Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18367 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. III, 06/08/2010, (ud. 25/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.R. (OMISSIS), A.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA E).

CHELINI 33, presso lo studio dell’avvocato ROSSI MANFREDO,

rappresentati e difesi dall’avvocato TATONE FIORELLO giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

e contro

BANCA NAPOLI S.P.A., D.V.G. (OMISSIS),

M.N. (OMISSIS), BANCA ROMA S.P.A. CAPITALIA

SERVICE JV S.R.L., D.P.A. (OMISSIS), INPS SEDE

(OMISSIS);

– intimati –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di CHIETI, emesso il

30/08/2006, depositato il 05/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/06/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato FIORELLO TATONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. R. e A.M. hanno proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso l’ordinanza del 5 settembre 2006, con la quale il Tribunale di Chieti ha rigettato il loro reclamo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 624 e 669 terdecies c.p.c., avverso l’ordinanza del 30 giugno 2006, con la quale il Giudice dell’Esecuzione presso quel Tribunale aveva dichiarato – a suo dire – inammissibili tre distinti ricorsi in opposizione agli atti da loro proposti nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare.

2. Gli intimati D.P.A., D.V.G., M.N., Banca di Roma s.p.a., I.N.P.S. – Sede di (OMISSIS) e Banco di Napoli s.p.a. non hanno resistito.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ritiene superfluo riferire dei motivi su cui si fonda il ricorso, in quanto esso e’ inammissibile, perche’ proposto contro un provvedimento che, contrariamente a quanto postula parte ricorrente, e’ privo del carattere della definitivita’ e decisorieta’ necessario per la proposizione del ricorso per cassazione avverso un provvedimento che non rivesta la natura formale di sentenza.

Al riguardo, e’ stato gia’ ritenuto da questa Corte quanto segue:

a) “E’ inammissibile il ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., comma 7, contro l’ordinanza con cui il tribunale, ai sensi dell’art. 624 c.p.c., comma 2, nel testo sostituito dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e), convertito nella L. n. 80 del 2005 e poi modificato dalla L. n. 52 del 2006, art. 18 respinga il reclamo avverso l’ordinanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esecutivo, emessa dal giudice dell’esecuzione a seguito dell’opposizione proposta ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. trattandosi di provvedimento privo di natura definitiva e decisoria, avente natura cautelare e provvisoria. Il predetto principio si applica tanto nell’ipotesi di sospensione disposta in sede di opposizione all’esecuzione non iniziata, sia quando la sospensione sia disposta ad esecuzione gia’ iniziata” (Cass. (ord.) n. 22488 del 2009).

b) “E’ inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro l’ordinanza con cui il tribunale, ai sensi dell’art. 624 c.p.c., comma 2, nel testo sostituito dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e), convertito nella L. n. 80 del 2005 e poi modificato dalla L. n. 52 del 2006, art. 18 accolga il reclamo avverso l’ordinanza di sospensione dell’esecuzione adottata dal giudice dell’esecuzione (nella specie, immobiliare) a seguito di un’opposizione all’esecuzione, trattandosi di provvedimento di natura cautelare e provvisoria e, percio’, privo di natura definitiva e decisori” (ancora Cass. n. 22488 del 2009).

c) “Il provvedimento con cui, in sede di reclamo ai sensi dell’art. 669 – terdecies cod. proc. civ. ed in forza dell’art. 624 c.p.c., comma 2, come sostituito dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e), convertito con modificazioni nella L. n. 80 del 2005, e modificato dalla L. n. 52 del 2006, art. 18 il tribunale disponga la revoca di un’ordinanza di sospensione dell’esecuzione, ha natura cautelare e provvisoria ed e’, per tale ragione, privo di natura definitiva e decisoria; esso e’, quindi, insuscettibile di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., che l’ultimo inciso del nuovo art. 616 cod. proc. civ. (anteriormente alla sua soppressione per effetto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 2) ammetteva implicitamente (sancendo la non impugnabilita’ della sentenza) soltanto avverso la sentenza che chiude il giudizio di opposizione all’esecuzione. Pertanto, nemmeno la circostanza che con esso sia stata disposta la condanna alle spese vale ad attribuire al detto provvedimento carattere di decisorieta’ e di definitivita’ ai fini dell’esperimento del citato ricorso straordinario, neppure limitatamente alla statuizione sulle spese.”.

(Cass. (ord.) n. 17266 del 2009).

Da ultimo, si e’ ribadito: “E’ inammissibile, tanto nel regime dell’art. 624 cod. proc. civ. scaturito dalla riforma di cui alla L. n. 52 del 2006, quanto in quello successivo di cui alla L. n. 69 del 2009, il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione abbia provveduto sulla sospensione dell’esecuzione, nell’ambito di un’opposizione proposta ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 cod. proc. civ., nonche’ avverso l’ordinanza emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione o l’abbia direttamente concessa, trattandosi nel primo caso di provvedimento soggetto a reclamo ai sensi dell’art. 669 – terdecies cod. proc. civ., ed in entrambi i casi di provvedimenti non definitivi, in quanto suscettibili di ridiscussione nell’ambito del giudizio di opposizione. (Principio affermato con riferimento alla reiezione da parte del giudice del reclamo dell’istanza di sospensione del provvedimento dispositivo della vendita forzata).”.

(Cass. (ord.) n. 11243 del 2010).

2. Questi principi trovano applicazione nella specie, per l’assoluta identita’ di ratio, e, come, del resto, ha precisato l’ultimo precedente appena citato, anche ai provvedimenti emessi in sede di reclamo avverso un provvedimento sulla sospensione adottato a seguito di opposizione agli atti esecutivi.

Al riguardo, parte ricorrente nel ricorso dice che il Giudice dell’Esecuzione aveva dichiarato inammissibili i tre ricorsi e non precisa se con la sua ordinanza aveva provveduto su un’istanza di sospensione dell’esecuzione, come farebbe supporre la proposizione del reclamo. Peraltro, dell’ordinanza oggetto del reclamo non si fornisce alcuna indicazione specifica, in particolare non si precisa se e dove sarebbe stata prodotta nella fase cautelare nel relativo fascicolo e se lo sia stata e dove in questa sede, il che integra inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6 cioe’ ulteriore ragione di inammissibilita’ del ricorso.

In disparte tale rilievo, il carattere non definitivo del provvedimento qui impugnato, esclude che la valutazione di inammissibilita’ delle opposizioni, per tardivita’, che si assume prospettata dal Tribunale con condivisione della valutazione effettuata dall’ordinanza emessa dal Giudice dell’Esecuzione, abbia efficacia di accertamento idoneo a far cosa giudicata su tale tardivita’.

Il provvedimento ed in particolare la valutazione di tardivita’, intatti, sono ridiscutibili nell’ambito della cognizione piena seguita all’adozione dell’ordinanza oggetto di reclamo da parte del Giudice dell’Esecuzione.

In proposito, per la verita’, nel ricorso non si dice alcunche’ sul se il Giudice dell’Esecuzione abbia provveduto con la detta ordinanza ai sensi dell’art. 618 c.p.c, n. 6, cioe’ abbia fissato il termine per l’iscrizione a ruolo della causa di merito.

Nell’ipotesi in cui detto termine non fosse stato fissato, peraltro, parte ricorrente, avrebbe potuto alternativamente chiedere, in disparte la proposizione del reclamo, la fissazione del termine oppure provvedere all’iscrizione a ruolo delle opposizioni di sua iniziativa, al fine di ottenere una decisione con quelle regole, dalla quale sarebbe potuta scaturire una decisione idonea a determinare cosa giudicata ove non impugnata (si vedano Cass. n. 20532 del 2009, prima della riforma di cui alla L. n. 52 del 2006 a proposito dell’opposizione agli atti esecutivi, e Cass. n. 22283 del 2009 a proposito dell’opposizione all’esecuzione).

In fine, quanto alla statuizione sulle spese presente nel provvedimento impugnato, essa – al contrario di quanto si sostiene nella memoria dei ricorrenti – non ha in alcun modo il valore di giustificare il ricorso straordinario, com’e’ gia’ stato osservato da Cass. n. 17266 del 2009 sopra citata.

3. Il ricorso e’, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

Non e’ luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 25 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

 

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