Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18364 del 12/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 18364 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 5531-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (CI’. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
LkMARTINO AUTO DI IAMARTINO ALESSANDRO & C. SAS
IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.ANTONELLI
49, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO RICCARDI,
rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO FALCONE;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 12/07/2018

avverso la sentenza n. 405/3/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata il
24/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO

Fatti e ragioni della decisione
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione,
affidato ad un motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Molise
indicata in epigrafe con la quale è stato rigettato l’appello
dell’Ufficio contro la sentenza di primo grado che aveva
annullato la cartella di pagamento relativa a IVA e IRAP per
l’anno 2006 notificata alla Iamartino auto sas di Iamartino
Alessandro e c.
La società intimata si è costituita con controricorso.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
Il motivo di ricorso, con il quale si prospetta la nullità della
motivazione in relazione al fatto che la CTR si sarebbe limitata
a riprodurre il contenuto della motivazione della sentenza
impugnata, senza esaminare criticamente il suo contenuto alla
luce dei motivi di appello, è fondato.
Questa Corte a Sezioni Unite, sul tema della riproduzione
mera da parte di una sentenza di altro atto ha avuto modo di
precisare che detta pronunzia non è nulla qualora le ragioni
della decisione siano attribuibili all’organo giudicante e risultino
in modo chiaro, univoco ed esaustivo. Ed infatti, in base alle
disposizioni costituzionali e processuali tale tecnica di
redazione non può ritenersi ex se sintomatica di un difetto
d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità

Ric. 2017 n. 05531 sez. MT – ud. 07-06-2018
-2-

GIOVANNI CONTI.

nè dei contenuti nè delle modalità espositive -cfr.Cass.S.U.
n.11508/2016-.
Si è ancora aggiunto che non può essere considerata
“motivazione” la mera adesione acritica da parte del giudice
alla sentenza di primo grado, ‘…dovendo il giudice fornire,

seguite, sussistendo in caso contrario la nullità della sentenza
per carenza di motivazione’ -cfr.Cass.n.27500/2016-.
Orbene, sulla base di tale principio, la sentenza impugnata
è affetta dal prospettato vizio, essendosi il giudice di appello
limitato a riprodurre in modo testuale la decisione di prime
cure che aveva annullato la cartella ritenendo decaduta
l’Agenzia dal potere accertativo e comunque l’assenza di
comunicazione preventiva rispetto alla liquidazione ex art.36
bis dPR n.600/73 senza in alcun modo mostrare di avere preso
in considerazione ed esaminato i motivi di gravame proposto
dall’Agenzia, essenzialmente correlati alla circostanza che la
liquidazione sulla base di controllo c.d. formale e la
conseguente cartella, notificata il 28 gennaio 2010, non
potevano ritenersi tardive, essendo state operate sulla
dichiarazione integrativa presentata dal contribuente nell’anno
2007.
Orbene, la CTR si è limitata ad affermare le ragioni di
nullità della cartella senza prendere in esame i rilievi censori
esposti nell’atto di impugnazione.
Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi
difensivi esposti nel controricorso, in accoglimento del ricorso
la sentenza impugnata va annullata, con rinvio ad altra sezione
della CTR Molise anche per la liquidazione delle spese del
giudizio di legittimità.

Ric. 2017 n. 05531 sez. MT – ud. 07-06-2018
-3-

anche sinteticamente, le ragioni per le quali le altrui tesi sono

PQM
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad
altra sezione della CTR Molise anche per la liquidazione delle

spese del giudizio di legittimità.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA