Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18363 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. III, 06/08/2010, (ud. 25/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 33, presso lo stadio dell’avvocato ROSSI

MANFREDO, rappresentato e difeso dall’avvocato TATONE FIORELLO giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

N.A.M. (OMISSIS), O.G.

(OMISSIS), OB.GI. (OMISSIS), o.

g. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

F. PAOLUCCI DE CALBOLI 9, presso lo studio dell’avvocato SANDULLI

PIERO, rappresentati e difesi dall’avvocato PENNETTA PIERLUIGI giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1229/2005 del TRIBUNALE di CHIETI, emessa il

14/12/2005, depositata il 30/12/2005 R.G.N. 580/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/06/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato FIORELLO TATONE;

udito l’Avvocato PIERLUIGI PENNETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 30 dicembre 2005 il Tribunale di Chieti ha respinto la opposizione agli atti esecutivi proposta da G.S. nei confronti dell’atto di precetto notificatogli da N.A.M., o.g., Ob.Gi. e O.G., nella qualita’ di eredi di O.G.B. per il pagamento di Euro 2080,24, oltre interessi in forza della sentenza del 15 marzo 2001 dello stesso Tribunale.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il G., affidandosi a due motivi.

Resistono con controricorso gli eredi di O.G. B..

Il G. ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due motivi di ricorso (violazione e falsa applicazione degli artt. 475 c.p.c., comma 2 e art. 480 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – il primo; violazione e, falsa applicazione dell’art. 475 c.p.c., comma 2 e art. 617 c.p.c., nonche’ dell’art. 153 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – il secondo) vanno esaminati congiuntamente per la loro stretta interconnessione.

1 Con il primo motivo, in estrema sintesi, il ricorrente lamenta che essendo deceduta la parte che aveva conferito la procura alle liti, il difensore non poteva richiedere il rilascio della sentenza in forma esecutiva.

Nel caso di specie, il titolo in forma esecutiva era stato richiesto dall’avv. P., quale difensore di O.G. B., di cui non aveva dichiarato il decesso.

Ne consegue che in mancanza di tale dichiarazione il difensore non poteva chiedere il rilascio della copia, perche’ la parte nel cui interesse era stata emessa la sentenza era deceduta, per cui la procura alle liti si era estinta.

Ma, poiche’ gli eredi potevano utilizzare il titolo formato in favore del loro dante causa come previsto dall’art. 475 c.p.c., comma 2, con l’intraprendere l’esecuzione anticipata essi hanno ratificato l’operato del non piu’ procuratore alle liti del loro defunto.

In tal senso va corretta la motivazione della sentenza impugnata, per cui il suo decisum, in ordine a questa censura, risulta corretta.

2. – L’altro motivo, concernente la nullita’ della sentenza, in quanto il giudice non avrebbe rilevato la irregolarita’ del rilascio del titolo esecutivo e dell’apposizione in calce ad esso della formula per mancata sottoscrizione per autentica del funzionario e comunque per essere quest’ultimo incompetente ad eseguire le formalita’, va disatteso.

Con la censura il ricorrente lamenta che invece del cancelliere, come previsto dall’art. 153 disp. att. c.p.c., la sottoscrizione per autentica risultava apposta dal Collaboratore di Cancelleria C1.

In virtu’ del D.P.R. n. 1219 del 1984 e successive modifiche, circa i profili professionali di riferimento nell’ambito del previgente ordinamento per qualifiche professionali e dell’organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato, il CCLN n. 98/01 del Ministero della Giustizia per i “lavoratori ” dell’Area Funzionale C prevede, tra l’altro, che essi ” forniscono una collaborazione qualificata alla giurisdizione competente, compiendo tutti gli attribuiti dalla legge alla competenza del cancelliere, compresi quelli di eventuale pertinenza della posizione economica piu’ elevata dell’area immediatamente inferiore”.

Il che dimostra la perfetta ritualita’ del rilascio e della sottoscrizione, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente.

Conclusivamente, il ricorso va respinto e le spesse, che seguono la soccombenza vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 900,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

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