Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18363 del 07/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 07/09/2011), n.18363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ENCAL – ENTE NAZIONALE CONFEDERALE ASSISTENZA LAVORATORI

(OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso lo studio

dell’avvocato LORUSSO PIERO, che lo rappresenta e difende, giusta

procura speciale a margine della comparsa di costituzione di nuovo

procuratore;

– ricorrente –

contro

F.M.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1794/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

28.9.09, depositata il 07/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Piero Lorusso che si riporta agli

scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FINOCCHI

GHERSI Renato che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso consegnato per la notifica a mezzo del servizio postale il 2 aprile 2010 e spedito con raccomandata A.R. il successivo 8 aprile, l’Ente Nazionale Confederale Assistenza Lavoratori (ENCAL) chiede, con due motivi la cassazione della sentenza non definitiva depositata il 25 marzo 2009 e quella definitiva depositata il 7 ottobre 2009, con le quali la Corte d’appello di Lecce, riformando la decisione del giudice di prime cure, l’aveva condannato a risarcire alla propria ex dipendente F.M.C. i danni biologico e morale derivanti dal demansionamento e dal mobbing subiti, nella misura di Euro 39.280,282 (oltre accessori di legge).

I motivi di ricorso attengono:

1) alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., in quanto la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che il mutamento di mansioni della lavoratrice da responsabile della sede provinciale di Lecce a operatrice sarebbe avvenuto nell’ambito della riorganizzazione degli uffici periferici dell’Ente e con la conservazione alla F. dell’inquadramento e della retribuzione in atto;

2) alla contraddittorietà della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di comportamenti riconducibili ad una ipotesi di mobbing, nonostante l’assenza del requisito della reiterazione nel tempo degli atti mobbinzanti in danno della lavoratrice, pur indicato dalla stessa Corte d’appello come necessario per la realizzazione della fattispecie astratta.

L’intimata non ha svolto difese in questa sede.

Il procedimento è regolato dall’art. 360 c.p.c. e segg. con le modifiche e integrazioni apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Il relatore designato ha redatto una relazione ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. valutando il ricorso manifestamente infondato.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.

Prima dell’udienza di discussione gli originari difensori della ricorrente hanno rinunciato al mandato e si è costituito con comparsa il nuovo difensore avv. Piero Lorusso.

Il Collegio rileva che del ricorso consegnato per la notifica a mezzo del servizio postale in data 2 aprile 2010 e spedito con raccomandata A.R. il successivo 8 aprile non risulta agli atti la ricezione da parte della destinataria. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Nulla per le spese della F., la quale non ha svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2011

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