Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18366 del 07/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 07/09/2011), n.18366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

W.J.A. quale liquidatore della Officine Meccaniche

Ferrari Fernando SpA in liquidazione e P.B. quale

liquidatore della Società All Servi Gest Srl in liquidazione – già

denominata Officine Meccaniche Bedogni & C. Srl,

elettivamente

domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’avv.to ROSSI MANFREDO, via

D. Choelini n. 33, rappresentati e difesi dagli avvocati CASTELLI

GIUSEPPE, TATONE FIORELLO, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO in persona del Dirigente Generale – Direttore della

Direzione Centrale Rischi, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV

NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati PUGLISI LUCIA e

FRASCONA’ LORELLA, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 479/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

23.4.09, depositata il 02/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito per il controricorrente l’Avvocato Laura Damiani (per delega

avv. Puglisi Lucia) che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FINOCCHI

GHERSI Renato che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 13 luglio 2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 c.p.c.:

“Con distinti ricorsi al giudice del lavoro la s.p.a. Officine Meccaniche Ferrari s.p.a. e All Sevi Gest s.r.l. (già Officine meccaniche Bedogni e c. s.r.l.) avevano chiesto la condanna dell’INAIL a restituire loro alcune somme pagate a titolo di premio assicurativo obbligatorio dal 1980 al 30 giugno 1988 e non dovute in quanto determinate dall’Ente assicurativo pubblico sulla base di un erroneo calcolo relativamente al tasso specifico aziendale.

Il giudice di primo grado, con sentenza confermata, in sede di appello, dal Tribunale di Reggio Emilia il 12 ottobre 1998 aveva accolto nell’an la domanda, rinviando per l’accertamento del quantum al prosieguo del giudizio.

Proposto dall’INAIL ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, questa Corte, con sentenza del 14 febbraio 2002 n. 2204, aveva cassato la decisione impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, ribadendo il principio di diritto espresso dalle sezioni unite nella sentenza 11 giugno 2001 n. 7853, secondo cui ai fini della determinazione del premio dovuto dalle aziende industriali per l’assicurazione INAIL – ai sensi dei D.M. 14 novembre 1978 e D.M. 30 giugno 1988, emanati a norma del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 40 -, nel calcolo del tasso specifico aziendale devono essere inclusi gli oneri per i caso di infortuno o malattia professionale ancora da definire alla data di tale calcolo riferiti non all’andamento infortunistico della singola azienda, bensì al rapporto tra l’andamento infortunistico nazionale di ciascuna categoria di lavorazioni e il numero di lavoratori assicurati nella singola impresa nonchè le loro retribuzioni.

Richiamando e dichiarando di applicare tale principio di diritto, la Corte d’appello di Bologna, presso la quale l’INAIL aveva riassunto il giudizio, dopo aver riunito al giudizio di rinvio sull’an debeatur il giudizio di appello sulla sentenza definitiva di primo grado nel frattempo intervenuta sul quantum, ha respinto le originarie domande delle due società con sentenza depositata il 2 dicembre 2009 e notificata il 17 febbraio 2010.

Avverso tale sentenza propongono ora ricorso per cassazione (notificato il 17 aprile 2010 W.J.A. quale liquidatore della Officine meccaniche Ferrari Fernando s.p.a. in liquidazione e P.B., quale liquidatore della All Servi Gest s.r.l. in liquidazione, già denominata Officine meccaniche Bedogni & c. s.r.l., con tre motivi, relativi rispettivamente a:

1 – la violazione dell’art. 70 Cost, dell’art. 77 cost., comma 1 e dell’art. 117 Cost., dell’art. 2909 c.c., degli artt. 37 e 112 c.p.c. nonchè della L. n. 2248 del 1965 all. E, per avere risolto la controversia in termini legiferanti con l’attribuire valore di legge a precedenti giurisprudenziali, travalicando altresì la giurisdizione ordinaria;

2 – la violazione degli artt. 273, 274, 392 e 393 per avere erroneamente riunito i due giudizi, l’uno di rinvio e l’altro di appello su di una sentenza di primo grado e per non avere ammesso c.t.u. per la parte non incisa dalla sentenza di accoglimento del ricorso per cassazione;

3 – la violazione degli artt. 112, 345, 424, 425 c.p.c. per avere la Corte d’appello di Bologna statuito su una materia mai sottoposta a giudizio dalle società ricorrenti e pertanto erroneamente decidendo la causa sulla base di argomenti mai discussi in prime cure e mai devoluti dall’INAIL in sede di gravame.

L’ente intimato resiste alle domande con rituale controricorso.

Il procedimento è regolato dall’art. 360 c.p.c. e segg. con le modifiche e integrazioni apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere respinto.

In primo luogo, va rilevata la denunciata (dal controricorrente) tardività della censura svolta col secondo motivo in ordine alla riunione dei due giudizi, a fronte del silenzio serbato dalle ricorrenti, in violazione del principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, in ordine alla tempestiva opposizione alla relativa istanza proposta dall’INAIL. In ogni caso, la questione proposta con la censura e relativa ad un profilo non espressamente disciplinato dal codice di rito (e Cass. 15 ottobre 2003 n. 15384 ha affermato che la riunione in sede di rinvio costituisce comunque facoltà del giudice di merito), non incide in alcun modo sui diritti di difesa delle parti nei vari gradi di giudizio ed appare pertanto estranea ai principi regolatori del giusto processo; essa è conseguentemente inammissibile a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 2.

Quanto alle altre censure svolte nel ricorso, da trattare congiuntamente, esse in realtà sono prive di rilievo nel presente giudizio, in ragione del fatto che in parte (quelle di cui al primo motivo) sono riferibili alla sentenza di accoglimento del ricorso per cassazione, al cui principio di diritto (sulla scia di Cass. S.U. 11 giugno 2001 n. 7853, ripresa dalla giurisprudenza successiva -cfr., ad es., Cass. nn. 11641/10, 24785/09, 12615/08 e 18522/08 – anche a sezioni unite – Cass. S.U. 30 ottobre 2008 n. 26020) il giudice di rinvio era viceversa obbligato ad attenersi a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2 e nel resto (il secondo motivo, nella parte in cui lamenta il mancato accoglimento dell’istanza di nuova C.T.U. e il terzo) fondano su di una interpretazione di tale sentenza di questa Corte diversa da quella correttamente ritenuta dai giudici di merito.

A quest’ultimo proposito, le ricorrenti ritengono infatti che la Corte abbia cassato la sentenza parziale di appello, affermando il principio che solo nel caso in cui non si siano verificati infortuni in seno all’azienda nel periodo di osservazione, occorre far riferimento, per la determinazione del tasso specifico aziendale, nei termini indicati dalle sezioni unite di questa Corte.

Senonchè la sentenza n. 2204/02 di cassazione della decisione parziale del Tribunale di Reggio Emilia appare correttamente interpretata dal giudice di rinvio (cui compete il relativo incombente), anche attraverso l’esplicito richiamo fatto alla pressochè coeva decisione a sezioni unite, affermante il diverso principio sopra evidenziato, secondo cui nel calcolo del tasso specifico aziendale devono essere inclusi gli oneri per i caso di infortuno o malattia professionale ancora da definire alla data di tale calcolo riferiti non all’andamento infortunistico della singola azienda, bensì al rapporto tra l’andamento infortunistico nazionale di ciascuna categoria di lavorazioni e il numero di lavoratori assicurati nella singola impresa nonchè le loro retribuzioni.

Infine, tale principio di diritto, specificatamente enunciato con riferimento alla controversia in esame, escludeva alla luce della posizione assunta dalle parti nel relativo giudizio avanti a questa Corte, ogni ulteriore o diversa questione eventualmente dedotta o deducibile nel giudizio di merito; cosicchè appare altresì corretto l’integrale rigetto delle domande iniziali da parte della Corte d’appello di Bologna, in conformità de principio secondo il quale la cassazione della sentenza non definitiva sull’an debeatur comporta l’automatica caducazione della decisione sul quantum, ai sensi dell’art. 336 c.p.c. (cfr., ad es. Cass. 3 maggio 2007 n. 10185 o 31 gennaio 2006 n. 2125)”.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, con conseguente rigetto del ricorso e la condanna, in via solidale, delle ricorrenti a rimborsare all’INAIL le spese di questo giudizio, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna le ricorrenti in solido a rimborsare all’INAIL le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2011

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