Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18364 del 07/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 07/09/2011), n.18364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10125-2010 proposto da:

P.M. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA

DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato MARCHETTI ALBERTO,

rappresentati e difesi dall’avvocato DIMASI LIDIA, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI TAORMINA – ASM (OMISSIS) in

persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.

CAMMAROTO NUNZIO, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 198/2010 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

9.2.2010, depositata il 24/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IANNIELLO ANTONIO;

E1 presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FINOCCHI

GHERSI Renato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso notificato in data 9 aprile 2010, P.M. e gli altri sette litisconsorti indicati in epigrafe, tutti ex dipendenti del Comune di Taormina, trasferiti nel 2001 alle dipendenze dell’Azienda Servizi Municipalizzati della medesima città, chiedono, con due motivi, la cassazione della sentenza depositata il 24 febbraio 2010 e notificata il successivo 13 marzo, con la quale la Corte d’appello di Messina, riformando la decisione del giudice di primo grado, ha respinto le loro domande tendenti ad ottenere il pagamento dell’assegno ad personam non assorbibile e pensionabile di cui all’accordo sindacale locale del 14 marzo 2002, con decorrenza dal 1 luglio 2002.

I giudici dell’appello hanno infatti ritenuto che l’assegno in questione, previsto dall’accordo indicato unicamente per il personale A.S.M. proveniente dal Comune, sia stato dopo qualche mese assorbito in un miglioramento convenuto con accordo del 16 settembre 2002 per tutto il personale dipendente dall’Azienda, “alfine di consentire il superamento di disparità di diversa natura conseguenti anche al verbale di accordo del 14 marzo 2002″ (così l’incipit dell’accordo di settembre 2002, con cui veniva convenuto il nuovo trattamento economico aggiuntivo).

I motivi di ricorso censurano la sentenza per:

– la violazione degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1368 c.c. e il vizio di motivazione, per essersi la Corte territoriale limitata, nell’interpretazione dell’accordo del settembre 2002, ad utilizzare unicamente il criterio ermeneutico legato al tenore letterale dell’accordo, così non percependo l’effettiva comune intenzione delle parti, che sarebbe stata quella di aggiungere il miglioramento retributivo ivi previsto all’assegno ad personam di cui all’accordo precedente.

– la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e art. 2967 cod. civ. e relativo vizio di motivazione, per avere omesso di valutare le risultanze della prova testimoniale espletata in primo grado, a fronte delle possibili diverse interpretazioni dell’accordo.

L’intimata si è costituita nel presente giudizio con controricorso, del quale risulta la consegna per la notificazione a mezzo servizio postale, ma non risulta la ricezione da parte dei ricorrenti.

Il procedimento è regolato dagli artt. 360 e segg. c.p.c. con le modifiche e integrazioni apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Il relatore designato ha redatto ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. una relazione proponendo la trattazione in camera di consiglio del ricorso, in quanto ritenuto manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate.

Va premesso che, investendo sostanzialmente il ricorso l’interpretazione di un accordo sindacale non di livello nazionale, il controllo di legittimità su di essa, a differenza di quanto previsto per gli accordi e i contratti collettivi nazionali di lavoro a seguito della modifica all’art. 360, comma 1, n. 3 apportata dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27 (cui esclusivamente si riferisce la giurisprudenza di cui a Cass. nn. 5050 e 24654/08, citata dal ricorrente) non comporta l’attribuzione a questa Corte del potere di diretta interpretazione, alla stregua dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, ma è limitato alla eventuale violazione di tali canoni legali o all’eventuale vizio logico della relativa motivazione, alla stregua delle censure svolte dal ricorrente (cfr., ad es. Cass. n. 10434/06 o 14463/06 o 12238/06).

Passando all’esame dei motivi di ricorso, il relatore ha rilevato che il primo di essi non appare pertinente rispetto al metodo effettivamente seguito dalla Corte territoriale nella interpretazione dell’accordo sindacale del settembre 2002 e inoltre non indica concretamente quali canoni legali di ermeneutica contrattuale non adottati dai giudici dell’appello potrebbero condurre ad una diversa interpretazione dell’atto.

Premesso che l’affermazione della prevalenza del dato testuale nella interpretazione della clausola contrattuale non è condivisa, nella sua assolutezza e nonostante l’importante rilievo assegnato a tale dato, dall’orientamento prevalente di questa Corte richiamato nel ricorso (cfr., ex ceteris, Cass. nn. 13083/09, 11834/09, 5287/07, 10434/06, 6264/06), il relatore ha peraltro rilevato che nel caso in esame la Corte territoriale non si è in realtà limitata all’esame del solo tenore testuale della clausola dell’accordo del 16 settembre 2002, ma ha interpretato tale disposizione anche alla luce del richiamo da essa fatto al contenuto dell’accordo precedente e alla necessità di superamento delle differenziazioni di trattamento da esso determinate, secondo quanto dall’Azienda denunciato con le lettere 29.5 e 25.6.02 indirizzate ai contraenti il precedente accordo, con l’invito alle OO.SS. ad un incontro al fine della composizione della vicenda.

Da ciò la ragionevole valutazione del contenuto dell’accordo nel senso dell’assorbimento nel nuovo uniforme trattamento economico ivi previsto del precedente assegno ad personam istituito con l’accordo del 14 marzo 2002 per il solo personale proveniente dal Comune, condotta alla stregua della lettera, integrata dalla considerazione della connessione delle singole parti e il senso che risulta dal complesso dell’atto, anche attraverso i richiami da esso operati esplicitamente o implicitamente ad altri atti.

I ricorrenti non indicano del resto l’uso di quale canone, omesso dai giudici, avrebbe in concreto condotto ad una interpretazione diversa da quella da questi operata, limitandosi a richiamare la necessità in astratto di utilizzare anche gli altri canoni legali e a sostenere una interpretazione diversa, dichiaratamente avulsa dal contenuto letterale della clausola e affidata unicamente ad una valutazione diversa del contesto e delle finalità dei due accordi, della quale non sono peraltro indicati riscontri obiettivi, se non l’opinione espressa da due dei testi escussi dal giudice di primo grado.

A proposito dei quali, e dandosi ingresso all’esame del secondo motivo di ricorso, è stato rilevato che non è vero che i giudici dell’appello abbiano omesso di considerare, come avrebbero dovuto fare, i risultati della prova testimoniale. La Corte d’appello ha viceversa rilevato l’inattendibilità dei testi contrapposti, partecipanti alle trattative e agli accordi in esame, in ragione dell’interesse di fatto portato nella vicenda, ma soprattutto ha correttamente ritenuto l’irrilevanza o la modesta rilevanza delle loro dichiarazioni, relative (come rilevabile dal contenuto di esse riprodotto in ricorso) non a fatti ma alla diretta interpretazione di un testo contrattuale, che in giudizio costituisce compito esclusivo del giudice di merito e non può essere delegata a testimoni.

Infine, nonostante che nella rubrica dei due motivi venga enunciata anche una censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il relatore ha osservato che nessun vizio di motivazione (che comunque non potrebbe eccedere profili di coerenza logico-formale in ordine a snodi decisivi dell’iter argomentativo: cfr. per tutte, Cass. n. 7065/07) diverso da quelli connessi alla applicazione delle norme enunciate è stato sviluppato in ricorso”.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.

L’Azienda municipalizzata ha depositato una memoria.

Il Collegio condivide il contenuto delta relazione, e quindi la valutazione di infondatezza del ricorso che va respinto. Nulla per le spese della società, non risultando la rituale notifica del relativo controricorso.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2011

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