Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18367 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18367 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA

sul ricorso 10788-2017 proposto da:
VILLA ANNA SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO
DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato MICHELE
COSTA, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO FAVA;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legís;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 92/1/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA del TRENTINO ALTO ADIGE, depositata il
25/10/2016;

Data pubblicazione: 12/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 20/06/2018 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla

con motivazione semplificata;
che Villa Anna s.r.l. propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
del Trentino Alto Adige, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia
delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria
provinciale di Bolzano. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto
il ricorso della società avverso un avviso di liquidazione
imposta di registro, per l’anno 2011;
Considerato:
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, con il primo, Villa Anna s.r.l. lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art. 76 comma 2° DPR n. 131/1986 e
dell’art.5 I. n. 168/1982, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.: la
presentazione di un nuovo progetto, ancorché successivo alla
scadenza del termine triennale, avrebbe dovuto inserirsi nella
sequenza procedimentale, mai formalmente conclusa, volta ad
attuare il recupero dell’immobile;
che, col secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 91 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.:
la CTR avrebbe erroneamente condannato la società al
pagamento delle spese processuali, pur in presenza di una
soccombenza reciproca delle parti (la ricorrente vittoriosa in
prima istanza, l’amministrazione in appello);
che l’intimata si è costituita con controricorso;
che il primo motivo è infondato;
Ric. 2017 n. 10788 sez. MT – ud. 20-06-2018
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relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere

che, in tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali previsti
dall’art. 5 della I. n. 168 del 1982, consistenti nella misura fissa
delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in favore
dell’acquirente dell’immobile inserito in un piano di recupero di
iniziativa pubblica o privata convenzionato ed effettivamente

condizione che il contribuente realizzi la finalità dichiarata
nell’atto di acquisto entro il termine triennale di decadenza ex
art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986, ossia entro la scadenza del
triennio dalla registrazione dell’atto (Sez. 5, n. 18676 del
23/09/2016; Sez. 5, n. 13703 del 30/05/2013);
che, nella specie, risulta dunque irrilevante – ai fini che
interessano – la richiesta di una nuova concessione (o
comunque di una variante), per—venuta all’Amministrazione
successivamente all’emissione dell’avviso di liquidazione;
che il secondo motivo è infondato;
che, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in
parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale
conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un
nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va
attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della
lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della
liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e
globale, sicché viola il principio di cui all’art. 91 cod. proc. civ.,
il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in
un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
L, n. 11423 del 01/06/2016);

che la CTR si è attenuta al predetto principio;
che il ricorso va dunque respinto;

Ric. 2017 n. 10788 sez. MT – ud. 20-06-2018
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attivato dal medesimo soggetto, possono essere conservati a

che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla
rifusione delle spese processuali in favore della
controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;
che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei
2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va

parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in
euro 3.000, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1°bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 20 giugno 2018

(
Il

ésidente

Dr. Marce o Iacobellis

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dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da

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