi provenienti da altri punti vendita). Per tali argomentate ragioni il giudice d’appello ha logicamente anche ritenuto superfluo il mancato raffronto con la contabilità ufficiale della società in quanto ritenuta non attendibile sulla base dei brogliacci, dal momento che per giurisprudenza consolidata essi rappresentano un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24051 del 16/11/2011 Rv. 620184 – 01) anche se non necessariamente di pugno del legale rappresentante della società, idoneo a spostare l’onere della prova contraria sulla contribuente, onere ritenuto dal giudice di appello non assolta. In questa sede la società con i due motivi in esame indebitamente chiede una rivalutazione del quadro probatorio e così un rovesciamento dell’accertamento a riguardo compiuto dal giudice di appello, sia pure vestito attraverso lo schermo di presunte violazioni di legge.

17. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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