Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18361 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 09/07/2019, (ud. 22/01/2019, dep. 09/07/2019), n.18361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16016-2014 proposto da:

CONSERVA PIETRO & FIGLI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA

VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato LIVIA RANUZZI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI QUERCIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DI STATO UFFICIO DELLE DOGANE DI

BARI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 113/2013 della COMM. TRIB. REG. della Puglia,

depositata il 20/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/01/2019 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Ufficio delle Dogane di Bari, avendo accertato che Conserva Pietro & Figli s.r.l. aveva indebitamente proceduto alla compensazione del proprio credito d’imposta a titolo di accise quale autotrasportatore per conto terzi, in data 19.8.2010 notificò alla società un avviso di pagamento dell’importo di Euro 365.032,87, comprensivo di interessi e sanzioni. Impugnato detto avviso dalla società e da C.D. (L.R.) in proprio, la C.T.P. di Bari – preso anche atto che la società stessa aveva in precedenza (ossia, in data 30.9.2009) provveduto a versare gli importi indebitamente utilizzati, pari ad Euro 200.311,32, oltre interessi e sanzioni – lo accolse con sentenza del 29.10.2012. La C.T.R. della Puglia, però, con sentenza del 20.12.2013, accolse l’appello proposto dall’Ufficio, dichiarando la legittimità dell’avviso impugnato.

Conserva Pietro & Figli s.r.l., nonchè C.D. in proprio, ricorrono ora per cassazione, sulla base di cinque motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Rilevano i ricorrenti che lo stesso Ufficio delle Dogane – sin dalla costituzione in primo grado – aveva dato atto del ravvedimento operoso del 30.9.2009, sicchè l’illegittima compensazione contestata alla società era stata ridotta all’importo di d Euro 148.762,31, tanto è vero che, con l’appello, l’Ufficio aveva chiesto dichiararsi la legittimità dell’avviso impugnato, in relazione a tale limitato importo, anzichè a quello originario di Euro 365.032,87. Del tutto erroneamente quindi, ed in violazione del giudicato interno così formatosi, la C.T.R. ha dichiarato, tout court, la legittimità dell’atto impugnato, giacchè, pur ritenendo fondato l’appello dell’Ufficio, tale declaratoria non avrebbe comunque potuto eccedere l’importo di Euro 148.762,31.

1.2 – Con il secondo motivo, si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osservano i ricorrenti che il vizio precedentemente illustrato rileva anche sotto il profilo dell’error in procedendo, giacchè, dichiarando puramente e semplicemente la legittimità dell’atto impugnato, la C.T.R. ha senz’altro pronunciato in ultrapetizione. Essa, infatti, ha travalicato i limiti della domanda specificamente proposta in appello, con cui appunto l’Ufficio aveva chiesto riformarsi la decisione di primo grado, ma solo per affermare la legittimità dell’avviso di pagamento per l’importo di Euro 148.762,31.

1.3 – Con il terzo motivo, si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Rilevano i ricorrenti che la C.T.R. non ha pronunciato sulla specifica eccezione di nullità dell’atto impugnato, riproposta in appello, per la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, e art. 10, comma 1 (St. contr.), nonchè della L. n. 241 del 1990, art. 3, sussistendo il difetto di motivazione, in quanto l’atto stesso era carente dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche richiesti dalle predette norme.

1.4 – Con il quarto motivo, ancora, si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Rilevano i ricorrenti che la C.T.R. non ha del pari pronunciato sulla eccezione di nullità dell’atto impugnato, anch’essa riproposta in appello, per la violazione dell’art. 2697 c.c., per non avere l’Ufficio dimostrato gli atti e i fatti costitutivi della pretesa tributaria.

1.5 – Con il quinto motivo, infine, si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 277 del 2000, art. 3, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamentano i ricorrenti l’erroneità della decisione impugnata, laddove s’è ritenuta decisiva la circostanza che le fatture contestate non riportassero le targhe degli automezzi di volta in volta riforniti; osservano, al contrario, che la citata norma non prevede che la mancanza della targa del mezzo determini la decadenza dal beneficio fiscale, e che comunque il proprio modus operandi – che prevedeva l’utilizzo presso distributori di carburante appartenenti a determinate compagnie petrolifere, mediante l’uso di carte non nominative in possesso dei propri autisti – non aveva alcuna finalità elusiva, ma era finalizzato alla ottimizzazione dei costi.

2.1 – Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso come proposto da C.D. in proprio, atteso che la posizione fiscale in discorso attiene alla società ricorrente, dotata di personalità giuridica del tutto distinta da quella del suo legale rappresentante.

3.1 – Ciò posto, i primi due motivi, da esaminare congiuntamente stante l’evidente connessione, sono fondati.

Invero, è di tutta evidenza – come sostanzialmente confermato dalla controricorrente – che per effetto del ravvedimento operoso della società ben prima dell’emissione dell’avviso impugnato, la disputa in discorso s’è ridotta alla contestazione per il solo importo di Euro 148.762,31, ben inferiore a quello originario di Euro 365.032,87. Pertanto, a fronte del devolutum in appello per effetto del gravame dell’Ufficio, limitato appunto al predetto minore importo, la C.T.R. avrebbe potuto semmai dichiarare la legittimità in correlazione, e non certo per l’intero importo di Euro 365.032,87, sia per essersi formato il giudicato interno sul punto, sia in conformità della domanda proposta dall’Agenzia col proprio gravame. La sentenza impugnata è dunque nulla in parte qua.

4.1 – Il terzo ed il quarto motivo, da esaminarsi anch’essi congiuntamente, sono parimenti fondati.

Infatti, la C.T.R., nel motivare l’accoglimento dell’appello dell’Ufficio, ha analizzato esclusivamente la questione della necessità, ai fini della fruizione del beneficio in discorso, che le fatture debbano recare le targhe degli automezzi riforniti, totalmente obliterando le eccezioni di nullità dell’avviso impugnato, riproposte in appello, riguardo sia alla sua motivazione, sia all’avvenuta dimostrazione dei presupposti dell’imposizione da parte dell’Agenzia. Ritiene il Collegio come, al riguardo, non possa configurarsi un rigetto implicito delle predette eccezioni, giacchè esse non costituiscono il presupposto e il necessario antecedente logico-giuridico del motivo d’appello esaminato e accolto dalla stessa C.T.R.

La sentenza impugnata, quindi, è nulla anche per tal verso.

5.1 – Infine, il quinto motivo è infondato.

Infatti, il D.P.R. n. 277 del 2000, art. 3, comma 3, che prescrive l’indicazione in fattura della targa dell’automezzo rifornito ai fini della fruizione del beneficio in discorso, non prevede espressamente la decadenza nel caso tale indicazione manchi, ma pone tuttavia uno specifico requisito formale (evidentemente non facoltativo, stando alla lettera della norma: “Nella dichiarazione sono riportati i seguenti ulteriori elementi: il numero di autoveicoli… in ordine ai quali compete il beneficio e, con riferimento ai dati delle fatture di acquisto contenenti anche gli estremi della targa dell’autoveicolo rifornito, il numero totale dei litri di gasolio consumati per i quali si richiede il rimborso, nonchè l’importo dello stesso espresso in lire italiane ed in Euro”), che il contribuente deve osservare se intende avvalersi del beneficio fiscale. La mancata indicazione della targa in fattura, pertanto, legittima l’Ufficio a disconoscerne il relativo importo ai fini della fruizione del beneficio.

Sul punto, alcuna violazione o falsa applicazione di legge è dato quindi riscontrare da parte della C.T.R.

6.1 – In definitiva, i primi quattro motivi sono accolti, il quinto è rigettato. La sentenza impugnata è quindi cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione, che esaminerà nuovamente l’appello dell’Agenzia, tenendo conto del giudicato interno formatosi e del devolutum, scrutinando anche le eccezioni riproposte dalla società e totalmente pretermesse, e provvederà infine anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie i primi quattro motivi, rigetta il quinto. Cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 22 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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