Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18361 del 25/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/07/2017, (ud. 05/07/2017, dep.25/07/2017),  n. 18361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2715-2016 proposto da:

V.A., F.L., elettivamente (domiciliati in ROMA,

V.LE DELLA GRANDE MURAGLIA, 289 B/3, presso lo studio dell’avvocato

LUCA LO BOSCO, rappresentati e difesi dall’avvocato BERNARDINO IZZI;

– ricorrenti –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., – C.F. (OMISSIS), in persona del Responsabile

del Contenzioso Esattoriale della Regione Molise, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO

FUSCHINO;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati ESTER ADA VITA SCIPLINO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO e CARLA D’ALOISIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 161/2015 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 27/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Campobasso, per quello che qui ancora rileva, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettò l’opposizione all’esecuzione proposta da V.A. e F.L., conseguente ad intimazione di pagamento loro notificata da Equitalia sud s.p.a., argomentando che l’eccezione di prescrizione formulata dagli opponenti era infondata in quanto il suo decorso era stato interrotto dall’inoltro dell’istanza di rateizzazione e successiva sospensione dei versamenti, con conseguente applicabilità dell’art. 2937 c.c..

2. Per la cassazione della sentenza ricorrono V.A. e F.L., che formulano quattro motivi di ricorso tutti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, e con riferimento all’art. 2937 c.c., illustrati anche memoria con ex art. 380 bis c.p.c., comma 2. Argomentano: che nella materia previdenziale, in cui la prescrizione è indisponibile ad opera della parti, non può operare l’art. 2937 c.c.; che le istanze di rateizzazione sono state presentate il 5.2.2001 e il 20.8.2002, dopo la notifica delle cartelle avvenuta meno di un anno prima, e l’esecuzione doveva iniziare prima della decorrenza del quinquennio, mentre gli avvisi di vendita sono del 2009; che le istanze di dilazione non potevano comportare rinuncia alla prescrizione, tanto più in quanto questa non era ancora maturata.

3. Hanno resistito con controricorso l’Inps e Equitalia sud s.p.a. Quest’ultima ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse, considerato che il bene oggetto dell’espropriazione e del relativo avviso di vendita è stato alienato a terzi in data 11.11.2009.

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. l’eccezione preliminare proposta da Equitalia sud s.p.a dev’essere disattesa, considerato che l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. è stata proposta anteriormente alla data fissata per la vendita del bene pignorato al pubblico incanto, e che solo il D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 2016, n. 119, è intervenuto sull’art. 615 c.p.c. per introdurre, con effetto dal 4 maggio 2016, il principio secondo il quale l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530,552,569 c.p.c. (salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile).

2. Neppure può pertanto negarsi l’interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia che accerti l’illegittimità del processo esecutivo, anche a prescindere dalla disposizione dell’art. 2929 c.c. in materia di stabilità dell’atto di acquisto dell’aggiudicatario (sul quale v. Cass. 30/12/2014, n. 27526), in considerazione delle domande, anche risarcitorie, che il ricorrente riferisce di avere proposto.

3. Nel merito, il ricorso è manifestamente fondato, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016 che, con riferimento a tutti gli atti comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ha chiarito che la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

4. Occorre poi ribadire (richiamando Cass. n. 10327 del 26/04/2017) che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta D.L. n. 78 del 1998, ex art. 1,comma 2-ter, conv., con modif., dalla L. n. 176 del 1998, – benchè corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all’esito di accertamenti giudiziali in corso -è idonea a costituire un riconoscimento del debito contributivo, così come ritenuto dalla Corte di merito; essa tuttavia, essendo stata nel caso proposta quando la prescrizione non era ancora compiuta, non poteva configurare rinuncia ad avvalersene, ex art. 2937 c.c., comma 2, ma ne ha determinato l’interruzione, con conseguente nuova decorrenza del termine quinquennale.

5. La soluzione adottata dalla Corte territoriale non risulta quindi corretta e conforme a diritto, al che consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, che dovrà rivalutare le emergenze di causa attenendosi ai principi sopra enunciati.

6. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

 

accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017

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