Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18368 del 26/07/2017

Cassazione civile, sez. III, 26/07/2017, (ud. 14/02/2017, dep.26/07/2017),  n. 18368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21094-2014 proposto da:

GESTIMMOBILI SRL, in persona del suo Presidente del Consiglio di

Amministrazione Geom. G.M., G.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo

studio dell’avvocato SILVIA TORTORELLA, difende unitamente

all’avvocato VINCENZO BRUNO che li rappresenta e difende giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

GASTONE SPA, in persona del suo legale rappresentante sig.

M.U., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VAL DI NON 18, presso

lo studio dell’avvocato NICOLA MASSAFRA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ALBERTO TEALDI, DAVIDE ADOLFO ROCCA

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 910/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 14/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/02/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso,

condanna alle spese e la statuizione sul contributo unificato;

udito l’Avvocato SILVIA TORTORELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Gastone S.p.A., con atto di citazione dell’08/07/2009, convenne in giudizio davanti il Tribunale di Torino il geom. G.M. e la Gestimmobili s.r.l. chiedendo che gli stessi fossero condannati a risarcire i danni o a titolo di responsabilità contrattuale, per un preteso rapporto di mediazione, o a titolo di responsabilità aquiliana, quantificati in Euro 610.000, per non aver trasmesso la propria manifestazione di interesse all’acquisto di un immobile sito in (OMISSIS) alla proprietaria Vittoria Assicurazioni S.p.A. e per aver impedito, pertanto, l’acquisto dell’immobile medesimo al prezzo di Euro 1.100.000. Rappresentò che detto immobile, scaduta l’offerta della Gastone, fu venduto dalla proprietaria all’Immobiliare Nikos s.a.s. al prezzo inferiore di Euro 1.000.000, la quale lo avrebbe poi rivenduto ad essa Gastone al prezzo di Euro 1.400.000, con un notevole sovraprezzo rispetto all’originaria offerta.

Costituitosi regolarmente il contradditorio, istruita la causa con prova testimoniale, il Tribunale di Torino, con sentenza del 31/10/2011, condannò i convenuti obbligati in solido a rifondere all’attrice la somma di Euro 300.000 per capitale, Euro 9.460,13 per rivalutazione monetaria, Euro 13.350,73 per interessi legali, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo sul capitale rivalutato di Euro 309.460,13, e alle spese di lite.

In appello il geom. G., consigliere di Vittoria Assicurazioni, ha esposto di aver ottenuto l’archiviazione del procedimento per truffa, promosso dalla Gastone con querela, ha rappresentato che la proposta formulata da Gastone fosse condizionata alla regolarità delle certificazioni di conformità degli impianti e dunque non fosse conforme a quella della Vittoria, che la Gestimmobili fosse mediatore e non mandatario della Vittoria.

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 14/05/2014, ha statuito che la fattispecie in esame fosse mandato anzichè mediazione, che il mandato fosse rimasto inadempiuto, avendo la Gestimmobili non solo impedito l’acquisto da parte della Gastone ad un giusto prezzo, ma avendo anche tenuto una condotta tale da consentire alla Nikos di lucrare la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. Ha dunque rigettato l’appello condannando l’appellante alle spese del grado.

Avverso la sentenza la Gestimmobili S.r.l. e il geom. G.M. ricorrono per cassazione con atto affidato a due motivi, illustrati da memoria. Resiste la Gastone con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo denunciano, con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti: la Corte d’Appello avrebbe omesso di esaminare il comportamento tenuto dalla Gastone ai fini di valutare la sussistenza del nesso di causalità tra il maggior esborso da essa sostenuto e la condotta illecita della Gestimmobili e del geom. G..

In sostanza, i ricorrenti sostengono che la Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare che la scelta della Gastone di acquistare dalla Nikos (società risultata appartenente a società e persone del gruppo Vittoria Immobiliare, avente sede nello stesso stabile di Gestimmobili) l’immobile ad un prezzo maggiorato rispetto alla propria originaria manifestazione di interesse, fosse frutto di una propria libera scelta, sicchè essa avrebbe interrotto il nesso causale e sarebbe l’unica responsabile del danno. Da ciò discenderebbe che il maggior esborso di Euro 300.000, anzichè essere conseguenza immediata e diretta del preteso inadempimento degli appellati, sarebbe conseguenza della libera scelta della Gastone, di guisa da richiedere l’applicazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il comportamento successivo del danneggiato esclude la responsabilità del danneggiante ove costituisca causa unica ed esclusiva dell’evento dannoso, elidendo ogni rapporto di sequela causale con il fatto precedente (Cass., 3, 17/11/1997 n. 11386; Cass., 3, 8/8/2000n. 10414; Cass., 3, 8/11/2002 n. 15704; Cass., 3, 12/9/2005n. 18094; Cass., 3, 6/4/2006 n. 8096; Cass., 3, 6/7/2006 n. 15382; Cass., 3, 22/10/2013 n. 23915; Cass., 1, 4/1/2017 n. 92).

Il motivo è inammissibile. La sentenza impugnata ha accertato il nesso di causalità tra il comportamento di G./Gestimmobili e la produzione del danno, consistente nella mancata conclusione dell’affare. Il danno-conseguenza consisterebbe nella stipulazione del contratto di compravendita a condizioni ben più onerose. Quanto alla Gastone la sentenza ha sancito che, se fosse stata informata delle condizioni richieste da Vittoria per la vendita, avrebbe potuto modificare la propria proposta mentre la stessa si è trovata ad acquistare da un terzo con una notevole maggiorazione del prezzo.

Mancano gli elementi richiesti da S.U. n. 8053/14 per la sindacabilità della motivazione che, come è noto, dopo la riforma deve essere interpretata come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione, di guisa che l’anomalia motivazionale, denunciabile in sede di legittimità, è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.

Da quanto esposto consegue che rilievi di questo genere non possono essere mossi alla sentenza impugnata e che, in ogni caso, l’eventuale errore del giudice del merito nell’individuazione delle conseguenze derivate dall’illecito, si traduce in una valutazione di merito, inaccessibile al sindacato di legittimità. In ogni caso l’accertamento del concorso del fatto colposo del danneggiato e l’esclusione del rapporto di causalità deve essere valutata in concreto nell’esclusiva sede del giudizio di merito (Cass., 3, 17/12/2005n. 26997). Ne deriva l’inammissibilità, sotto plurimi profili, del primo motivo di ricorso.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per avere la Corte d’Appello omesso di pronunciarsi sull’eccezione ex art. 1227 c.c. di difetto di ordinaria diligenza ovvero di concorso del fatto colposo del creditore, ritualmente formulata dai ricorrenti con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c. – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

In sostanza ripropongono la stessa questione del primo motivo (concorso di colpa del danneggiato) prospettata come nullità della sentenza per omesso esame di una questione (connessa ad una prospettata tesi difensiva). Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte il motivo non è configurabile quando debba ritenersi che tale eccezione o questione sia stata esaminata e decisa, sia pur con una pronuncia implicita della loro irrilevanza o infondatezza, in quanto superata e travolta, anche se non espressamente trattata, dall’incompatibile soluzione di altra questione (Cass., 2, 24/06/2005n. 13649, Cass., 1, 28/3/2014 n. 7406).

Non si vede, infatti, quale efficacia causale possa essere ravvisata nel comportamento della Gastone nella produzione dell’evento, stante che la stessa decise di acquistare, ancorchè al prezzo maggiorato, mentre, nella serie causale della produzione del danno-evento, la determinazione dell’autore di un illecito doloso di tenere la condotta da cui deriva l’evento di danno che colpisce il soggetto offeso, va considerata causa autonoma di tale danno.

Per quanto riguarda, in particolare, il preteso mancato accoglimento dell’eccezione ex art. 1227 c.c., comma 2 la stessa non ha pregio in quanto il creditore, dovendo utilizzare l’ordinaria diligenza per evitare le conseguenze pregiudizievoli conseguenti all’inadempimento della controparte, deve scegliere, tra più opzioni possibili, la condotta che si presenti maggiormente idonea a soddisfare il proprio interesse, contemperando quello del debitore alla limitazione del danno. Il comportamento della Gastone non appare sotto alcun profilo censurabile, non avendo la società posto in essere alcuna condotta atta a pregiudicare gli interessi del debitore.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese del giudizio di cassazione e al raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 12.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre accessori e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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