Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18361 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18361 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA
sul ricorso 26590-2015 proposto da:
SANTORO DONATO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato NICOLA
D’IPPOLITO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI
LENOCI;

– ricorrente contro
SANTORO ANNA MARIA;

– intimata avverso la sentenza n. 261/2015 della CORTE D’APPELLO di
LECCE, depositata il 15/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/02/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D’ASCOLA.

Data pubblicazione: 12/07/2018

Fatti di causa e ragioni della decisione

1) Con sentenza n. 252/2011, il Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata
di Francavilla Fontana, rigettava la domanda proposta da Donato Santoro nei

annullamento per errore motivo della donazione dal medesimo disposta in
favore della figlia convenuta.
2) Su gravame di Donato Santoro, la Corte di appello di Lecce, con
sentenza n. 261/2015, pubblicata il 15.04.2015, rigettava l’impugnazione.
3) Per la cassazione della sentenza, Donato Santoro ha proposto ricorso,
con atto spedito per la notificazione il 5.11.2015, affidato ad un unico motivo.
Con esso parte ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione
dell’art. 787 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. Il ricorrente sostiene che
non sia necessaria ai fini dell’annullamento ai sensi dell’art. 787 c.c. l’espressa
dichiarazione nell’atto del motivo della donazione, potendo desumersi
l’esclusività del motivo determinante interpretando

aliunde la volontà del

donante
L’intimata non ha svolto difese.
Il relatore ha avviato la causa a trattazione con rito camerale davanti alla
Sesta sezione civile, proponendo l’nammissibilità del ricorso per omessa
produzione dell’avviso di ricevimento della notifica effettuata a mezzo posta
(SU 627/08) e, in subordine, il rigetto del ricorso.

1n. 26590 -15 D’Ascola rei

confronti della figlia, Anna Maria Santoro, volta ad ottenere ex art. 787 c.c. l’

4) Il Collegio condivide la proposta del relatore.
Rileva che parte ricorrente ha omesso di produrre l’avviso di ricevimento
comprovante il positivo esito della notifica del ricorso, sebbene nella proposta
di definizione formulata ex art 380 bis c.p.c. sia stata segnalata la necessità di

che la mancata prova della notifica comporta l’inammissibilità del ricorso,
come ritenuto costantemente a partire da S.U. 627/08, così massimata: “La
produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la
copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del
servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con
la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto
compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla
legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento
del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del
contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non
depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione
di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista
dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte
in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non
notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372, secondo
comma, cod. proc. civ.. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di
ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso
per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un

n. 26590 -15 D’Ascola rei

3

verificare il perfezionamento della notifica inoltrata a mezzo posta il 5.11.2015;

termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della
notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del
ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio
può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis cod.

la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere
all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto
previsto dall’art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982”.
Il Collegio dichiara pertanto inammissibile il ricorso.
Non vi è necessità di provvedere sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui all’art.13 comma 1 quater del
d.p.r 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dal comma 17 dell’art. 1 della legge
n. 228/12 per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile,
sottosezione seconda, tenuta il 20 febbraio 2018.
Il Presi

proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo

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