Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18364 del 31/07/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 18364 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 5694-2011 proposto da:
AVECO

DI

persona

2013

AGROSI’
del

ORONZO

legale

&

C

S.N.C.

rappresentante

elettivamente

domiciliata

GUBBIO

214,

presso

COLACI-,

rappresentata

lo
e

in

ROMA,

studio
difesa

01150840757,
pro
VIA

tempore,

ODERISI

dell’avvocato
dall’avvocato

in

DA
REMO

LUPERTO

COSIMO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

1176

contro

DE LUCA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio

Data pubblicazione: 31/07/2013

dell’avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentato e difeso
dall’avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE,. giusta delega in
atti;
– controri correnti
nonchè contro

nella qualità di eredi di AGROSI’ GIOVANNI;
– intimati –

avverso la sentenza n. 5211/2010 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 22/11/2010 R.G.N. 442/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/04/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

AGROSI’ PASQUALE, STICCHI IMMACOLATA, AGROSI’ MIMMO,

R.G. n. 5694/11
Ud. 4.4.2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
confermava la decisione di primo grado con la quale la s.n.c.
Aveco, in persona del legale rappresentante Agrosì Giovanni, e
quest’ultimo, in proprio, erano stati condannati al pagamento a
favore di De Luca Antonio della somma di lire 31.754.789, con gli
interessi legali sulla sorte capitale con decorrenza dal 1 novembre
1996.
Con sentenza del 19 aprile 2003 n. 6375 questa Corte, in
accoglimento del ricorso proposto dal De Luca, cassava la predetta
sentenza del Tribunale e rinviava alla Corte d’Appello di Bari.
Riassumeva il giudizio il De Luca e la Corte di Appello di Bari
dichiarava interrotto il processo per avvenuto decesso di Agrosì
Giovanni.
Il giudizio veniva nuovamente riassunto dal De Luca nei
confronti della s.n.c. Aveco, in persona del nuovo legale
rappresentante Agrosì Oronzo, e degli eredi di Agrosì Giovanni,
Sticchi Immacolata, Agrosì Pasquale e Agrosì Mimmo, e la Corte
d’Appello di Bari, con sentenza in data 14 ottobre – 22 novembre
2010, dopo aver rigettato l’eccezione di nullità e/o improcedibilità
del ricorso in riassunzione proposta dalla s.n.c. Aveco, condannava
tale società e gli eredi di Agrosì Giovanni al pagamento, in solido, a
favore del lavoratore, della somma di E 27.246,85, con gli accessori
di legge.
Avverso questa sentenza la Aveco s.n.c. ha proposto ricorso
per cassazione, illustrato da successiva memoria. De Luca Antonio
ha resistito con controricorso. Gli eredi di Agrosì Giovanni sono
rimasti intimati.

Con sentenza in data 1 luglio 1993 il Tribunale di Lecce

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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la società ricorrente, denunziando
violazione e falsa applicazione dell’art. 392 cod. proc. civ., deduce
che il primo ricorso in riassunzione è stato notificato solo alla
parte dei pregressi gradi del giudizio. Ciò nonostante, la Corte
d’Appello ha dichiarato l’interruzione del processo per l’avvenuto
decesso, nelle more, di Agrosì Giovanni, non tenendo conto che il
ricorso per riassunzione non era stato notificato a quest’ultimo.
2. Con il secondo motivo, nel denunziare violazione e falsa
applicazione dell’art. 300 cod. proc. civ., la ricorrente lamenta che,
nonostante la mancata notifica ad Agrosì Giovanni del ricorso in
riassunzione, la Corte di merito ha dichiarato l’interruzione del
processo, pur essendo stato l’evento interruttivo dichiarato dal
difensore della Aveco s.n.c.
3. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa
applicazione degli artt. 102 e 392 cod. proc. civ., rilevando che, a
seguito della dichiarazione di interruzione del processo, il secondo
ricorso in riassunzione venne notificato agli eredi di Agrosì
Giovanni nonché, nuovamente, alla Aveco s.n.c., questa volta
presso i procuratori di tale società, costituitasi dopo la notifica del
primo ricorso in riassunzione. La dichiarazione di interruzione del
processo ha consentito al De Luca di riassumere il giudizio nei
confronti degli eredi di Agrosì Giovanni, ciò peraltro oltre il termine
di un anno rispetto al deposito della sentenza della Cassazione del
19 aprile 2003 e, quindi, tardivamente.
4. Il ricorso, i cui motivi vanno trattati congiuntamente in
ragione della loro connessione, non può trovare accoglimento.
5.

Deve innanzitutto dichiararsi inammissibile – per

mancanza di interesse – la censura secondo cui la Corte di merito
non avrebbe potuto dichiarare interrotto il processo in mancanza

Aveco s.n.c., e non anche ad Agrosì Giovanni in proprio, quale

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della dichiarazione dell’evento interruttivo ad opera del difensore
della parte cui l’evento era riferito.
A prescindere infatti che Agrosì Giovanni, nelle more
deceduto, non si era costituto in giudizio (l’evento interruttivo è
stato dichiarato dal difensore della Iveco s.n.c.), le norme che
della parte colpita dal relativo evento, con la conseguenza che è
solo detta parte legittimata a dolersi delle eventuali irritualità
conseguenti al verificarsi della causa interruttiva non dichiarata.
6. Quanto alle altre censure, deve osservarsi che è principio
consolidato di questa Corte che la notifica dell’impugnazione
relativa a cause inscindibili – sia nell’ipotesi di litisconsorzio
necessario sostanziale che processuale – eseguita nei confronti di
uno solo dei litisconsorti nei termini di legge, introduce
validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre
parti, ancorchè l’atto di impugnazione sia stato a queste
tardivamente notificato. In tal caso, infatti, l’atto tardivo riveste la
funzione di notificazione per integrazione del contraddittorio ex art.
331 cod. proc. civ., e l’iniziativa della parte, sopravvenuta prima
ancora dell’ordine del giudice, assolve alla medesima funzione
(Cass. 12 giugno 2009 n. 13753; Cass. 19 ottobre 2010 n. 21431;
Cass. 8 febbraio 2011 n. 3071).
Nello stesso ordine di idee, è stato altresì precisato che
l’omessa notifica dell’impugnazione ad un litisconsorte necessario
non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame,
che conserva, così, l’effetto di impedire il passaggio in giudicato
della sentenza impugnata, ma determina solo l’esigenza della
integrazione del contraddittorio iussu iudicis, ai sensi dell’art. 331
cod. proc. civ. (Cass. n. 5559/94; Cass. 10311/06).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, appare
evidente la inconsistenza delle censure formulate dalla ricorrente.
Ed infatti, il primo ricorso per riassunzione è stato notificato
ritualmente, ex art. 392 cod. proc. civ., alla Iveco s.n.c., presso la

disciplinano l’interruzione del processo sono preordinate a tutela

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sede della società, in Maglie, mentre non fu notificato ad Agrosì
Giovanni, nel frattempo deceduto. A seguito della dichiarazione di
interruzione del processo, il secondo ricorso venne notificato, dopo
il termine di un anno, agli eredi di Agrosì Giovanni, personalmente,
presso la loro residenza, in Maglie.

ritualmente notificato alla Iveco s.n.c., introdotto validamente il
giudizio di rinvio nei confronti di tutte le altre parti.
Priva di rilevanza è la circostanza che il secondo ricorso per
riassunzione sia stato notificato ai difensori della Iveco s.n.c. e non
già a tale società ex art. 392, secondo comma, cod. proc. civ.,
atteso che, a seguito del primo ricorso per riassunzione, la società,
costituendosi in giudizio, aveva eletto domicilio presso i loro
difensori.
7. Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato previa
condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio a favore di De Luca Antonio, liquidate come in
dispositivo.
Nulla per le spese nei confronti degli eredi di Agrosì Giovanni,
rimasti intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio a favore di De Luca
Antonio, che liquida in 50,00 per esborsi ed 2.500,00 per
compensi professionali, oltre accessori di legge.
Nulla per le spese nei confronti di Sticchi Immacolata, Agrosì
Pasquale e Agrosì Mimmo.
Così deciso in Roma in data 4 aprile 2013.

Tale ultimo ricorso non è tardivo, avendo il primo,

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