Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18361 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. III, 06/08/2010, (ud. 23/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COPY LINE SRL (OMISSIS) in persona dei Sig. D.C.R.

Presidente del Consiglio di Amministrazione e legai e rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VIGNA MURATA

35/E, presso lo studio dell’avvocato COLABUCCI MARIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato DE SANCTIS FABRIZIO giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

NITLLOYD LLOYD NAZIONALE ITALIANO S.P.A. (OMISSIS) in liquidazione

coatta amministrativa in persona del Commissario Liquidatore Dott.

N.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BELLI

36, presso lo studio dell’avvocato MANFRIDINI ORNELLA, che la

rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1250/200 6 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 25/5/2006, depositata il

08/06/2006, R.G.N. 1641/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato FABRIZIO DE SANCTIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’inammissibilita’ e

condanna alle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’8 giugno 2006 la Corte di appello di Firenze accoglieva il gravame proposto alla NITLLOYD – Lloyd Nazionale italiano s.p.a. – in l.c.a. avverso la sentenza del locale Tribunale del 26 giugno 2001, che aveva respinto la domanda della Nitlloyd, tendente alla risoluzione di due contratti di locazione di immobili ad uso commerciale di sua proprieta’, stipulati con la Copy Line s.r.l., in quanto quest’ultima si sarebbe resa inadempiente.

Avverso siffatta decisione ricorre per cassazione la Copy Line, affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso la Nitlloyd.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premette il Collegio che oggetto del ricorso sono una questione processuale e due questioni di “merito”, relativi all’inadempimento e alla sua gravita’, come ritenuta nella sentenza impugnata al fine di dichiarare la risoluzione del contratto di locazione.

1.- Il primo motivo ( nullita’ della sentenza impugnata per mutamento del rito da ordinario a quello previsto per le locazioni in relazione all’oggetto della causa, che era stata qualificata dalla stessa controparte come normale azione di risoluzione contrattuale) e’ inammissibile.

Infatti, e’ giurisprudenza costante, che la semplice diversita’ del rito puo’ esser censurata solo ove si dichiari che dalla scelga adottato sia derivato uno specifico pregiudizio alla parte.

In appello nessuna doglianza mosse l’attuale ricorrente nell’udienza collegiale del 25 ottobre 2005, nella quale il provvedimento venne adottato “nulla opponendo il difensore dell’appellato”, ne’ il ricorrente medesimo allega o indica quale specifico pregiudizio abbia subito dal mutamento del rito.

2. – Il secondo motivo (violazione ovvero erronea applicazione dell’art. 1455 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione sul punto con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) va disatteso.

Il giudice dell’appello ha accolto il gravame dell’attuale resistente sulla base di due rationes decidendi.

Con la prima ratio il giudice del merito ha ritenuto che la clausola n. 6 “il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza o degli oneri accessori producono ipso iure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore ai sensi dell’art. 1455 c.c.”, contenuta nei due contratti di locazione, a suo tempo, stipulati tra le parti, “ha il significato della valenza di clausola risolutiva espressa, per la chiara esposizione che al mancato pagamento del canone o degli oneri ed al decorso inutile del termine di venti giorni consegue la risoluzione ipso iure del contratto”.

Secondo il giudice dell’appello, infatti, il richiamo all’art. 1455 non puo’ significare che “una predeterminazione convenzionale dell’importanza dell’adempimento che detto articolo richiede per la risoluzione; altrimenti e diversamente interpretata tale clausola non avrebbe avuto motivo di essere posta, considerato che la suddetta norma del codice civile implica il ricorso al prudente apprezzamento del giudice nella valutazione dell’importanza dell’inadempimento”.

A fronte di simile argomentare, nel motivo testualmente si parla di “palese forzatura interpretativa”, mostrando la societa’ ricorrente solo di condividere la motivazione del primo giudice rivista dal giudice del gravame, nonche’ di una “erronea valutazione dei fatti”.

Con la seconda ratio, il giudice dell’appello ha ritenuto, comunque, la persistenza di un inadempimento grave, gia’ sussistente al tempo della introduzione del giudizio di primo grado, avuto riguardo non solo alla durata, ma anche all’entita’ dei canoni, degli oneri condominiali non pagati, senza, aggiunge il giudice a quo, che la conduttrice avesse allegato la impossibilita’ della prestazione per causa a lei non imputabile, per cui era giustificata la risoluzione del contratto.

Peraltro, l’attuale resistente non chiese la risoluzione solo in virtu’ della clausola risolutiva, ma anche in virtu’ di essa, per cui la domanda era da intendersi proposta pure per la risoluzione secondo le norme di legge.

Il passaggio argomentativo e’ logico e congruamente motivato.

Ne consegue che anche il terzo motivo (violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 32 con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e insufficiente motivazione in punto di avvenuta richiesta da parte della locatrice della rivalutazione monetaria ISTAT del canone con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) va disatteso.

Infatti, nei contratti risulta inserita la clausola n. 7, secondo la quale; il canone andava pagato con le modalita’ previste dalla legge e nella misura massima sulla base delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertate dall’ISTAT nella misura del 75%.

La norma, che si asserisce violata, prevede che la richiesta possa essere fatta dal locatore anche verbalmente nonche’ implicitamente o per fatti concludenti (Cass. n. 14655/02, richiamata in sentenza e nel controricorso).

Nel caso in esame, l’aggiornamento e’ stato richiesto dall’attuale resistente sulla base di fatture emesse per l’appunto dalla locatrice.

Non solo, ma nelle lettere inviate dalla Copy Line nel febbraio e nel marzo 1992 e’ indicato il canone mensile da essa versato come “di importo superiore a quello pattuito contrattualmente anni addietro e che quindi e’ da ritenersi comprensivo della rivalutazione” (p. ultima sentenza impugnata primi righi).

Ed, inoltre, la ricorrente, nel censurare la decisione impugnata sotto il profilo del vizio d motivazione, denuncia la asserita omissione del giudice dell’appello, in ordine all’accertamento aritmetico, che avrebbe, a suo avviso, dovuto riguardare le rivalutazioni astrattamente applicabili anno per anno, cio’ potendosi effettuare anche con un “agevole calcolo aritmetico”.

In realta’, il giudice del merito ha ritenuto che dalle lettere inviate dalla Copy Line nell’accompagnare il pagamento dei canoni si dovesse desumere logicamente che la somma corrisposta fosse comprensiva di rivalutazione.

Questa interpretazione si configura come conseguenza di una esatta valutazione dei documenti acquisiti al processo, e non e’ affetta da alcun vizio motivazionale; ne’ si puo’ parlare di errore di calcolo che si converta in un errore in iudicando (giurisprudenza costante).

Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese vanno compensate integralmente tra le parti, ricorrendo giusti motivi, dato l’alterno esito delle fasi di merito.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

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