Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18367 del 07/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 07/09/2011), n.18367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14596/2010 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS) in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio

dell’avvocato PESSI Roberto, che la rappresenta e difende, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI 27, presso lo studio

dell’avvocato ABBATE ALESSANDRA, rappresentato e difeso dall’avvocato

GRIPPA Nicola, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 368/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE –

Sezione Distaccata di TARANTO del 14.10.09, depositata l’11/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

PINOCCHI GHERSI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 13 luglio 2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 c.p.c.:

“Con ricorso notificato in data 21-25 maggio 2010, Poste Italiane s.p.a. chiede, con cinque motivi, la cassazione della sentenza depositata l’11 marzo 2010, con la quale la Corte d’appello di Lecce aveva confermato la decisione di primo grado di accoglimento delle domande svolte nei confronti della società dal suo dipendente L.G., inquadrato nell’area quadri di primo livello, di annullamento del trasferimento del 2 febbraio 2000 da (OMISSIS), ove questi svolgeva i compiti di direttore del servizio recapito della filiale, a (OMISSIS), con l’incarico di titolare della succursale 1 della relativa Agenzia e del successivo licenziamento per superamento del periodo di comporto contrattuale, con le conseguenze di cui all’art. 18 S.L..

In particolare, la Corte territoriale, illustrando la lunga carriera del L. e valutandola, alla stregua delle risultanze istruttorie, come brillante e apprezzata dalla società datrice di lavoro fino a pochi giorni prima del trasferimento, aveva concluso nel senso che quest’ultimo non poteva ritenersi correttamente motivato nè giustificato dalla valutazione effettuata dalla società della inadeguatezza delle prestazioni fornite nella posizione ricoperta presso la filiale di (OMISSIS).

Quanto al licenziamento per superamento del periodo di comporto, il suo annullamento è stato conseguente all’accertamento che una parte della assenze per malattia del L. che avrebbero dato luogo al dedotto superamento era da attribuirsi allo stress psicologico subito per effetto del trasferimento illegittimo e pertanto era imputabile alla responsabilità della società.

I motivi di ricorso riguardano:

– la violazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 2103 c.c., e il vizio di motivazione, laddove la Corte aveva ritenuto il provvedimento di trasferimento illegittimo già per la laconicità della motivazione dello stesso;

– la violazione degli artt. 116 e 246 c.p.c., e il vizio di motivazione nella valutazione della risultanze istruttorie, le quali deporrebbero, secondo la ricorrente, per la giustificatezza del trasferimento;

– il vizio di motivazione, per non avere la Corte d’appello adeguatamente preso in considerazione le deduzioni della società in ordine alle ragioni tecnico-produttive che erano alla base del trasferimento;

– la violazione dell’art. 112 c.p.c. e il vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale preso in considerazione il motivo di appello, con cui la società aveva censurato la decisione di primo grado, relativamente al ritenuto demansionamento del L. per effetto del trasferimento;

– infine, la violazione dell’art. 2087 c.c. e il vizio di motivazione per aver ritenuto, aderendo acriticamente alle valutazioni del C.T.U., che alcune assenze per malattia del dipendente fossero state la conseguenza del trasferimento illegittimo.

L’intimato ha resistito alle domande con rituale controricorso.

Il procedimento è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg., con le modifiche e le integrazioni apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto trattato in Camera di consiglio per essere respinto.

Il primo motivo è fondato (seppure la sentenza possa interpretarsi nel senso che abbia ritenuto necessaria la indicazione specifica nella lettera di trasferimento dei motivi di questo, il che appare dubbio), ma il suo accoglimento non comporta di per sè la cassazione della sentenza, in quanto investe solo una delle due motivazioni autonome che sorreggono la decisione, quella secondo la quale la motivazione del trasferimento comunicato con lettera del 2 febbraio 2000 non sarebbe sufficientemente specifica.

Secondo il costante orientamento recente di questa Corte, l’art. 2103 c.c., non impone infatti, ai fini dell’efficacia del trasferimento, l’enunciazione nel provvedimento stesso delle ragioni giustificatrici, ma richiede unicamente che tali ragioni tecniche, organizzative e produttive, ove contestate, siano effettive e di esse il datore di lavoro fornisca la prova in giudizio (cfr., da ultimo, Cass. 17 maggio 2010 n. 11984).

I successivi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e riguardano il tema della giustificatezza del trasferimento.

In proposito, si rileva che la sentenza impugnata non lo censura in quanto motivato con un fatto disciplinarmente rilevante (come in alcuni passaggi del ricorso sembra avere inteso la società), ma, prendendo atto che la valutazione aziendale di inadeguatezza delle prestazioni fornite dal dipendente nella posizione ricoperta presso la filiale di (OMISSIS) era stata assunta dalla società a ragione tecnico-produttiva della misura organizzativa, ha quindi proceduto ad accertarne, sulla base delle risultanze istruttorie, l’effettività.

In tale valutazione la Corte, ritenendo scarsamente attendibile l’unico testimone che aveva sostenuto la dedotta inadeguatezza del L. – in quanto trattasi del firmatario del provvedimento di trasferimento – ed evidenziando una serie di documenti attestanti sia la brillante carriera dell’appellato che le espressioni di apprezzamento, anche recenti, per la sua opera (nel quadro di valutazioni riguardanti l’intero servizio di recapito della filiale) nella posizione da tempo ricoperta a (OMISSIS), ha conseguentemente concluso nel senso della insussistenza delle ragioni tecnico- produttive dedotte dalla società.

Tale giudizio di merito (che evidentemente è stato ritenuto dalla Corte territoriale rendere superfluo l’esame del motivo di appello che investiva l’affermato demansionamento del dipendente per effetto del trasferimento) viene contestato dalla società, con considerazioni attinenti alla valutazione delle prove, attraverso la rivalutazione delle dichiarazioni del teste ritenuto dai giudici scarsamente attendibile, la deduzione che le valutazioni di apprezzamento esaminate dalla Corte non riguardavano necessariamente anche il ricorrente, l’indicazione di pretesi documenti che dimostrerebbero l’incuria in cui versava il servizio recapito di (OMISSIS) (ritagli di giornale, di cui peraltro non viene riprodotto nel ricorso il contenuto) e il fatto che la effettiva direzione del servizio era affidata ad altri a causa dell’inadeguatezza del L. (stralci di dichiarazioni, presumibilmente di altri dipendenti della filiale, che peraltro non viene dedotto che siano state confermate in giudizio da specifiche testimonianze) o ancora attraverso la deduzione di mancato esame dei motivi tecnico- produttivi indicati dalla società a sostegno del trasferimento (probabilmente il fatto di mettere al posto giusto il dipendente adeguato, il che non esclude, anzi conferma il giudizio di inadeguatezza del L. come motivo del trasferimento).

In ogni caso, con le censure indicate, la società ripropone in realtà una ricostruzione dei fatti alternativa e opposta rispetto a quella operata in maniera adeguata dai giudici di merito, senza investire specificatamente un qualche snodo fondamentale nell’iter logico-giuridico da questi seguito o evidenziare omissioni della motivazione in ordine a fatti o elementi probatori effettivamente decisivi.

In tal modo, la ricorrente finisce per richiedere a questa Corte l’adesione ad una nuova valutazione di merito dei fatti, alla luce delle risultanze istruttorie, come non appare ammissibile in questa sede di legittimità.

Infine, anche l’ultimo motivo si limita a contestare le valutazioni effettuate, con l’ausilio di un consulente medico, dai giudici di merito in ordine al nesso di causalità che è stato ritenuto legare strettamente allo stress conseguente all’illegittimo trasferimento alcune delle malattie di tipo psichico contratte dal L. in concomitanza del disposto trasferimento, che avevano determinato assenze dal lavoro considerata in sede di valutazione del preteso superamento del periodo di comporto.

Anche in questo caso, infatti, la società si limita a contrapporre proprie valutazioni a quelle dei giudici di merito, censurate con deduzioni generiche e non autosufficienti (in particolare quelle relativa all’esistenza della prova della preesistenza delle patologie di tipo psicologico rispetto al trasferimento)”.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Ambedue le parti hanno depositato una memoria.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, le cui conclusioni la memoria della società non appare idonea a contrastare, in quanto riferita per lo più ad un fatto e ad una persona diversa dal L..

Il ricorso va pertanto respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di lite, effettuato con la relativa liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al L. le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2011

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