Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18362 del 25/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/07/2017, (ud. 05/07/2017, dep.25/07/2017),  n. 18362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2932-2015 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., – società con socio unico – (C.F. (OMISSIS)),

in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 19,

presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5507/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/7/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 5/7/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO

che:

– con l’indicata sentenza, la Corte di appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava l’illegittimità del termine apposto al contratto inter partes stipulato per il periodo dal 4 luglio 2003 al 30 settembre 2003, ai sensi DEL D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, per “ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio di recapito presso la Regione Nord Ovest assente con diritto alla conservazione del posto….”, la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 4/7/2003 e condannava la società Poste Italiane al pagamento, in favore di A.F., a titolo di indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32 di una somma pari a tre mensilità della retribuzione globale di fatto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. La Corte territoriale riteneva che la società non avesse assolto all’onere di provare la sussistenza in concreto delle ragioni indicate in contratto ed evidenziava che era risultata indimostrata la dedotta esigenza sostitutiva;

– per la cassazione di tale decisione propone ricorso Poste Italiane S.p.A. affidato a cinque motivi;

– la lavoratrice è rimasta intimata;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– la società ricorrente ha depositato memoria;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo la società deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c. nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Si censura la decisione per non avere considerato che il rapporto si era estinto per mutuo consenso;

– il motivo è inammissibile;

– la ricorrente si è limitata a dedurre (pag. 2 punto 3 del ricorso per cassazione) di aver posto la questione in sede di memoria di costituzione nel giudizio di grado ma non ha chiarito se la stessa, della quale non vi è traccia nell’impugnata sentenza, fosse stata riproposta in sede di appello (v. Cass. 14 ottobre 2015, n. 20703; Cass. 23 settembre 2015, n. 18795; Cass. 21 settembre 2015, n. 18544; Cass. 18 ottobre 2013 n. 23675; Cass. 21 febbraio 2006, n. 3664);

– si rileva, peraltro, dallo stesso ricorso per cassazione (pag. 2, punto 6) che in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di appello la società aveva solo prospettato argomentazioni a sostegno della dedotta legittimità del termine;

– nè è possibile con le memorie di cui all’art. 378 c.p.c. e con quelle omologhe di cui all’art. 380-bis c.p.c., specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni difensive;

– con il secondo, terzo e quarto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, dell’art. 2697 c.c. degli artt. 115 e 116c.p.c. in relazione: – alla mancata attribuzione al concetto di specificità richiesto dall’indicata norma un certo grado di elasticità; – al ritenuto mancato assolvimento da parte della società dell’onere di provare in concreto il requisito della specificità con la verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e le scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell’assunzione;

– i motivi, da trattarsi congiuntamente, in ragione della intrinseca connessione, non sono fondati;

– la Corte territoriale non si è limitata a verificare la specificità in base all’esame esteriore del contratto, ignorando le deduzioni ed i mezzi istruttori offerti dal datore di lavoro, ma ha correttamente accertato, se l’assunzione fosse conforme a quel criterio di elasticità che la nuova formulazione della norma di legge impone, con riferimento all’ambito territoriale di destinazione, al luogo della prestazione, alle mansioni del lavoratore (o dei lavoratori) da sostituire e al diritto di questi di conservare il posto e così in particolare se l’esigenza sostitutiva indicata in contratto fosse effettivamente sussistente. Ciò ha fatto sottoponendo le specifiche deduzioni di cui alla memoria di costituzione della società a puntuale riscontro mediante la prova testimoniale e concluso, con giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, che non fosse stata raggiunta la prova che nel periodo di assunzione della A. l’esigenza sostitutiva fosse effettivamente sussistente;

– il ragionamento della Corte è corretto sol che si consideri che, con riferimento specifico all’apposizione del termine per ragioni di carattere sostitutivo, è stato ritenuto che la stessa è legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali, l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente (sulla non necessità dell’indicazione del nominativo del lavoratore sostituito cfr., ex mentis: Cass. 26 aprile 2013, n. 10068;

Cass. 24 ottobre 2011, n. 22009), ferma restando in ogni caso la verificabilità circa la sussistenza effettiva del presupposto di legittimità prospettato (v. fra le altre, Cass. 17 gennaio 2012, n. 565; Cass., 4 giugno 2012, n. 8966; Cass. 20 aprile 2012, n. 6216; Cass. 30 maggio 2012, n. 8647; Cass. 26 luglio 2012, n. 13239; Cass. 2 maggio 2011, n. 9602; Cass. 6 luglio 2011, n. 14868);

– per il resto si osserva che non sussiste la dedotta violazione delle norme processuali e sostanziali dovendo evidenziarsi che un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. può porsi solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito: – abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; – abbia fatto ricorso alla propria scienza privata ovvero ritenuto necessitanti di prova fatti dati per pacifici; – abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione; – abbia invertito gli oneri probatori. E poichè, in realtà, nessuna di tali situazioni è rappresentata nei motivi anzi detti, le relative doglianze sono mal poste. Nella specie, la violazione delle norme denunciate è tratta, in maniera apodittica, dall’asserita erronea valutazione del materiale probatorio e dal mero confronto con le conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito. Di tal che la stessa – ad onta dei richiami normativi – si risolve nel sollecitare una generale rivisitazione della vicenda e delle risultanze istruttorie affinchè se ne fornisca un diverso apprezzamento in punto di fatto; si tratta di operazione non consentita innanzi a questa S.C., ancor più ove si consideri che in tal modo il ricorso finisce con il riprodurre (peraltro in maniera irrituale: cfr. Cass. S.U. n. 8053/14) sostanziali censure ex art. 360 c.p.c., n. 5 nuovo testo (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3, convertito in L. n. 134 del 2012, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, cioè alle sentenze pubblicate dal 12.9.12 e, quindi, anche alla pronuncia in questa sede impugnata), che rende denunciabile per cassazione solo il vizio di `omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;

– con l’ultimo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 e della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 13, in relazione alla misura dell’indennità risarcitoria;

– anche tale motivo è infondato;

– pur se la Corte territoriale ha fatto riferimento ad un intervallo temporale tra la scadenza del contratto e l’impugnativa dello stesso che, secondo l’assunto della ricorrente sarebbe di gran lunga inferiore a quello effettivo, la quantificazione dell’indennità in sole tre mensilità (di poco superiore alla soglia minima) è comunque frutto della valutazione di ulteriori elementi (durata del contratto a termine, dimensioni della società) così da non presentare manifesta illogicità o macroscopica contraddittorietà (che peraltro neppure vengono dedotte);

– ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo;

– in conclusione la proposta va condivisa e il ricorso va rigettato;

– nulla va disposto per le spese non avendo l’intimata svolto attività difensiva;

– va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 in quanto l’obbligo del previsto pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del ricorso (così Cass. Sez. un. n. 22035/2014).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017

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