Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18369 del 07/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 07/09/2011), n.18369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.D.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZALE CLODIO 18, presso lo studio dell’avvocato RUBERTI

RAFFAELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato TORRICELLI VALENTINO,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati PULLI CLEMENTINA, MAURO RICCI, RICCIO ALESSANDRO, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 380/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

10.2.2010, depositata il 22/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito per il controricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta

agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FINOCCHI

GHERSI Renato che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 13 luglio 2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 c.p.c.:

“Con ricorso notificato in data 31 maggio 2010, D.C. D. chiede, con un unico motivo, relativo al vizio di motivazione, la cassazione della sentenza depositata il 22 febbraio precedente, con la quale la Corte d’appello di Lecce, riformando la decisione di primo grado, aveva respinto la sua domanda nei confronti dell’INPS di riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità, accertando una invalidità del 50%, non sufficiente pertanto a concretare il diritto azionato a norma della L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1 che lo riconosce in caso di riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell’assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini.

L’intimato resiste alle domande con rituale controricorso.

Il procedimento è regolato dall’art. 360 c.p.c. e segg. con le modifiche e le integrazioni apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere respinto.

Con esso, il ricorrente si limita infatti a censurare la sentenza impugnata per avere acriticamente aderito alle valutazioni del consulente medico nominato dalla Corte territoriale e per non aver dato sufficientemente conto delle ragioni per cui ha viceversa disatteso le conclusioni del consulente nominato in primo grado.

In proposito, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel l’affermare che è sufficientemente motivata la sentenza che si riporti e faccia proprie le argomentazioni svolte nella consulenza tecnica d’ufficio e che la censura proponibile al riguardo deve semmai investire il contenuto di tali argomentazioni (cfr., tra le altre, Cass. 4 maggio 2009 n. 10222).

Nel caso in esame tali censure si limitano, come rilevato, a contrapporre alle argomentazioni della C.T.U. fatte proprie dai giudici di appello, le diverse valutazioni del consulente nominato dal giudice di primo grado, favorevoli alle tesi dell’originario ricorrente e rimangono peraltro estranee all’ambito dei possibili vizi denunciabili col motivo di ricorso per cassazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (su cui, cfr., ad es., Cass. 8 novembre 2010 n. 22707).” Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.

Il C. ha depositato una memoria.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, in ordine alla cui conclusioni non appaiono vincenti le obiezioni mosse con la memoria dal ricorrente.

A parte infatti il mero dissenso diagnostico da questi espresso in ordine alle valutazioni del C.T.U. relative alla patologia osteoarticolare, che come tale non può trovare ingresso in sede di controllo di legittimità della sentenza di merito, il ricorrente afferma che non sarebbero state valutate dal C.T.U. sia la sindrome depressiva che la patologia cardiovascolare da cui egli sarebbe stato affetto.

In proposito va infatti ribadito che in assenza di indicazioni nella sentenza relativamente alla indicata patologia depressiva, sarebbe stato onere del ricorrente, ai sensi del combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 specificare in quale fase di giudizio e in qual modo era stata dedotta l’esistenza di tale patologia, nonchè produrre col ricorso per cassazione, indicandone la collocazione, la relativa certificazione medica (cfr. Cass. S.U. nn. 7161 e 20075).

Quanto all’altra patologia, risulta dalla sentenza che il consulente ne ha tenuto conto nella sua valutazione, indicandola tra quelle denunciate dal ricorrente.

Il ricorso va pertanto respinto. Nulla per le spese, ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo vigente all’epoca della presentazione della domanda.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2011

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