Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18368 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 09/07/2019, (ud. 06/03/2019, dep. 09/07/2019), n.18368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. TADDEI Bianca Margerita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29574-2015 proposto da:

D.N.P., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ROCCO GIANCRISTOFARO giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ORTONA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA F. DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato

LAURA ROSA, rappresentato e difeso dagli avvocati LORENZO DEL

FEDERICO, VALERIA D’ILIO giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 977/2015 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

PESCARA, depositata il 25/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/03/2019 dal Relatore Dott. MARGHERITA TADDEI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con la sentenza n. 977 del 19.05.2015 la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, ha rigettato l’appello di D.N.P. e confermato la sentenza n. 616.05.2014 della CTP di Chieti che, a sua volta, aveva confermato l’avviso di accertamento ICI del Comune Ortona per gli anni 2008, 2009, 2010, a carico del D.N., avuto riguardo alla natura edificabile del terreno oggetto dell’accertamento. La CTR ha accolto l’appello del Comune di Ortona giudicando infondati i motivi di censura proposti dal contribuente con riguardo agli effetti del provvedimento emesso dal TAR Abruzzo, caducatorio della delibera di approvazione del PRG, ed ha ribadito che in nessun modo la sentenza amministrativa, pur statuendo sulla delibera di adozione del PRG, spiegava influenza sugli altri atti e provvedimenti adottati fino quel momento nell’ambito del procedimento amministrativo a formazione progressiva di approvazione del PRG e che già avevano attribuito al terreno natura edificatoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Avverso detta sentenza, con il ricorso per cassazione, D.N. deduce tre motivi di ricorso:

1) Erronea applicazione e/o interpretazione della L.R. Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18, artt. 10 e 11. Dopo aver precisato che la maggiorazione dell’ICI non doveva essere applicata in quanto il Piano Regolatore Generale del Comune di Ortona, il cui iter si era concluso con Delib. del Consiglio Comunale di Ortona 14 marzo 2012, n. 14, era stato annullato dal TAR e pur richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità che afferma che sono edificabili i terreni che sono così qualificati da uno strumento urbanistico, indipendentemente dall’approvazione regionale dello strumento e da strumenti attuativi, afferma che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata l’annullamento del PRG comporta la riviviscenza del PRG vigente al 21.12.2007 e la qualificazione delle aree in esso determinate.

2) Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), sull’erronea determinazione del valore delle aree tassabili e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 74, e della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162. Lamenta il ricorrente la totale assenza di motivazione, nell’accertamento, riguardo ai criteri adottati per determinare il valore dei terreni, degli interessi e delle sanzioni amministrative. 3) Violazione di legge in quanto la CTR ha ritenuto assorbito il motivo relativo alla mancata apposizione di firma autografa del funzionario responsabile e la mancata comunicazione del nominativo al Ministero delle Finanze giusto il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 74, nonchè l’inosservanza dell’obbligo di comunicare alla Direzione centrale della fiscalità del Ministero delle finanze il nominativo del Dirigente responsabile dell’imposta, inosservanza che, secondo il ricorrente, determinerebbe la nullità degli atti. Al ricorrente insta per la sospensione dell’efficacia degli atti esecutivi.

Il Comune di Ortona ha depositato contro (Ndr: Testo originale non comprensibile).

Il P.G. ha concluso come in intestazione.

Il ricorso non può essere accolto perchè il primo motivo è manifestamente infondato e gli altri due inammissibili.

In ordine al primo motivo di ricorso, va osservato che l’annullamento della delibera comunale di approvazione del PRG non ha alcuna diretta incidenza sulla qualifica di edificabilità del terreno. In realtà, questa Corte ha già affermato (Sentenza n. 20137 del 2012), che l’edificabilità fiscale si articola in due specie: l’area edificabile di diritto, così qualificata in un piano urbanistico, e l’area edificabile di fatto, vale a dire quella del terreno che, pur non essendo urbanisticamente qualificato, può nondimeno avere una vocazione edificatoria che si individua attraverso la constatazione dell’esistenza di taluni fattori indice, come la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edilizio raggiunto dalle zone adiacenti, l’esistenza di servizi pubblici essenziali, la presenza di opere di urbanizzazione primaria, il collegamento con i centri urbani già organizzati, e l’esistenza di qualsiasi altro elemento obiettivo di incidenza sulla destinazione urbanistica. L’edificabilità di fatto è rilevante giuridicamente – perchè è presa in considerazione dalla legge sia ai fini dell’ICI (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b, primo periodo, seconda ipotesi), che ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione (D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, comma 3, convertito nella L. 8 agosto 1992, n. 359 e del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, comma 5) -, ed anche, avendo riflessi sul valore del bene immobile, ai fini delle imposte di registro ed INVIM. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9131 del 19/04/2006.)

E’ stato, poi, affermato, in tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 16, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2005, e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), che l’edificabilità di un’area, per l’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi, tenuto altresì conto che il detto D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, prevedendo che un terreno sia considerato edificatorio anche ove esistano possibilità effettive di costruzione, delinea, ai fini fiscali, una nozione di area edificabile ampia ed ispirata alla mera potenzialità edificatoria. (n. 4952 del 02/03/2018). L’irrilevanza della mancata approvazione da parte della Regione dello strumento urbanistico generale adottato ovvero la mancata adozione degli strumenti di attuazione, in tema di ICI, era già stata dichiarata dalle sezioni Unite (n. 25506 del 2006) Alla luce di tale principio consolidato, va confermata, perchè con esso coerente, la decisione qui impugnata che ha ritenuto di circoscrivere l’effetto caducatorio della sentenza del TAR alla sola delibera di approvazione, avendo individuato il vizio del procedimento nell’omissione della valutazione ambientale strategica e degli studi di micro zonizzazione sismica, vizio che la stessa Commissione ha condivisibilmente ritenuto aver lasciato impregiudicata la delibera di adozione del PRG, antecedente, nella serie procedimentale, alla censurata omissione.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, non solo perchè dedotto per la prima volta in sede di legittimità ma soprattutto mancando di specificità: il ricorrente, infatti, si è limitato a censurare la valutazione dei terreni oggetto di causa senza indicare l’entità della stessa e le ragioni della pretesa inadeguatezza.

Infondato è anche il terzo motivo.

Il terzo motivo, che peraltro presenta profili di inammissibilità perchè è proposto come violazione dell’art. 360, n. 3, e non n. 4, (nullità della sentenza da omessa pronuncia), è infondato perchè la mancata comunicazione, giusto il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 74, costituisce mera irregolarità che non determina la nullità del provvedimento impositivo. Inoltre è lo stesso ricorrente ad affermare che l’atto era sottoscritto, sia pure a stampa, dal funzionario responsabile, che era legittimato in forza del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 4. Orbene, la firma a stampa è legittima. Si veda in particolare Cass. n. 12302 del 17/05/2017 e Cass. n. 15448 del 15/10/2003 “In materia di formazione degli atti amministrativi informatici, la Disp. di cui al D.Lgs. n. 39 del 1993, art. 3, ha una formulazione della massima ampiezza, cosicchè le relative disposizioni sono applicabili a tutti i provvedimenti dei quali sia effettivamente configurabile una formazione con tecniche informatiche automatizzate – e cioè quando il tenore del provvedimento dipende da precisi presupposti di fatto e non sussiste l’esercizio di un potere discrezionale – dovendosi pertanto ritenere che la sostituzione della firma autografa con la mera indicazione del nominativo del responsabile sia ammessa tanto per i provvedimenti della fase esattiva che per quelli inerenti la fase impositiva. “. Nel caso di specie si tratta di attività liquidatoria vincolata, trattandosi di terreno edificabile per il quale il valore è stabilito, generalmente, con delibera comunale che fissa i valori per zone omogenee.

L’appello va, pertanto, rigettato. Al rigetto consegue, per il soccombente, la condanna alle spese che si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1400,00, oltre rimborso delle spese forfettarie, nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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