Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18365 del 26/07/2017

Cassazione civile, sez. III, 26/07/2017, (ud. 25/01/2017, dep.26/07/2017),  n. 18365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24025-2014 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 308, presso lo studio dell’avvocato UGO RUFFOLO, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, in persona del suo procuratore

speciale Dott. ALESSANDRO NORDIO, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA FLAMINIA 362, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE TRANE, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TITO ZILIOLI giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2081/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 16/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato PIERA CARTONI MOSCATELLI per delega;

udito l’Avvocato PASQUALE TRANE.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 16 settembre 2013, ha confermato la decisione di primo grado di accoglimento della domanda proposta dalla Unicredit Banca, oggi Unicredit Credit Management Bank s.p.a, di revocatoria ex art. 2901 c.c. dell’atto di vendita di un immobile stipulato fra D.C., venditrice, e C.M., acquirente.

Avverso questa decisione propone ricorso C.M. con sei motivi. Resiste Unicredit Credit Management Bank s.p.a.

Non presenta difese D.C..

Il C. e la banca Unicredit hanno presentato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denunzia violazione dell’art. 2901 c.c. in relazione ai requisiti per la revocatoria di atti di diposizione anteriori al sorgere del credito.

Sostiene il ricorrente che l’atto di vendita dell’immobile era stato stipulato nel mese di settembre 2003, data anteriore alla revoca delle linee di credito da parte della Unicredit alla D..

Di conseguenza il giudice non avrebbe dovuto ritenere sufficiente la semplice scientia fraudis del terzo acquirente, ma avrebbe dovuto accertare il consilium fra udis.

2. Il motivo è inammissibile.

La circostanza viene dedotta per la prima volta in sede di legittimità e involge un accertamento di fatto che non è possibile effettuare in questa sede.

Infatti con il ricorso non è indicato in quale atto processuale è stata introdotta la questione dell’anteriorità del credito all’atto di disposizione, mentre la sentenza di appello valuta la fattispecie come atto dispositivo successivo al sorgere del credito.

3. Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene il ricorrente che la Corte d’appello avrebbe presuntivamente desunto la cosiddetta scienza fraudis dell’acquirente non già da un fatto noto, bensì da ulteriori indici presuntivi in violazione del della doppia presunzione.

4. Il motivo è infondato.

La Corte di merito ha valorizzato la circostanza certa, e non presunta, della convivenza del C. e della D. nella abitazione oggetto dell’atto di disposizione per due anni dopo la vendita e tale elemento è stato valutato, insieme ad altre risultanze probatorie, al fine di ritenere che l’aquirente dell’immobile fosse a conoscenza del danno che con tale disposizione si arrecava all’Unicredit.

Non siamo in presenza di una doppia presunzione ma della normale valutazione di un elemento di prova.

5. Con il terzo motivo si denunzia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c..

Si censura l’accertamento di merito effettuato dalla Corte d’appello della sussistenza della convivenza tra il C. e la D..

6. Con il quarto motivo si denunzia violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Si lamenta la violazione dell’onere della prova, avendo la Corte di merito gravato il C. di fornire la prova di fatti solo asseriti dalla Unicredit e contestati dal ricorrente.

6. I due motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione che li lega e sono inammissibili.

Si osserva che solo apparentemente il ricorrente denunzia violazione di legge, ma nella sostanza richiede una nuova rivalutazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità.

Si ricorda che siamo nella vigenza del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, nella sostanza invocato dal ricorrente, essendo stata la sentenza pubblicata in data 16-92013.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchà la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014.

Il ricorrente richiede una nuova valutazione dell’accertamento del fatto che è al di fuori del modello legale di vizio di motivazione denunciabile oggi in sede di legittimità.

7. Con il quinto motivo si denunzia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., n. 3 e omessa valutazione di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5 là dove la Corte ha omesso di valutare i risultati della consulenza tecnica di ufficio in ordine al valore di mercato dell’immobile.

8. Il motivo è inammissibile.

Infatti la corte d’appello non ha omesso di valutare le risultanze della c.t.u., ma ha ritenuto che il valore di mercato della vendita da solo non inficiava gli altri elementi probatori su cui si fondava l’accoglimento della revocatoria.

9. Con il sesto motivo si denunzia violazione dell’art. 2901 c.c.ex art. 360 c.p.c., n. 3 e omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Sostiene il ricorrente che la D. aveva venduto l’immobile per adempiere ad un debito scaduto con la banca.

10. il motivo è inammissibile perchè introduce in sede di legittimità una questione nuova.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso a condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 7.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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