Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18366 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. III, 06/08/2010, (ud. 25/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

avv. T.E. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in Roma, Via del Tritone n. 102, presso lo studio

dell’avv. Nanna Vito, rappresentato e difeso da se’ medesimo;

– ricorrente –

contro

S.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

Roma, Via Berengario n. 10, presso lo studio dell’avv. Cecchetti

Paola, rappresentata e difesa dall’avv. Nencha Alberto giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Bari, Sez. distaccata di

Rutigliano n. 58/06 in data 30 marzo 2006, pubblicata il 12 maggio

2006;

Udita la relazione del Consigliere dott. Giancarlo Urban;

udito l’avv. Giovanni Arcieri;

udito il P.M. in persona del Cons. Dott. GOLIA Aurelio che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato in Cancelleria in data 18 dicembre 2001, S. R. proponeva opposizione agli atti esecutivi avanti al Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Rutigliano, chiedendo la revoca dell’ordinanza di vendita dei beni mobili pignorati in data (OMISSIS) e la perenzione del pignoramento; l’opponente precisava che in data 21 marzo 2001 il creditore procedente avv. T. aveva eseguito pignoramento mobiliare ai suoi danni a seguito di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo; che l’avv. T. aveva depositato istanza di vendita dei beni mobili pignorati in data (OMISSIS), cosi’ come risultante dal registro dei depositi giudiziari al n. 554/01, e quindi oltre il termine previsto dalla legge, quando cioe’ ormai il pignoramento aveva perso efficacia; che per mero errore il G.E. aveva fissato la data di vendita dei beni staggiti.

L’opposto impugnava e contestava come non veritiere le affermazioni fatte, sostenendo che l’istanza di vendita dei beni mobili pignorati datata (OMISSIS) fosse stata depositata in pari data e che per mero errore della Cancelleria fosse stata omessa l’apposizione del timbro di deposito.

Con sentenza pubblicata in data 12 maggio 2006 il Tribunale di Bari.

Sezione distaccata di Rutigliano, accoglieva l’opposizione e dichiarava la perenzione del pignoramento eseguito il 21 marzo 2001, nonche’ l’estinzione della procedura esecutiva; condannava l’opposto avv. T. alle spese.

Propone ricorso per cassazione l’avv. T.E. con quattro motivi.

Resiste con controricorso S.R., che ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 278 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 295, 298, 623 e 626 c.p.c. e la nullita’ del procedimento, essendo stata disposta (con provvedimento del 29 gennaio 2002) la revoca della provvisoria esecutorieta’ del decreto ingiuntivo in virtu’ del quale era stata iniziato il procedimento esecutivo e per il quale era pendente il giudizio di opposizione.

La temporanea sospensione della esecutorieta’ del titolo sulla base del quale e’ stata iniziata la procedura esecutiva non puo’ avere effetti sulla opposizione agli atti esecutivi, nella quale si controverte sulla tempestivita’ della istanza di vendita, che sarebbe stata depositata oltre il termine previsto dall’art. 497 c.p.c.; in assenza di una situazione di pregiudizialita’ della esecutiorieta’ del titolo fatto valere dal creditore procedente, la censura non puo’ trovare accoglimento.

Con il secondo motivo si denunzia la violazione di legge in relazione agli artt. 617 e 630 c.p.c. e la nullita’ del procedimento poiche’ la sentenza impugnata aveva dichiarato l’estinzione del procedimento esecutivo malgrado che tale pronunzia si debba operare con ordinanza.

Si rileva che l’eccezione di estinzione del processo esecutivo fu ritualmente proposta dalla debitrice esecutata con l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e quindi non poteva che essere decisa che con sentenza, ai sensi dell’art. 618 c.p.c., comma 1, ultima parte. La censura e’ dunque infondata.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione di legge in relazione all’art. 180 c.p.c. non avendo il giudice dell’opposizione proceduto alla fissazione della udienza di trattazione, precludendo in tal modo all’opposto di sollevare eccezioni processuali e di merito.

Si rileva che la questione non e’ mai stata prospettata nel corso del giudizio di opposizione avanti al Tribunale e risulta in tal modo inammissibile; in ogni caso, sarebbe stato onere del ricorrente di precisare in modo esatto e puntuale quali siano state le lesioni al diritto di difesa subite in conseguenza della mancata fissazione della udienza di trattazione ai sensi dell’art. 180 c.p.c. non essendo sufficiente una generica dichiarazione di aver subito una menomazione del diritto di difesa.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 617 c.p.c., comma 2 poiche’ l’istanza di vendita fu notificata alla sig. S. il 7 dicembre 2001 e da tale data decorreva il termine per l’impugnazione ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

La sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio piu’ volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale “al fine di far dichiarare l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione dell’esecuzione, il debitore non ha l’onere di proporre opposizione agli atti esecutivi nei cinque giorni quello in cui ha ricevuto l’avviso di fissazione di udienza, ex art. 569 c.p.c., comma 1, ma deve proporre istanza di estinzione nella sua prima difesa successiva al verificarsi del fatto estintivo, ovvero nell’udienza per la fissazione della vendita” (Cass. 16 giugno 2003 n. 9624). Il che e’ puntualmente avvenuto nel caso in esame.

Il ricorso e’ quindi infondato e merita il rigetto; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.400,00, di cui Euro 1.200,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 25 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

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