Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18362 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. III, 06/08/2010, (ud. 25/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.G. (c.f. (OMISSIS)) e C.G. (c.f.

(OMISSIS)), domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2,

rappresentati e difesi dall’avv. Nicola Veneziano giusta delega in

atti;

– ricorrenti –

contro

Z.C. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in Lamezia

Terme, Via Piave n. 22, presso lo studio dell’avv. Matteo Folino;

– intimata –

e contro

S.U.G. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in

Lamezia Terme Sambiase, Via Pisanelli n. 18;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d1 Appello di Catanzaro n. 711/05 in

data 30 marzo 2005, pubblicata il 22 settembre 2005;

Udita a relazione del Consigliere dott. Giancarlo Urban;

udito il P.M. in persona del Cons. Golia Aurelio, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 16 ottobre 1993 R.G. e C.G. proponevano opposizione avverso l’atto di precetto notificato a richiesta di Z.C. e con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di L. 21.360.611. Gli opponenti precisavano che le parti avevano raggiunto un accordo transattivo in base al quale essi avrebbero corrisposto ai coniugi Z.C. e S.U.G. l’importo di L. 6.000.000 a definizione di ogni e qualsiasi controversia insorta tra di loro; a seguito dell’avvenuto pagamento chiedeva che fosse dichiarato nullo ed inefficace l’atto di precetto.

La convenuta Z.C. disconosceva la firma di quietanza apposta sulla scrittura del (OMISSIS) e concludeva per il rigetto dell’opposizione; veniva quindi disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di S.U.G.; la sig.ra Z. produceva quindi copia della sentenza di condanna di S.U.G. per il reato di falso (art. 485 c.p.), emessa dal Pretore di Lamezia Terme.

Con sentenza del 26 giugno 2001 il Tribunale di Lamezia Terme rigettava l’opposizione e condannava gli opponenti alle spese.

Con sentenza pubblicata il 22 settembre 2005 la Corte d’Appello di Catanzaro rigettava l’appello proposto da R.G. e da C.G., che condannava alle spese.

Propongono ricorso per cassazione R.G. e da C. G., con tre motivi.

Gli intimati Z.C. e S.U.G. non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per essere la Corte d’Appello pervenuta alla decisione mediante l’erronea valutazione delle risultanza preocessuali. La Corte territoriale aveva pretermesso di valutare la portata della scrittura del (OMISSIS) sul semplice rilievo del mancato reperimento agli atti del documento, il cui contenuto era pacifico e aveva formato oggetto di pronunzie da parte de Giudice dell’esecuzione in primo grado e del giudice penale.

Il motivo e’ infondato e merita il rigetto, posto che il ricorrente si limita a richiamare l’esistenza dell’accordo che sarebbe stato sottoscritto tra le parti, senza fornire gli elementi utili ad individuare il contenuto dell’atto, venendo meno, in tal modo, all’onere di autosufficienza al quale la parte ricorrente e’ tenuta.

In base a tale principio, il ricorso deve contenere in se’ tutti gli elementi necessari a individuare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessita’ di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. 13 luglio 2004 n. 12912, Cass. 11 giugno 2004 n. 11133, Cass. 15 aprile 2004 n. 7178. tra le altre; da ultimo, vedi Cass. 24 maggio 2006 n. 12362, Cass. 4 aprile 2006 n. 7825; Cass. 17 luglio 2007 n. 15952).

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1294, 1296, 1297 e 1298 c.c. in tema di affermazione del vincolo della solidarieta’ tra i due debitori Z. e S.. Peraltro il titolo in base al quale era stata iniziata la procedura esecutiva era la sentenza n. 128/1993, passata in giudicato, che nulla aveva stauito in ordine alla solidarieta’ dei creditori Z. e S..

Il motivo e’ fondato: e’ principio pacifico che “al fine della ricorrenza della solidarieta’ attiva, in forza di titolo negoziale, in un rapporto obbligatorio con identita’ di oggetto e di causa, e con pluralita’ di creditori, non sono necessarie clausole espresse o formule sacramentali, ma e’ sufficiente che, attraverso l’interpretazione di quel titolo, possa accertarsi univocamente la volonta’’ delle parti di attribuire a ciascuno dei creditori il diritto di pretendere l’adempimento dell’intera obbligazione, con effetto liberatorio anche nei confronti degli altri creditori”.

(Cass. SS.UU. 25 ottobre 1979 n. 5572; nello stesso senso: Cass. 19 gennaio 1985 n. 143). La motivazione della sentenza impugnata si limita a ricordare che il credito ha la medesima genesi (risarcimento del danno da fatto illecito) senza ulteriori precisazioni, omettendo in tal modo di procedere alla corretta applicazione del principio sopra ricordato.

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata in relazione alla ritenuta solidarieta’ attiva dei coniugi Z. – S., con rinvio per una nuova valutazione della questione.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1181 e 1189 c.c., in relazione alla avvenuta tacitazione delle sole ragioni creditorie dello S..

Il motivo risulta assorbito da quanto sopra precisato in relazione al secondo motivo.

La spese del presente giudizio di cassazione saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 25 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

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