Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18367 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 26/07/2017, (ud. 25/01/2017, dep.26/07/2017),  n. 18367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24478-2014 proposto da:

DAIC INTERNATIONA SRL, in persona del suo legale rappresentante

pro-tempore sig. I.C., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ALESSANDRIA 119, presso lo studio dell’avvocato FRANCO

CICCHIELLO, che la rappresenta e difende giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

F. INTERNATIONALE TRANSPORTE in persona dell’amministratore e

legale rappresentante pro tempore F.H., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI, 29, presso lo studio

dell’avvocato GIULIO POJAGHI BETTONI, rappresentata e difesa

dall’avvocato REINHARD GEBHARD giusta procura speciale notarile del

Dott. Notaio H.W. in (OMISSIS);

STI SERVIZI TECNICI IMMOBILIARI SRL, in persona dell’A.U. e legale

rappresentante Sig. FI.FE., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DONATELLO 23, presso lo studio dell’avvocato PIERGIORGIO

VILLA, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso;

ASSICURAZIONI GENERALI SPA in persona dei procuratori speciali Avv.

T.G. e Dott. B.P., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell’avvocato NICOLA MANCUSO,

che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

ROMA SPED SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4182/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato FRANCO CICCHIELLO;

udito l’Avvocato NICOLA MANCUSO;

udito l’Avvocato FLAMINIA AGOSTINELLI.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

La S.r.l. Unimac, ora STI Servizi Tecnici ed Immobiliari s.r., ha convenuto in giudizio la S.r.l. DAIC International quale vettore in relazione ad un trasporto di un macchinario tipografico dalla sede della società venditrice, sita in (OMISSIS), a (OMISSIS), sede dei propri uffici, perchè fosse condannata al risarcimento dei danni provocati dalla caduta del macchinario durante le operazioni di caricamento sull’autocarro. Nell’atto di citazione l’attrice Unimac, ora STI, faceva presente che la società convenuta aveva corrisposto quale anticipazione di quanto dovuto la somma di Lire 15 milioni e che successivamente aveva trasportato a proprie spese il macchinario.

La società DAIC istava per il rigetto della domanda e chiamava in giudizio la S.p.A. Roma Sped S.p.A, alla quale aveva a sua volta affidato il trasporto del macchinario.

La società Roma Sped S.p.A ha chiamato in giudizio la sua corrispondente tedesca F. Internationale Trasporte che aveva curato il carico e la società Assicurazioni Generali.

Il giudice di primo grado, per quello che qui interessa, ha accolto la domanda ed ha condannato la convenuta DAIC a corrispondere all’attrice l’ulteriore somma di Euro 8.028,98 oltre accessori; ha rigettato tutte le successive domande proposte nei confronti dei chiamati in causa.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso la società S.r.l. DAIC International con quattro motivi.

Resistono con controricorso la STI Servizi Tecnici ed Immobiliari, la F. Internationale Trasporte le Assicurazioni Generali.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale ha ritenuto che la società DAIC avesse assunto la qualità di spedizioniere – vettore e non di solo di spedizioniere, come era desumibile dal comportamento tenuto dalla DAIC successivamente al danneggiamento del carico. Il Tribunale ha dato rilievo al pagamento al committente della somma di Lire 15 milioni ed al successivo trasporto a titolo gratuito del bene danneggiato, elementi tutti giustificabili solo nel contesto di un contratto di trasporto, che prevede la responsabilità del vettore per la perdita ed avaria del bene trasportato. A queste considerazioni il Tribunale ha aggiunto la valutazione anche del testo di un fax spedito dalla DAIC dopo l’incidente alla Unimac, nel quale si legge “speriamo inoltre vivamente che vorrete continuare ad affidarci il trasporto delle vostre merci”.

2. La Corte d’appello ha confermato la qualificazione giuridica del rapporto intercorso fra la S.r.l. Unimac, ora STI, e la DAIC, rigettando la tesi sostenuta dalla DAIC di essere solo spedizioniere e quindi con responsabilità per il danno esclusivamente a carico del vettore Roma Sped.

In relazione al rapporto tra la DAIC e la società Roma Sped, la Corte d’appello ha confermato la statuizione di primo grado, mettendo in rilievo che la sentenza del Tribunale si fondava su due rationes decidendi, entrambe autonome, e di cui una non era stata impugnata dalla DAIC.

Il Tribunale infatti, nel rigettare la domanda della DAIC nei confronti della Roma Sped, ha affermato che non era stato dimostrato il nesso di causalità tra la condotta della società chiamata in causa, Roma Sped, ed il danno e che la responsabilità di Roma Sped non poteva essere ravvisata per la mancata dimostrazione di una autorizzazione da parte del committente ad avvalersi di quest’ultima società nell’ambito della complessiva operazione di trasporto. Questa ultima ratio non è stata impugnata dalla DAIC ed il motivo d’appello è stato dichiarato privo di specificità.

3. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione degli artt. 1362,1741 e 2729 c.c. e art. 360 c.p.c., n. 3.

4. Il motivo è inammissibile.

La società ricorrente solo formalmente denuncia violazione di legge ed l’erronea indicazione degli elementi di diritto idonei a qualificare il contratto come spedizione – trasporto, ma nella sostanza censura la valutazione di fatto degli elementi dai quali i giudici dei gradi di merito hanno individuato la comune intenzione delle parti ritenendo che nella specie fosse stato concluso un contratto di spedizione-trasporto.

Sostiene la ricorrente che la corte territoriale, in assenza di contratto scritto, ha valutato il comportamento delle parti considerando esclusivamente il comportamento tenuto dalla società DAiC posteriormente al sinistro, commettendo un chiaro error in iudicando.

Si osserva invece che la Corte d’appello è pervenuta ad accertare la qualità di spedizioniere-vettore della DAIC all’esito di una operazione di ricerca della volontà dei contraenti, incentrata sulla valutazione del comportamento tenuto dalla DAIC che subito dopo l’incidente, durante il carico della merce, si è affrettata a corrispondere alla DAIC la somma di quindici milioni di Lire e ad eseguire gratuitamente il trasporto, comportamenti ritenuti, nel loro complesso, sufficienti a far emergere l’assunzione del trasporto da parte dello spedizioniere, e tale valutazione resiste alle censure mossele in questa sede di legittimità, in quanto integra apprezzamento di fatto sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o errori giuridici.

5. Con il secondo motivo si denunzia violazione di legge in relazione all’art. 342 c.p.c. e art. 1741 c.c. La ricorrente censura la statuizione con cui la Corte d’appello ha evidenziato che non era stata impugnata la seconda ratio decidendi che aveva sorretto il rigetto della domanda proposta dalla DAIC nei confronti della Roma Sped, chiamata in causa, sul rilievo che la specificità dei motivi d’appello deve coordinarsi col principio iura novit curia per cui il giudice di merito avrebbe dovuto comunque esaminare la questione.

6. Il motivo è infondato.

Infatti la ricorrente non ha impugnato tutte e due le rationes decidendi che sorreggono la motivazione del rigetto della domanda nei confronti della Roma Sped. Di conseguenza deve confermarsi la statuizione di inammissibilità del motivo della Corte d’appello, ma correggendo la motivazione, in quanto il motivo doveva dichiararsi inammissibile per difetto di interesse, essendo divenuta definitiva una delle due rationes della decisione, idonea da sola a sorreggere la decisione.

7. Con il terzo motivo si denunzia violazione dell’art. 1741 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, norma che consente allo spedizioniere vettore di fare uso di mezzi altrui.

8. Con il quarto motivo si denunzia ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 violazione dell’art. 1693 c.c. e omessa motivazione circa un fatto decisivo in ordine al rapporto diretto fra il vettore DAiC ed il subvettore Roma Sped.

9. I due motivi sono assorbiti dal rigetto del secondo motivo non risultando impugnata la statuizione sulla necessità dell’autorizzazione del committente a che lo spedizioniere si serva di mezzi altrui.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali in favore di STI Servizi Tecnici ed Immobiliari e dello stesso importo in favore delle Assicurazioni Generali ed Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali in favore di F. Internationale Trasporte.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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