Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18364 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 26/07/2017, (ud. 25/01/2017, dep.26/07/2017),  n. 18364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22160-2014 proposto da:

P.C., O.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO

IMBARDELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIACOMO LOMBARDI

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Z.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL VASCELLO

16, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI ROCCHI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA FINZI giusta

procura a margine del controricorso;

CASSA PADANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCARL, in persona del suo

Presidente rag. B.V., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA AQUILEIA 12, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MORSILLO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO MOLINARI

TOSATTI giusta procura a margine del controricorso;

LLOYD’S OF LONDON RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA, in persona

del Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

REGINA MARGHERITA 278, presso lo studio dell’avvocato MARCO FERRARO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO MARIA

BAGNARDI giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 686/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 20/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato FABRIZIO IMBARDELLI per delega;

udito l’Avvocato LUCA GIORDANO per delega;

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Brescia, con sentenza pubblicata il 20 maggio 2014, ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda proposta dai coniugi O.P. e P.C. nei confronti della Cassa Padana,Banca di Credito Cooperativo,volta ad ottenere la dichiarazione di nullità,annullamento o inefficacia di due atti a rogito notaio Z., con i quali l’attrice P.C., a garanzia di aperture di credito e di finanziamenti concessi dalla Banca in favore della società O.P. Costruzioni e di un atto stipulato dall’attrice con la figlia R.O., con cui aveva costituito ipoteca in favore della Cassa Padana, su beni di proprietà esclusiva della stessa P., beni che i coniugi P. e O. avevano precedentemente costituito in un fondo patrimoniale con atto del 30 settembre 99.

Gli attori hanno dedotto che le ipoteche erano state concesse dalla sola P.C., senza il consenso del marito e con finalità estranee ai bisogni della famiglia.

La Cassa Padana, Banca di Credito Cooperativo, si è difesa ed ha chiamato in causa anche il notaio Z. che aveva redatto gli atti costitutivi di ipoteca, che a sua volta ha chiamato in giudizio le sue compagnie di assicurazione, che hanno presentato difese.

Avverso questa decisione hanno proposto ricorso O.P. e P.C. con cinque motivi, illustrati da successiva memoria.

Ha resistito la Cassa Padana, il notaio Z.C. e gli Assicuratorì dei Lloyds.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte di appello ha confermato la decisione del tribunale che, qualificata la domanda come azione di annullamento per difetto di consenso del coniuge ha rigettato la stessa per carenza di titolarità all’azione da parte della P., in quanto unica titolare dei beni concessi in ipoteca, e per tardività della domanda proposta dal marito O., perchè l’azione di annullamento era stata proposta oltre un anno dalla trascrizione degli atti.

La Corte d’appello, provvedendo in ordine ad uno specifico motivo di impugnazione con cui i coniugi O. – P. avevano lamentato l’omessa considerazione della circostanza che i beni erano costituiti in fondo patrimoniale e che mancava il consenso di entrambi i coniugi alla costituzione di ipoteca, oltre che la prova che la costituzione di ipoteca fosse stata compiuta nell’interesse della famiglia, ha ritenuto che ci fosse il consenso anche del marito a tutti e tre gli atti di costituzione di ipoteca, consenso manifestato con un comportamento incompatibile, secondo logica e buona fede, con una volontà contraria e che era superfluo l’esame del motivo di appello relativo alla rispondenza o meno degli atti impugnati alle esigenze della famiglia.

2. I giudici d’appello hanno affermato che l’ O. aveva partecipato personalmente, in quanto amministratore unico della società destinataria del finanziamento garantito dalla costituzione di ipoteca, di cui era socio al 90% e quindi di fatto principale soggetto interessato, alla stipula dell’atto, ben consapevole delle conseguenze sui beni costituiti in patrimonio familiare; che era contraria buona fede il tentativo di escludere la sussistenza del consenso ipotizzando che l’ O., nel momento in cui concludeva lui personalmente, acconsentiva all’atto quale amministratore ma non come persona fisica.

3. In ordine al terzo atto, stipulato dalla moglie e dalla figlia, al quale il marito non aveva partecipato personalmente, la Corte ha affermato che si trattava di un atto iscrivibile nello stesso contesto dei primi due, anch’esso finalizzata ad acquisire un ulteriore finanziamento, di fatto utilizzato per la necessità dell’azienda familiare nell’ambito di rapporti con la banca, che come amministratore unico della società erano necessariamente condotti dal signor O. e non genericamente a sua conoscenza, ritenuti necessari per superare le difficoltà dell’impresa fonte di reddito per la famiglia.

4. Col primo motivo di ricorso si denunzia violazione degli art. 1362 c.c. e ss. art. 1322 c.c. e art. 169 c.c. in relazione alla interpretazione dei contratti di apertura di credito con garanzia ipotecaria stipulati dalla sola P.C. in relazione alla volontà espressa dai contraenti e all’esistenza del consenso ivi prestato da O.P.. Violazione falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla pronuncia d’ufficio su l’eccezione di doli generalis non avanzata dalla Cassa Padana.

5. Con il secondo motivo di impugnazione si denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 169 c.c. in relazione agli artt. 1321 e 1325 c.c. con riferimento alla pretesa prestazione del consenso da parte di O.P. al contratto di finanziamento ed alla concessione di ipoteca nel medesimo atto effettuato da Carla Pinocchio e dalla figlia sui beni inseriti nel fondo patrimoniale violazione falsa applicazione degli artt. 115116 c.p.c. e artt. 2727 e 2729 c.c. con riferimento alla valutazione delle risultanze processuali.

6. I due motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica che li lega e sono infondati.

La Corte d’appello non è incorsa nelle dedotte violazioni di legge in quanto, nel rispetto delle previsioni dell’art. 169 c.c. che dispone “se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente discostandosi dai vincoli stabiliti in proposito dall’art. stesso, ha ritenuto che entrambi i coniugi avessero consentito all’atto costitutivo di ipoteca. La Corte ha rispettato la ratio della norma, che è evidentemente quella di porre delle limitazioni alla libera commercializzazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale proprio per assicurare che gli stessi restino a garanzia del soddisfacimento delle esigenze familiari, senza,peraltro, stabilire un vincolo di indisponibilità assoluto, che potrebbe essere controproducente per gli interessi della famiglia ove questa si trovasse nella necessità di liquidare alcuni beni del fondo per le proprie esigenze ovvero ove la liquidazione si rivelasse particolarmente proficua e vantaggiosa.

7. I giudici di appello hanno ritenuto, in base alla valutazione in fatto di una serie di circostanze e comportamenti, vale a dire che l’ O. era intervenuto direttamente nei primi due atti di finanziamento e di costituzione di ipoteca quale rappresentante della società beneficiaria del finanziamento, di cui era proprietario al 90%, ed in relazione al terzo atto di finanziamento, che si trattava di un atto iscrivibile nello stesso contesto dei primi due, anch’esso finalizzato ad acquisire un ulteriore finanziamento, di fatto utilizzato per la necessità dell’azienda familiare nell’ambito di rapporti con la banca, che come amministratore unico della società erano necessariamente condotti dal signor O. e non genericamente a sua conoscenza, che l’ O. avesse acconsentito alla costituzione di ipoteca sui beni del fondo patrimoniale.

8. Tali valutazioni in fatto non sono state adeguatamente censurate in sede di legittimità,in quanto le parti hanno fatto riferimento solo alla censura di violazione di legge, che nella specie la Corte non ha compiuto, in quanto trattandosi di consenso manifestato per fatti concludenti ha effettuato una valutazione dei comportamenti dell’ O. logica,non contraddittoria e conforme alle norme, non più rivalutabile in sede di legittimità.

9. Anche la denunzia relativa all’accoglimento dell’eccezione di doli generalis è infondata, in quanto la Corte ha fatto riferimento la buona fede dell’ O. solo come una delle argomentazioni della motivazione per giungere all’accertamento del consenso da questi prestato a tutti gli atti di finanziamento e costituzione di ipoteca, e non come accoglimento dell’exceptio doli proposta dalla difesa della Z..

9. Con il terzo motivo si denunzia violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 169 c.c. e artt. 1350 e 2821 c.c., con riferimento alla forma del presunto consenso prestato da O.P..

10. Il motivo è infondato.

Infatti la Corte d’appello ha correttamente ritenuto che la forma scritta per il consenso di cui all’art. 169 c.c. non era imposta nè da detto articolo, nè dall’art. 1350 c.c.

Inoltre colui che doveva prestare il consenso alla costituzione di ipoteca su beni del fondo patrimoniale non era parte dell’atto per cui era prescritta la forma scritta e di conseguenza il consenso poteva essere anche prestato per fatti concludenti.

11. Con il quarto motivo si denunzia violazione degli artt. 168,169,180 e 184 nonchè 1418 c.c. con riferimento alla annullabilità degli atti di concessione di ipoteca sui beni inseriti nel fondo patrimoniale.

12. Con il quinto motivo si denunzia nullità ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione dell’art. 112 c.p.c. nonchè art. 100 c.p.c. con riferimento alla ritenuta mancata legittimazione attiva di P.C..

13. I due motivi si esaminano congiuntamente e sono assorbiti dal rigetto degli altri motivi.

Infatti, una volta accertato che l’atto dispositivo di costituzione di ipoteca su beni del fondo patrimoniale è avvenuto con il consenso di entrambi i coniugi, e che tale ratio della è autonoma ed idonea da sola a sorreggere la decisione, diventa superfluo l’esame di quella che può ritenersi una seconda ratio decidendi.

14. Con il sesto motivo si denunzia violazione dell’art. 112 c.c. per omessa pronunzia su un motivo d’appello con il quale i coniugi avevano contestato la statuizione del tribunale che aveva ritenuto che i coniugi non avevano fornito la prova dell’inerenza di tale obbligazione ai bisogni della famiglia.

15. Il motivo è inammissibile perchè non congruente con la decisione.

Infatti non vi è stato omessa pronunzia perchè, una volta accertato che la costituzione di ipoteca era avvenuta con il consenso di entrambi i coniugi,non essendoci figli minori, la Corte ha affermato che non era necessario valutare che l’atto fosse stato compiuto o meno per rispondere ad esigenze della famiglia.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso a condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali, nei confronti della Cassa Padana, Banca di credito Cooperativo e di Euro 6.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori e spese generali come per legge nei confronti di Z.C. e degli Assicuratori dei Lloyd’s of London.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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