Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18365 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. III, 06/08/2010, (ud. 25/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CALA DI VOLPE s.r.l. in liquidazione (c.f. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via

Antonio Bertoloni n. 41, presso lo studio dell’avv. DARRA Isabella,

rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Battista Luciano giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

HOTEL SPORTING s.r.l. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via Attilio

Friggeri n. 106, presso lo studio dell’avv. prof. Tamponi Michele,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Enrico Diomedi

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliato in Roma, Via IV Novembre n. 144, presso lo studio degli

avv.ti Pignataro Adriana e Franco Quaranta, che lo rappresentano e

difendono giusta procura speciale in atti;

– intimato –

e contro

EL.COM s.r.l., in persona del legale rappresentante, con sede in

(OMISSIS), domiciliato in Sassari, presso lo

studio dell’avv. Campus A.;

– intimata –

e contro

BANCA INTESA s.p.a. (gia’ Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

– CARIPLO), in persona del legale rappresentante, con sede in

(OMISSIS), domiciliato in Olbia. Viale

Aldo Moro n. 153, presso lo studio dell’avv. Sechi F.;

– intimata –

e contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO s.p.a., in persona del legale

rappresentante, con sede in (OMISSIS),

domiciliato in Tempio Pausania, Via N. di Gallura n. 8, presso lo

studio dell’avv. Pes A.;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, Sez. distaccata

di Olbia n. 151/05 in data 8 giugno 2005;

Udita la relazione del Consigliere dott. Giancarlo Urban;

udito l’avv. Paolo Cieri;

udito l’avv. Michele Tamponi;

udito il P.M. in persona del Cons. Dott. GOLIA Aurelio che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., la societa’ Cala di Volpe s.r.l. impugnava le ordinanze in data 7 novembre 2001, con le quali erano state rigettate le eccezioni da essa proposte in ordine alla mancata pubblicita’ della vendita immobiliare ex artt. 173 disp. att. c.p.c., degli artt. 490 e 576 c.p.c., nonche’ al mancato deposito, da parte del creditore procedente, della documentazione di cui all’art. 567 c.p.c.. A sostegno dell’opposizione deduceva: che la L. n. 340 del 2000, art. 31 aveva abolito i Fogli degli Annunzi Legali (F.A.L.) e previsto, per i casi nei quali la pubblicita’ su di essi fosse stata prevista da disposizioni vigenti come l’unica forma di pubblicita’ legale, che la stessa fosse effettuata sulla Gazzetta Ufficiale, P. 2^; che l’ordinanza di vendita non era stata pubblicata come prescritto dalla detta normativa; che, inoltre, il creditore non aveva depositato i certificati catastali relativi ai fabbricati oggetto della procedura immobiliare entro i termini di legge.

Resisteva la Hotel Sporting s.r.l osservando che la disposizione di cui alla L. n. 340 del 2000 non poteva trovare applicazione nella Regione Sardegna, atteso che nel suo ambito non erano mai esistiti i F.A.L. di carattere provinciale, ma era tuttora vigente il Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Sardegna (B.U.R.A.S.), di carattere regionale; che, peraltro, l’art. 490 c.p.c. prevedeva una concorrente forma di pubblicita’ (affissione nell’albo dell’ufficio e pubblicazione sui F.A.L.), onde anche sotto tale profilo non era applicabile la L. n. 340 del 2000, che, appunto, imponeva la pubblicazione sulla G.U. nel solo caso in cui quella da effettuare sui F.A.L. fosse stata l’unica forma di pubblicita’ imposta; che, infine, la documentazione di cui all’art. 567 c.p.c. era tutta presente nel fascicolo, per cui legittimamente il G.E. aveva rigettato l’eccezione della debitrice.

Con sentenza pubblicata in data 8 giugno 2005 il Tribunale di Tempio Pausania, Sezione distaccata di Olbia, rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese.

Propone ricorso per cassazione Cala di Volpe s.r.l. con due motivi.

L’Hotel Sporting s.r.l. ha resistito con controricorso; gli altri intimati non hanno svolto difese.

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 177 e 567 c.p.c. per non essere stato assolto da parte del creditore procedente all’onere previsto dalla legge, di depositare l’estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica nonche’ i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato.

Il dato si rileva dall’ordinanza del Giudice dell’esecuzione in data 15 novembre 2000 che revoco’ le ordinanze di vendita risultando incompleta la produzione delle certificazioni catastali.

La sentenza impugnata ha dato atto, in modo assolutamente corretto e condivisibile, che il termine previsto dall’art. 367 c.p.c., comma 2 (nel testo anteriore alla modifica intervenuta nel 2005) per il deposito delle certificazioni non e’ perentorio, ne’ preclude a soggetti diversi dal creditore procedente di provvedere. Di conseguenza, per ragioni di economia processuale, una volta che la documentazione risulti presente in atti (come nel caso di specie, poiche’ dette certificazioni risultavano allegata alla relazione del C.T.U.) restano superate tutte le censure sollevate con l’opposizione.

Quanto alla seconda censura sollevata dalla ricorrente (violazione dell’art. 177 c.p.c. per la mancata revoca dell’ordinanza del G.E. del 15 novembre 2000), si tratta di questione mai sollevata in precedenza e quindi inammissibile nel presente giudizio di legittimita’.

Il ricorso e’ quindi infondato e merita il rigetto; segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese dei presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 25 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

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