Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18362 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18362 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA
sul ricorso 4766-2016 proposto da:
LEONE LEONARDO in proprio e nella qualità di legale
rappresentante pro tempore della ENOFRUITA SRL, elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato CARMELA
PELLEGRINI;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI 97099470581, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 12/07/2018

avverso la sentenza n. 1996/2014 della CORTE D’APPELLO di
BARI, depositata il 10/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/02/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE

D’ASCOLA.

Ric. 2016 n. 04766 sez. M2 – ud. 20-02-2018
-2-

Fatti di causa e ragioni della decisione

1)

Con sentenza n. 106/2009, il Tribunale di Foggia, accoglieva

parzialmente l’opposizione proposta nel 2007 da Enofrutta S.r.l. e Leonardo

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con cui si disponeva la
confisca di hl. 44.493,04 di mosto muto. Nel dettaglio, dichiarava illegittima la
confisca relativamente a hl. 26.841,09 di mosto muto in quanto priva della
documentazione giustificativa e confermava per la restante parte il
provvedimento.
2) Su appello proposto da Enofrutta s.r.l. e Leonardo Leone, nonché
sull’appello incidentale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, la Corte d’appello di Bari

rigettava i due mezzi e confermava

l’impugnata sentenza.
3) Per la cassazione della sentenza, Enofrutta S.r.l. e Leonardo Leone
hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Il Ministero intimato si è difeso con controricorso.
4) Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera
di consiglio, il consigliere relatore ha proposto la declaratoria di inammissibilità
del ricorso, in quanto proposto tardivamente, non avendo parte ricorrente
tenuto conto della riduzione ad un mese del periodo feriale intercorsa nelle
more.

f rih
n. 4766 -16 D’Ascola rei

3

Leone avverso il provvedimento n. 9.07 emesso dal Direttore Generale del

5) Il Collegio condivide la proposta e dichiara l’inammissibilità del ricorso.
La sentenza impugnata è stata pubblicata 10 dicembre 2014. Il ricorso
risulta spedito per le notificazioni a mezzo posta in data 25 gennaio 2016, cioè
oltre il termine lungo di un anno, prolungato del termine di sospensione feriale

A tal fine giova rilevare che l’art. 1 della legge n. 742 del 1969 è stato
modificato dall’art. 16, comma primo, del decreto legge 12 settembre 2014 n.
132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162; il
terzo comma del citato art. 16 dispone che la modifica di cui al primo comma,
apportata all’art. 1 della legge n. 742 del 1969, quanto alla durata del periodo
di sospensione feriale – attualmente decorrente dal 1 agosto al 31 agosto di
ogni anno- acquista efficacia a decorrere dall’anno 2015; conseguentemente,
alla data 25 gennaio 2016, data di spedizione del presente ricorso, era decorso
(11 gennaio 2016 – 10 gennaio domenica) il termine annuale di cui all’art. 327
cod. proc. civ., decorrente dal 10 dicembre 2014, data di pubblicazione della
sentenza, anche tenendo conto del periodo di sospensione feriale, atteso che
questo nell’anno 2015 è stato di trentuno giorni. Va soggiunto, in proposito,
che l’art. 16, comma terzo, del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132,
convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162 è norma di
diritto transitorio, che dispone l’immediata applicabilità della disciplina prevista
dal primo comma dello stesso art. 16 con decorrenza dall’anno 2015, a nulla
rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione peraltro del
principio tempus regit actum.
4
n. 4766 -16 D’Ascola rei

applicabile (Cass. 20866/17; 11758/2017; 27338/2016).

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile;
Le spese vengono liquidate come da dispositivo a carico dei ricorrenti in
solido.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in
euro 2.200,00, oltre rimborso spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui all’art.13 comma 1 quater del
d.p.r 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dal comma 17 dell’art. 1 della legge
n. 228/12 per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sesta, sezione civile,
sottosezione seconda, tenuta il 20 febbraio 2018

sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,

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