Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18369 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 26/07/2017, (ud. 14/02/2017, dep.26/07/2017),  n. 18369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22108-2014 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI

128, presso lo studio dell’avvocato MARIA PAOLA GIORGI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI SANGUINETI giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA ITALEASE SPA, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO

DENZA, 15, presso lo studio dell’avvocato SUSANNA LOLLINI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati RUGGERO CAMERINI,

STEFANO DALPIAZ giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il

31/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/02/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso, condanna aggravata alle spese e statuizione sul contributo

unificato;

udito l’Avvocato MARIA PAOLA GIORGI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il sig. C.L. con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. del 15/12/2004, rappresentato e assistito con poteri disgiunti dall’avv. Luigi Sanguineti del foro di Genova e dall’avv. Giovanni Antonelli del foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Firenze, propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze sul ricorso di Mercantile Leasing S.p.A. intimante il pagamento della somma di Euro 24.644,32.

Dopo la prima fase del giudizio la causa, rinviata per la precisazione delle conclusioni, venne “congelata” in attesa della nomina di un nuovo giudice istruttore.

In data 24 novembre 2011 un’ordinanza del G.I. fissò l’udienza del 22/5/2012 e la comunicazione al domiciliatario avv. Giovanni Antonelli risultò, presso la cancelleria, “inviata in attesa di ricevuta”; non comparendo alcuna delle parti alla suddetta udienza, la causa fu rinviata con ordinanza del 22/5/2012 al 31/5/2012 e, a seguito di nuova mancata comparizione, venne cancellata dal ruolo e dichiarata l’estinzione del giudizio.

A fine gennaio 2013 il sig. C. apprese tale esito e propose Appello chiedendo, tra le altre domande, che fosse dichiarata la nullità e/o invalidità del provvedimento di estinzione.

La Corte d’Appello di Firenze ha trasmesso via pec all’avv. Sanguineti l’ordinanza n. 1381 del 14/07/2014 con la quale era stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., comma 1, non avendo detto appello alcuna ragionevole probabilità di essere accolto. La Corte ha osservato che, a seguito di cancellazione dall’albo dell’avv. Antonelli, difensore e domiciliatario, disposta con provvedimento del 15 febbraio 2012, la notifica dei provvedimenti doveva essere rivolta all’avv. Sanguineti di Genova, che peraltro, non aveva effettuato elezione di domicilio presso un procuratore del distretto (elezione che avrebbe dovuto essere fatta dalla parte); ne seguiva, pertanto, che la notifica del rinvio dell’udienza del 22/05/2012 al 31/05/2012 era stata legittimamente effettuata presso la cancelleria del Tribunale, con la conseguente regolare declaratoria di estinzione del giudizio, anche alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in mancanza di elezione di domicilio da parte del procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato, si intende che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria (Cass., U, 5/10/2007 n. 20845; Cass., 3, 15/7/2008 n. 19440; Cass., U, 11/3/2008 n. 6419; Cass., 3, 8/6/2012n. 9298).

Avverso detta ordinanza il sig. C. ha presentato ricorso per cassazione affidato ad un motivo.

Resiste la Banca Italease S.p.A. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 136,141 e 309 c.p.c. e della L. n. 133 del 2008, art. 51 anche in relazione all’art. 159 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4).

In sostanza il ricorrente afferma che il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del giudizio debba essere dichiarato nullo o inesistente perchè basato su due precedenti provvedimenti, entrambi autonomamente viziati da nullità, l’ordinanza del 24/11/2011 e quella del 22/5/2012.

Il motivo è infondato. A seguito della cancellazione dell’avv. Antonelli dall’albo degli avvocati, disposta in data 15 febbraio 2012, l’opponente, che ne era onerato, avrebbe potuto e dovuto nominare un nuovo domiciliatario presso il quale la cancelleria avrebbe dovuto effettuare le comunicazioni e le notificazioni di legge. E’ pacifico che il C. non abbia mai provveduto a detti incombenti nè che l’avvocato Sanguineti abbia tempestivamente comunicato la propria pec alla cancelleria del tribunale competente. Sicchè, nonostante la prima ordinanza del giudice fosse antecedente la cancellazione dell’avv. Antonelli e risultasse non andata a buone fine, correttamente la Corte d’Appello ha ritenuto che la seconda ordinanza, con cui si avvisava del secondo rinvio ai sensi dell’art. 309 c.p.c., sia stata correttamente notificata in cancelleria in mancanza di nuovo difensore o di nuova elezione di domicilio. Ed in cancelleria la parte, rimasta priva di domiciliatario e di pec, avrebbe potuto e dovuto prenderne visione.

Da quanto esposto discende che il ricorso deve essere rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese del giudizio di cassazione e al raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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