Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18368 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. III, 06/08/2010, (ud. 25/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CU.MA. SUD S.P.A. (OMISSIS), in persona dell’amministratore unico

F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNG.RE

MICHELANGELO 9, presso lo studio dell’avvocato MANFREDONIA MASSIMO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MANFREDONIA SERGIO giusta delega

a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

CURATELA FALLIMENTO COSTELMETAL S.P.A. (OMISSIS), F.

G. nato a (OMISSIS);

– intimati –

Nonche’ da:

CURATELA FALLIMENTO COSTELMETAL S.P.A. (OMISSIS), in persona del

Curatore, Avv. P.D., elettivamente domiciliata in ROMA

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’Avv. SCOTTI GALLETTA ANTONIO IN 80121 NAPOLI, VIA

CARDUCCI 18, giusta delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

e contro

F.G. nato a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1771/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 03/04/2009, depositata il

26/05/2009 R.G.N. 357/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/06/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’estinzione per rinuncia del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nell’ottobre del 2002 la Curatela del Fallimento della s.p.a.

Costelmetal conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, F.G. e la CU.MA. Sud (di cui il medesimo era amministratore), assumendo: che, con scritture private del (OMISSIS) per una parte e del (OMISSIS) per altra, aveva promesso in vendita al F. personalmente la vendita di due porzioni immobiliari di un terreno di sua proprieta’; che il contratto di vendita definitivo non era poi intervenuto ed il F. aveva proposto domanda ai sensi dell’art. 2932 c.c., che era stata rigettata dal Tribunale di Napoli con sentenza confermata dalla Corte d’Appello di Napoli a sua volta confermata dalla Corte di cassazione; che il F. aveva trasferito la detenzione delle due porzioni di terreno alla CU.MA Sud s.p.a., da lui amministrata e detta societa’ li occupava sine titulo.

Tanto premesso, chiedeva la condanna dei convenuti al rilascio delle porzioni immobiliari ed al risarcimento dei danni.

Il F. si costituiva sia in proprio che nella qualita’ di amministratore della detta societa’ e deduceva che, a seguito dei due contratti preliminari, aveva versato il prezzo complessivamente pattuito in L. 37.000.000 e conseguito il possesso delle due porzioni di terreno, sulle quali poi si era estrinsecato il possesso esclusivo per oltre un ventennio della societa’, proprietaria di aree circostanti, attraverso l’esercizio della sua attivita’ industriale e la realizzazione di modifiche su di esse. Sulla base di tali allegazioni, chiedeva rigettarsi le domande avversarie e in via riconvenzionale accertarsi l’intervenuto acquisto per usucapione delle due porzioni da parte della societa’, nonche’ in subordine la condanna della Curatela al pagamento dell’indennita’ per i miglioramenti apportati ad esse ai sensi dell’art. 1150 c.c., stimabili in un valore compreso fra Euro 258.228,00 e 516.457,00.

Veniva, inoltre, richiesta la restituzione a favore del F. dell’importo di L. 37.000.000.

2. Il Tribunale, con sentenza del novembre 2004 accoglieva la riconvenzionale di accertamento dell’acquisto per usucapione (e, quindi, disattendeva le domanda della Curatela), dichiarava improponibile per la vis actractiva fallimentare la domanda di restituzione del prezzo, dichiarava la carenza di legittimazione del F. riguardo ad una domanda di restituzione di una somma versata in relazione ad una proposta di acquisto delle porzioni immobiliari.

3. La sentenza veniva appellata dalla Curatela e la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 26 maggio 2009, in parziale riforma della stessa, rigettava la domanda riconvenzionale di accertamento dell’usucapione, condannava la CU.MA. Sud, quale occupante senza titolo, al rilascio del terreno, rigettava la domanda della Curatela intesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per l’abusiva occupazione, dichiarava improponibile la domanda della CU.MA. Sud relativa all’indennita’ per i miglioramenti.

4. Contro la sentenza la CU.MA. Sud ha proposto ricorso per cassazione in via principale sulla base di tre motivi.

La Curatela ha resistito con controricorso, nel quale ha svolto riconosci incidentale fondato su un unico motivo.

Non ha resistito ne’ al ricorso principale ne’ a quello incidentale il F. in proprio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente il ricorso incidentale va riunito al principale, in seno al quale e’ stato proposto.

2. Il Collegio rileva che in data 24 giugno 2010 e’ stata depositata rituale rinuncia al ricorso principale della ricorrente, accettata dalla Curatela resistente, la quale, a sua volta ha rinunciato al ricorso incidentale.

Il giudizio di cassazione dev’essere dichiarato, in conseguenza, estinto.

Non e’ luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenute rinunce.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 25 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

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