Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18366 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18366 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: DELLI PRISCOLI LORENZO

ORDINANZA
sul ricorso 29665-2016 proposto da:
LERRO ALFONSO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato SERGIO TREDICINE;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata avverso la sentenza n. 4203/29/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 06/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2018 dal Consigliere Dott. LORENZO DELLI
PRISCOLI.

Data pubblicazione: 12/07/2018

FATTI DI CAUSA

Rilevato che la Corte, costituito il contraddittorio camerale
sulla relazione prevista dall’art. 380-bis cod. proc. civ., delibera
di procedere con motivazione semplificata;
che in data 27/11/2013 veniva notificato a Alfonso Lerro un

che contro tale provvedimento Alfonso Lerro proponeva
ricorso dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Napoli la quale con la sentenza n. 29550 del 05/11/2014
accoglieva le richieste avanzate dal contribuente;
che contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle
entrate dinnanzi la Commissione Tributaria Regionale della
Campania – davanti alla quale il contribuente non si costituiva
– la quale con sentenza n.4203 del 19/04/2016 accoglieva il
ricorso;
che Alfonso Lerro proponeva ricorso dinnanzi alla Corte di
Cassazione affidato ad un unico, articolato, motivo e l’Agenzia
delle entrate non si costituiva;
che, ai fini della decisione del presente procedimento, con
ordinanza interlocutoria n. 9110 del 2018, veniva acquisito il
fascicolo di merito, onde accertare se la notifica del ricorso in
appello da parte dell’Agenzia delle entrate fosse stata
effettuata correttamente.
RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che ‘con l’unico motivo di ricorso il ricorrente, in
riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, deduce
violazione e falsa applicazione dell’art. 330, comma 1, c.p.c.,
dell’art. 170, comma 1, c.p.c., dell’art. 139 e 141 c.p.c.,
lamentando che la notifica dell’atto di appello è stata eseguita
alla parte personalmente, anziché nel domicilio eletto presso il
procuratore costituito nella circoscrizione del giudice di merito,
Ric. 2016 n. 29665 sez. MT – ud. 07-06-2018
-2-

avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2008;

e che siffatto vizio non è stato sanato in quanto nè l’appellato
si è costituito né la notifica è stata rinnovata ai sensi dell’art.
291 c.p.c.; nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 101
c.p.c. in merito al difetto del contraddittorio delle parti che
dipenderebbe dal vizio di suddetta notifica;

che effettivamente, come lamentato dal ricorrente, la notifica
dell’appello è stata effettuata alla parte personalmente anziché
nel domicilio eletto presso il procuratore costituito;
ritenuto pertanto che il ricorso del contribuente va accolto e
la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione
Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione,
anche per le spese del presente giudizio, affinché l’Agenzia
delle entrate rinnovi la notifica del ricorso in appello al
contribuente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in
diversa composizione, anche per le spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di’ onsiglio del 7 giugno
2018.
Il P sidente
Marc4io Iacobellis

considerato che dall’esame del fascicolo di merito è emerso

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