Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18362 del 07/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 07/09/2011), n.18362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO

57/59, presso lo studio dell’avvocato SBARDELLA ANTONIO,

rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 7413/2010 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

del 24.2.2010, depositata il 26/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. l’avv. R.M. ha proposto in proprio ricorso per correzione di errore materiale avverso la sentenza della Sezione Lavoro di questa Corte n. 7413/2010, che aveva rigettato un ricorso proposto dalla Poste Italiane spa nei confronti di alcuni lavoratori e condannato la ricorrente alla rifusione delle spese a favore dei controricorrenti costituiti, omettendo tuttavia di pronunciarsi sull’istanza di distrazione da lui avanzata nel controricorso; la Poste Italiane spa non ha spiegato difese; a seguito di relazione è stato provveduto con ordinanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c.;

2. le conclusioni del controricorso contenevano effettivamente la richiesta di attribuzione delle spese di lite in favore del procuratore costituito, ossia dell’odierno ricorrente;

3. secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr, Cass., SU, n. 16037/2010), dal quale non si ravvisa ragioni per discostarsi, in tali ipotesi deve ritenersi esperibile il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione;

4. il ricorso deve dunque essere accolto, disponendosi la correzione del suddetto errore materiale nei termini indicati in dispositivo;

non è luogo a provvedere sulle spese, mancando i presupposti richiesti dall’art. 91 c.p.c. per una siffatta pronuncia, ossia un provvedimento conclusivo di un procedimento contenzioso suscettibile di determinare una posizione di soccombenza (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 9438/2002; Cass., n. 591/1983).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione del dispositivo della propria sentenza n. 7413/2010 con l’aggiunta delle seguenti parole: “con distrazione delle spese a favore dell’avv. R. M.”; manda la Cancelleria per l’annotazione del presente provvedimento in calce alla sentenza corretta; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2011

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