Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18365 del 12/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 18365 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 8041-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso .
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende;

– ricorrente contro
SCIVOLFTTO STEFANIA GIOVANNA in proprio e nella qualità
di legale rappresentante pro tempore della SCI VOLETTO
STEFANIA GIOVANNA & C. SAS, MASSARA GIUSEPPE,
MASSARA ROSA MARIA GRAZIA,

scivoLETTO FRANCESCO

PIO ANTONIO, SCIVOLETTO GIULIO elettivamente domiciliati
,

in ROMA, VIALE TIZIANO 3, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 12/07/2018

GIOVANNI DORIA, rappresentati e difesi dall’avvocato
VINCENZO ‘TRITANO;

controricorrend

avverso la sentenza n. 2615/1/2016 della COMMISSIONE

20/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
affidato ad un motivo, avverso la sentenza resa dalla CTR
Calabria indicata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile
l’appello proposto dall’ufficio avverso la sentenza di primo
grado con la quale era stata annullato l’avviso di accertamento
notificato alla società Scivoletto Stefania Giovanna e C. sas,
nonchè a Scivoletto Stefania Giovanna, Scivoletto Giulio,
Scivoletto Pio Antonio, Massara Giuseppe e Massara Rosa
relativo a IRPEF per l’anno 1990.
Le parti intimate si sono costituite.
La causa può essere decisa con motivazione semplificata.
Il motivo di ricorso, incentrato sulla violazione degli artt.
22 e 53 d.lgs.n.546/1992, è fondato.
Questa Corte a Sezioni Unite, nelle recenti sentenze nn.
13452 e 13453 del 2017, ha affermato, con riguardo alla
notificazione dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del
servizio postale, che: 1) “il termine di trenta giorni per la
costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si
avvalga per la notificazione del servizio postale universale,
decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a
Ric. 2017 n. 08041 sez. MT – ud. 07-06-2018
-2-

TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO, depositata il

mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal
giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o
dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”;
2)

“non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o

dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del

l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di
trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del
destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la
ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento
medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio
postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio
timbro datarlo, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento
idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la
legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in
mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o
comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso
di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività
della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la
ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come
avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione
dell’atto o della sentenza”.
La decisione della C.T.R. non risulta pertanto conforme ai
suddetti principi di diritto, avendo considerato che ai fini della
tempestività del deposito del ricorso in appello rilevasse la data
di spedizione dello stesso a mezzo posta e non quella di
ricezione dello stesso da parte del destinatario.
Per tutto quanto sopra esposto la sentenza impugnata, in
accoglimento di entrambi i motivi di ricorso, va cassata con
rinvio alla C.T.R. della Calabria, in diversa composizione.

Ric. 2017 n. 08041 sez. MT – ud. 07-06-2018
-3-

servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o

PQM
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia
alla C.T.R. della Calabria, in diversa composizione che pure

provvederà sulle spese del giudizio di legittimità.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA