Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18366 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 26/07/2017, (ud. 25/01/2017, dep.26/07/2017),  n. 18366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24461-2014 proposto da:

T. SPEDIZIONI SRL, in persona del Presidente del consiglio di

amministrazione, Amministratore delegato e legale rappresentante pro

tempore sig. T.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CAIO MARIO 27, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CUFFARO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELA ROSSO

NOLASCO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AON INSURANCE & REINSURANCE BROKERS SPA, in persona

dell’Amministratore Delegato Dott. V.U., suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G.G.BELLI 39, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO LEMBO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANCARLO VIGNA giusta procura

a margine del controricorso;

GENERALI ITALIA SPA già ASSICURAZIONI GENERALI SPA, in persona dei

legali rappresentanti pro-tempore dott. C.T. e dott.

B.P., elettivamente domiciliata in ROMA, V.CICERONE 49, presso

lo studio dell’avvocato SVEVA BERNARDINI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIORGIO PANERO giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1974/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 02/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato VINCENZO CUFFARO;

udito l’Avvocato MARIO PELLEGRINO per delega;

udito l’Avvocato ALESSANDRO LEMBO per delega;

udito l’Avvocato FABRIZIO DE’ MARSI per delega.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

Per quello che qui ancora interessa,con sentenza del 2 ottobre 2013, la Corte d’appello di Torino, in relazione ad un trasporto internazionale di merci di abbigliamento dalla Portogallo in Italia presso la società Sportfactory Italia S.p.A., che aveva incaricato del trasporto la T. Spedizioni s.p.a assicurando la merce trasportata con la Fondiaria Sai s.p.a, ha condannato la T. Spedizioni a pagare alla Fondiaria SAI la somma di Euro 323.876, 17 oltre accessori per avere la Fondiaria Sai risarcito la Sportfactory Italia s.p.a. per la perdita della merce oggetto di furto, sia per la cessione da parte della Sportfactory alla Fondiaria Sai dei diritti e delle azioni derivanti dal contratto di trasporto; ha condannato la Cargovia Transitos Sa, a cui la T. aveva a sua volta dato incarico di trasportare la merce in Italia, a rimborsare alla T. stessa quanto da questa pagato alla Fondiaria Sai;ha confermato il rigetto della domanda di manleva proposta da T. nei confronti delle Assicurazioni Generali fondata su due polizze assicurative concluse una per garantire il vettore stradale nei trasporti, l’altra stipulata per conto dell’avente interesse per garantire le merci del trasporto terrestre; ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla T. nei confronti di Aon S.p.A. e C.B. Brokers Srl.

Avverso questa decisione propone ricorso la T. Spedizioni con tre motivi illustrati da memoria.

Resistono le Assicurazioni Generali e Aon INSURANCE & REINSURANCE s.p.a.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denunzia violazione degli art. 1362,1366 e 1370 c.c.ex art. 360 c.p.c., n. 3.

La ricorrente censura l’interpretazione della polizza assicurativa n. (OMISSIS) stipulata con le Assicurazioni Generali volta a garantire il vettore di quanto questi sia tenuto a pagare come civilmente responsabile al titolo di risarcimento per la perdita o l’avaria delle cose trasportate e, in particolare per la garanzia C specifica per furto e mancata riconsegna delle merci.

2. Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha ritenuto che ai sensi dell’articolo 6A della garanzia C, in ipotesi di furto o mancata riconsegna della merce, la garanzia per furto era prevista nell’ipotesi di sottrazione di singoli colli interi dalla autoveicolo senza sottrazione dello stesso a condizione che il furto venga perpetrato mediante effrazione o scasso di mezzi di chiusura dell’autoveicolo,qualora furgonato, o mediante taglio dei teloni di protezione del carico, e sempre che la effrazione, lo scasso o il taglio siano constatati dal Commissario di avaria o perito o agente della società o dalle competenti autorità. La Corte ha accertato che nel caso di specie il furto era avvenuto suo autoveicolo furgonato privo di adeguati mezzi di chiusura, senza taglio di teloni di protezione del carico al fine dell’asporto considerando che il piccolo taglio di pochi centimetri riscontrato sul telone di copertura del veicolo era stata eseguito per verificare le caratteristiche del carico, perchè i ladri non potevano utilizzare tale taglio troppo piccolo per introdursi nel cassone e tanto meno poterono fare uscire attraverso lo stesso ben 393 colli, senza inoltre fare rumore significativo tanto che la autista che dormiva in cabina nulla percepì, che del resto i malviventi non avevano alcun bisogno di utilizzare il taglio per l’asporto dato che il veicolo non era chiuso ed anzi avevano tutta la convenienza ad evitare interventi che permettessero la facile immediata percezione dall’esterno del furto. Inoltre il fatto che l’autista non si accorse di nulla fino all’arrivo al luogo di destinazione della merce sottratta dimostra proprio che il telone di copertura del carico non presentava tagli evidenti.

Da quanto esposto la corte ha concluso che la copertura assicurativa in relazione al trasporto in oggetto non era in concreto operante per non essere stata rispettata la condizione di cui all’art. 6, lett. A della garanzia C.

3. La ricorrente censura tale motivazione ritenendo che la corte d’appello non aveva interpretato il senso letterale della polizza che prevedeva l’operatività della stessa in ipotesi di taglio dei teloni di protezione.

Il motivo è infondato in quanto la Corte ha correttamente tenuto conto del contenuto letterale della polizza, interpretandola nel suo complesso, come è previsto dalle norme in materia di interpretazione del contratto, ritenendo che dall’insieme del contenuto dell’art. 6, lett. A della garanzia C la polizza garantiva il furto avvenuto mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o taglio dei teloni, ipotesi che non ricorrevano nella specie in quanto il piccolissimo taglio di pochi centimetri effettuato nel telone non era idoneo al passaggio della merce, ma evidentemente serviva ad altro scopo e che il furto fu perpetrato perchè l’automezzo non era stato chiuso.

4. Con il secondo motivo si denunzia si denunzia violazione degli artt. 1362,1363,1366,1367,1370 e 1342 c.c.ex art. 360 c.p.c., n. 3.

La ricorrente censura l’interpretazione della polizza merci n. (OMISSIS) per avere la Corte di une una per mezzo della delle altre, di guisa da attribuire a ciascuno il senso che risulta dal complesso dell’atto.

5. Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha ritenuto che anche per detta polizza l’operatività in caso di furto sussiste a condizione che, secondo l’articolo uno dell’appendice uno, sia garantito il controllo ininterrotto del veicolo in caso di sosta da effettuare in locali o aree protette,oppure che secondo l’art. 2 della stessa appendice, ove non siano riportate le condizioni dell’articolo 1, intervenga la sottrazione del veicolo con effrazione o scasso delle portiere e dell’antifurto o la sottrazione del rimorchio o semirimorchio con modalità analoghe, e nessuna delle condizioni indicate è stata rispettata nel caso di specie.

In tal modo la Corte d’appello ha ritenuto che la polizza non era operativa per il sinistro in oggetto.

La censura della ricorrente è infondata perchè la Corte d’appello nell’interpretazione della polizza in oggetto ha effettuato il nel contretto, mentre il motivo di ricorso nella sostanza censura quello che è il risultato dell’interpretazione, vale a dire l’accertamento in fatto operato dalla Corte d’appello nel rispetto delle norme di ermeneutica invocate.

6. Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3; omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Tale motivo ha ad oggetto il mancato accoglimento della domanda proposta dalla T. nei confronti di CB Brokers.

7. Il motivo è inammissibile.

Viene censurato un aspetto ritenuto irrilevante da parte della Corte d’appello che ha affermato che, se pure vi fosse stato un obbligo di gestione dei sinistri a carico della società CB Brokers, non era ipotizzabile una responsabilità della stessa perchè le due polizze non erano operative per il sinistro.

Il motivo proposto non è congruente con tale motivazione, che non viene impugnata mentre la censura in realtà, pur denunziando violazione di legge, censura nella sostanza gli accertamenti in fatto operati dalla Corte d’appello, con una richiesta di sostanziale rivalutazione degli stessi inammissibile nella vigenza del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5 applicabile alla sentenza in oggetto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso a condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 8.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali per ciascuno dei resistenti. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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