Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18365 del 07/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 07/09/2011), n.18365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11496/2010 proposto da:

R.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO Giuseppe

Sante, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MOSCONI

CATIA, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS) in persona del Dirigente con incarico di

livello generale – Direttore della Direzione Centrale Prestazioni,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato

e difeso dagli avvocati LA PECCERELLA Luigi e FABBI RAFFAELA, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 744/2009 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

21.10.09, depositata il 02/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla adunanza in Camera di consiglio del 13 luglio 2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 c.p.c.:

” R.F., dipendente di Enel Distribuzione s.p.a., avendo subito in data 8 novembre 2002, a causa dello scontro frontale con altra automobile della vettura di servizio a bordo della quale si trovava, un infortunio sul lavoro con diagnosi di “infrazione sternale” e “distorsione cervicale” comportante un ricovero ospedaliero di oltre due mesi, con successiva ricaduta e con ricovero ospedaliero di altri due mesi, si era visto riconoscere dall’INAIL unicamente l’indennità per inabilità temporanea per il primo ricovero e postumi permanenti nella misura del 4%, in quanto l’Ente non aveva riconosciuto l’origine professionale dei postumi derivanti dal “colpo di frusta”, che avrebbero dato luogo al secondo ricovero.

Promossa azione giudiziaria per ottenere l’indennità per inabilità temporanea anche con riferimento al secondo ricovero e il riconoscimento di postumi permanenti nella misura dell’8% per effetto del riconoscimento dell’origine professionale della cervicomialgia con cefalea nucale e sindrome vertiginosa post-traumatica, R. F. aveva visto respinte le sue domande sia in primo che in secondo grado, in quest’ultimo caso con sentenza della Corte d’appello di Perugia depositata il 2 dicembre 2009 e notificata il 24 febbraio 2010.

Con ricorso notificato il 22 aprile 2010, R.F. chiede ora la cassazione di tale ultima sentenza, con due motivi, concernenti, rispettivamente:

– il vizio di motivazione della sentenza che si sarebbe pedissequamente riportata alle considerazioni medico legali espresse dal C.T.U. nominato dal giudice di primo grado e richiamato a chiarimento dal giudice di appello a seguito dei rilievi svolti in tale ultimo atto, ma che poi si sarebbe limitato a richiamare le proprie precedenti considerazioni senza confutare gli argomenti dell’appellante e del suo consulente di parte;

– la violazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2, del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, comma 6 e art. 41 c.p., in quanto i giudici di merito non avrebbero tenuto conto dei principi che regolano il nesso di causalità, negando rilievo alla concausa professionale (l’incidente automobilistico avvenuto in servizio) relativamente alla cervicalgia.

L’intimato resiste alle domande con rituale controricorso.

Il procedimento è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg., con le modifiche e integrazioni apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto trattato in Camera di consiglio per essere respinto.

Il ricorso, nonostante la diversa rubrica del secondo motivo, investe in realtà la motivazione della sentenza, quanto alla sufficienza della stessa e alla valutazione degli elementi istruttori acquisiti al giudizio.

La Corte non ha infatti affermato che l’accertata preesistente patologia artrosica del rachide di cui soffriva l’appellante escludesse la riconducibilità dei postumi all’evento infortunistico senza valutare se il trauma cervicale potesse ritenersi aver contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione di questo, in tal modo obliterando la regola della equivalenza delle cause.

I giudici hanno viceversa valutato, sulla base delle argomentazioni svolte dal C.T.U. ritenute correttamente attinte dagli atti di causa, che la patologia artrosica abbia rappresentato la causa esclusiva del danno al rachide cervicale, escludendo ogni possibile contributo dell’infortunio.

Tale valutazione viene argomentata anzitutto con la considerazione dell’assenza di problematiche afferenti eventuali alterazioni a carico del rachide cervicale o turbe dell’equilibrio o disturbi neurodegenerativi compatibili con la diagnosi di trauma distorsivo cervicale negli oltre due mesi e mezzo successivi all’infortunio, rilevando come tali effetti si producano normalmente entro 72 ore dall’evento traumatico.

Inoltre, secondo la Corte d’appello, anche gli accertamenti strumentali eseguiti successivamente alla pretesa ricaduta del 5 febbraio 2001 avevano escluso la presenza di lesioni traumatiche recenti e documentato viceversa una patologia di tipo degenerativo a carico del rachide cervicale non riconducibile all’infortunio e sufficiente da sola a spiegare la sintomatologia denunciata a sostegno della dedotta ricaduta.

Inoltre, i giudici hanno preso in considerazione anche i rilievi mossi dal C.T. di parte appellante nelle note depositate successivamente all’audizione in appello del C.T.U., rilevando come in tali note non venga negata la patologia degenerativa ma affermato unicamente in maniera generica e meramente assertiva che, vista la dinamica dell’incidente automobilistico, non poteva escludersi la sua natura determinante, in ordine alla causazione della patologia considerata.

Questa articolata motivazione, ancorata alle considerazioni svolte sulla base della documentazione esistente dall’esperto medico-legale nominato dal giudice di primo grado e richiamato a chiarimento in sede di appello, resiste alle censure ad essa rivolte dal ricorrente, che non investono in realtà singoli accertamenti dei giudici per denunciarne la contrarietà alle risultanze istruttorie o lacune tecnico scientifiche della consulenza su cui si basa la motivazione o per investire lo sviluppo logico di questa al fine di evidenziarne carenze o contraddizioni incidenti su fatti decisivi, ma accentuano piuttosto l’importanza di alcuni atti o ne interpretano diversamente il significato, al fine di giungere ad un giudizio complessivamente diverso da essi tratto.

In tal modo il ricorrente non chiede a questa Corte di esercitare il controllo ad essa commesso, sotto il profilo logico-giuridico, della motivazione della sentenza, ma finisce per prospettare una diversa ricostruzione dei fatti rilevanti, chiedendo a questo giudice di legittimità di rivalutare tali fatti, in un inammissibile giudizio di merito di terza istanza”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, rigettando il ricorso.

Nulla per le spese dell’INAIL ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente all’epoca della proposizione della domanda.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2011

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