Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18361 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/09/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 04/09/2020), n.18361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6424-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI RIPETTA 121, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO COMITO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA LAURA CURATOLA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore della società

di cartolarizzazione dei crediti INPS (SCCI) SPA, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati

EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO,

CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PRIMO AUGERI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1214/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/07/2020 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Milano ha parzialmente accolto l’opposizione proposta da C.G. contro l’intimazione di pagamento notificatagli in data 5/11/2015 da Equitalia nord S.p.A., per conto dell’Inps, e avente ad oggetto un credito per contributi previdenziali per complessivi Euro 111.323,02, portato da ventisette cartelle di pagamento, e, per l’effetto, ha dichiarato prescritto il credito di cui alla cartella n. (OMISSIS) per un importo di Euro 5177,29;

2. con sentenza pubblicata in data 16/8/2017, la Corte di Appello di Milano, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal C., ha dichiarato prescritti anche i crediti portati nelle cartelle di pagamento notificate in data 31/3/2007; 31/3/2007; 28/5/2008; 29/7/2008 e 30/10/2010 (e meglio specificato a pagina 6 della sentenza), confermando nel resto la sentenza del tribunale;

2.1. la Corte d’appello, dopo aver rilevato che il C. non aveva mosso alcun rilievo in ordine alle modalità di effettuazione della notifica delle cartelle, a) ha comunque qualificato la domanda avente ad oggetto i vizi di regolarità della notificazione delle cartelle come opposizione agli atti esecutivi, dichiarandone la tardività ai sensi dell’art. 617 c.p.c.; b) ha aggiunto “per completezza” che la notificazione era stata validamente eseguita in quanto effettuata mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, seconda parte; c) ha ritenuto ammissibile e utilizzabile la documentazione prodotta da Equitalia, di cui peraltro anche l’Inps aveva chiesto l’acquisizione e di cui il C. aveva solo genericamente contestato la conformità agli originali; d) ha giudicato inammissibile l’eccezione avente ad oggetto la cessazione dell’attività nel 2004, trattandosi di un fatto precedente alla notifica delle cartelle e divenuto ormai incontestabile per effetto della mancata impugnazione delle stesse nei termini previsti dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24; e) ha, infine, ritenuto estinti per prescrizione quinquennale i crediti di cui alle indicate cartelle, essendo ormai decorso al momento della notificazione dell’intimazione di pagamento, avvenuta per tutte in data 5/11/2015, il termine di prescrizione quinquennale in assenza di atti di interruzione della prescrizione; ha poi compensato le spese del giudizio di appello, in ragione del contrasto giurisprudenziale risolto solo in tempi relativamente recenti dalle Sezioni unite di questa Corte;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, quale ente pubblico economico subentrato nei rapporti giuridici attivi e passivi di Equitalia servizi di riscossione S.p.A., affidato a due motivi; l’Inps, anche per conto della SCCI S.p.A., ha resistito con controricorso; ha resistito con controricorso anche il C., il quale ha proposto ricorso incidentale fondato su quattro motivi; le altre parti non hanno svolto attività difensiva rispetto al ricorso incidentale;

è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il primo motivo del ricorso principale è fondato sulla violazione dell’art. 116 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e con esso si censura la sentenza nella parte in cui ha negato valore probatorio ad un atto, facente fede fino a querela di falso, costituito dall’avviso di ricevimento della notifica della richiesta di rimborso e proposta di compensazione D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 28, datata 15/7/2015, con cui si sarebbe interrotta la prescrizione quinquennale dei crediti portati nella cartella n. (OMISSIS), notificata il 30/10/2010;

1.1. assume la ricorrente che questo atto è stato prodotto in entrambi i gradi del giudizio, che è composto da 12 pagine e che esso si trova affollato al n. 7 del fascicolo di primo grado e del fascicolo d’appello;

1.2. il motivo è inammissibile;

in via preliminare, deve osservarsi che il motivo di ricorso è mal prospettato, giacchè, contrariamente a quanto indicato nella sua rubrica, ciò di cui la parte sostanzialmente si duole non è la violazione dell’art. 116 c.p.c. – non risultando neppure prospettato in che cosa sarebbe consistita la violazione del principio di libera valutazione delle prove – bensì l’omesso esame di un fatto ritenuto decisivo per il giudizio (la corte “ha praticamente ignorato la produzione documentale”: pag. 3): questo specifico vizio avrebbe dovuto essere veicolato nel più pertinente motivo dell’art. 360, n. 5, il quale richiede, per ormai costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. Un. 7/472014, n. 8053) “d’indicazione, nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, del fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui risulti l’esistenza, il come ed il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, la decisività del fatto stesso”;

1.3. deve al riguardo rilevarsi che nella sentenza impugnata non vi è alcun accenno al documento, anzi la Corte esplicitamente esclude l’esistenza di atti interruttivi della prescrizione successivi alle notifiche delle cartelle (pag. 6 della sentenza); a fronte della chiarezza di questa affermazione e della mancanza di ogni riferimento al documento in esame, era onere della parte, a pena di inammissibilità della censura, non solo dedurre l’avvenuta allegazione della questione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sarebbe avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio (Cass. 09/08/2018, n. 20694);

1.4. per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (che si estende anche al controricorso), ove si asserisca la mancata valutazione di atti documentali(la parte onerata è tenuta a procedere alla trascrizione integrale dei medesimi o del loro essenziale contenuto al fine di consentire il controllo della decisività delle operate deduzioni unicamente sulla base del solo ricorso (o del controricorso), senza che la Corte di legittimità possa ricorrere ad ulteriori indagini integrative (Cass. 07/03/2006, 4840; Cass. Sez. Un. 22/5/2012, n. 8077);

1.5. tali oneri non sono stati assolti dalla parte ricorrente, essendosi la ricorrente limitata a trascrivere solo gli elementi da cui si dovrebbe desumere l’avvenuta notifica e la ricezione da parte del C. della richiesta di rimborso e compensazione, nonchè il riferimento ad alcune delle cartelle oggetto di impugnazione senza tuttavia che risultino trascritti e o anche solo sintetizzati il contenuto sostanziale di questa richiesta, il soggetto da cui promanava, la sua idoneità a manifestare la volontà di esercitare il diritto di credito, sì da offrire elementi a questa corte per valutare la decisività del documento medesimo e la sua idoneità a costituire valido atto interruttivo della prescrizione;

1.6. peraltro, tale atto non risulta depositato unitamente al ricorso per cassazione, e ciò in modo anche difforme dal Protocollo siglato il 17 dicembre 2015 dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio Nazionale Forense (Cass. 3/3/2020, n. 5784);

2. il secondo motivo di ricorso è fondato sulla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, art. 17, nonchè del D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20, e con esso la parte si duole della mancata applicazione del termine di prescrizione ordinario decennale; il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, avendo la corte territoriale deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte;

2.1. trova infatti applicazione il principio di diritto già affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016 secondo cui “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 333 del 1993, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare e efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif. dalla L. n. 122 del 2010).”;

2.2. le argomentazioni contenute nel ricorso non valgono a scalfire le ragioni di cui alla motivazione della citata sentenza n. 23397/2016 (qui da intendersi richiamata anche ai sensi dell’art. 118 c.p.c., comma 1) e che ha trovato conferma in innumerevoli successive pronunce (Cass. del 27 settembre 2018, n. 23418; Cass. 1088/2019, Cass. n. 6888/2019);

2.3. alla tesi della ricorrente non giova il richiamo al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore (in tal seno da ultimo, Cass. 8/3/2019, n. 6888);

il ricorso principale deve pertanto essere dichiarato inammissibile;

3. con il primo motivo del ricorso incidentale, il C. denuncia la violazione dell’art. 617 c.p.c.: contesta la qualificazione data dal giudice del merito alla sua domanda riguardante la nullità e l’inesistenza della notificazione delle cartelle di pagamento sottostanti all’intimazione di pagamento n. 068201590672976, notificatagli il 5/11/2015, e assume trattarsi di opposizione all’esecuzione e non di opposizione agli atti esecutivi; al riguardo reputa che, non avendo ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento, la sua azione aveva natura recuperatoria non soggetta ad alcun termine; assume altresì che solo con la loro produzione in giudizio è stato reso edotto della loro esistenza e delle modalità con cui le notificazioni sarebbero state effettuate, sicchè il termine di 20 giorni avrebbe dovuto essere computato a far tempo non già dalla notifica dell’intimazione di pagamento bensì dal momento in cui l’opponente ha potuto constatare le modalità di notifica delle cartelle e quindi rilevarne gli eventuali vizi; 3.1. il motivo è inammissibile per difetto di specificità, dal momento che il ricorrente incidentale non trascrive neppure per stralcio o per sintesi il contenuto del suo ricorso in opposizione, nè offre ulteriori elementi che consentano di desumere la natura dei vizi denunciati a fronte di una specifica indicazione delle modalità di notifica delle cartelle contenuta in sentenza, sicchè le questioni poste nel motivo, e riassunte alla fine della sua illustrazione, rimangono sul piano della mera astrattezza;

3.2. deve aggiungersi che tanto il ricorso di primo grado quanto le cartelle con le relative relazioni di notificazione non risultano depositati unitamente al controricorso per cassazione e neppure localizzate attraverso il riferimento al luogo in cui esse sarebbero attualmente reperibili, così violando entrambi gli oneri imposti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, a pena di inammissibilità e di improcedibilità; al riguardo si richiamano i principi già enunciati da Cass. 7/3/2006, n. 4840 e da Cass. Sez. Un. 8077/2012;

4. con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia la “violazione della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, comma 3, e dell’art. 19 bis, comma 5, delle specifiche tecniche del 16/4/2014 di cui al D.M. n. 44 del 2011, art. 34”: assume la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio effettuata a mezzo PEC a Equitalia in data 22/12/2015, non essendo necessaria ai fini della sua validità la produzione del certificato INI-PEC; conseguentemente, il Tribunale non avrebbe dovuto assegnare a Equitalia un ulteriore termine per integrare la sua difesa e consentirle di produrre ulteriore documentazione entro questo nuovo termine;

4.1. anche questo motivo è inammissibile, oltre che per le medesime ragioni già indicate nello scrutinio del motivo precedente (difetto di specificità del motivo, in mancanza di trascrizione della notificazione, del provvedimento del giudice, ed in difetto della loro produzione unitamente al controricorso per cassazione), anche perchè, e soprattutto, il motivo non si confronta con la ratio decidendi espressa dalla Corte territoriale, secondo cui – a prescindere da ogni questione sulla loro tardività – vi è stata “acquisizione di quella documentazione” “tempestivamente e ritualmente richiesta dall’Inps”, così implicitamente ma chiaramente alludendo all’esercizio di un potere istruttorio ufficioso attraverso l’acquisizione di documenti tempestivamente richiesti dall’Inps;

4.3. e l’acquisizione di un documento da parte del giudice del lavoro, anche in sede di appello, attiene, ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c., ai poteri discrezionali di detto giudice di merito che tale produzione ritiene indispensabile o comunque necessaria ai fini del decidere; pertanto, l’esercizio di quei poteri si sottrae, per la natura discrezionale dei medesimi, al sindacato di legittimità, anche quando manchi un’espressa motivazione al riguardo, dovendo ritenersi implicita nell’ammissione della produzione del documento la valutazione della sua opportunità ai fini del processo (Cass. 09/09/2003, n. 13186);

5. con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2935 e 2963 c.c. in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 1, commi 9 e 10, e assume che il termine di prescrizione quinquennale per tutte le cartelle (nel numero di tredici) aveva iniziato a decorrere nel momento in cui era sorto il credito, ossia nel 2004, nel 2006, nel 2007, nel 2008 e nel 2009, e che tale termine non era stato interrotto dalla comunicazione di compensazione, perchè già compiuto precedentemente alla sua notificazione, e ciò sul presupposto che le cartelle non erano mai state notificate, ovvero che era mancata la prova in giudizio della loro notifica;

5.1. anche questo motivo è inammissibile, per le ragioni già espresse nello scrutinio del primo e del secondo motivo di ricorso: la corte territoriale, pur avendo qualificato come opposizione agli atti esecutivi la domanda avente ad oggetto la declaratoria di inesistenza o nullità della notificazione delle cartelle esattoriali, ha esaminato nel merito l’eccezione e ha ritenuto che le notificazioni sono avvenute mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e si sono perfezionate con la ricezione dell’atto da parte del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, penultimo comma;

5.2. questa ratio decidendi, peraltro conforme ai principi già espressi da questa Corte (nel senso suindicato, Cass. 19/7/2018, n. 19270), è solo genericamente contestata, senza che la parte si sia premurata di produrre in giudizio le copie delle notificazioni in questione e di specificare in questa sede le ragioni della inesistenza o nullità;

6. con il quarto motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., in relazione alla contestazione della conformità “delle copie fotostatiche di alcune notifiche e in particolare la fotocopia della notifica dell’intimazione di pagamento n. (OMISSIS)”; il ricorrente incidentale assume che la Corte non si è adeguata ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione, secondo cui in caso di contestazione della conformità di una fotocopia all’originale la parte che ha prodotto il documento ha l’onere di produrre l’originale;

6.1. questo motivo è infondato, perchè la Corte territoriale non è incorsa in alcuna violazione di legge ma ha solo ritenuto generico il disconoscimento, in mancanza di una dichiarazione di chiaro specifico contenuto che consentisse di desumere in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, così conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 20/06/2019, n. 16557; Cass. 04/10/2018, n. 24323);

6.1. il motivo, peraltro, soffre degli stessi limiti di ammissibilità dei precedenti scrutinati, poichè il ricorrente incidentale non ha trascritto nè ha prodotto in giudizio il verbale dell’udienza in cui avrebbe contestato la conformità all’originale delle fotocopie, e ciò non consente di valutare ex actis la veridicità prima ancora che la fondatezza della sua censura;

da queste considerazioni discende il rigetto del ricorso incidentale;

7. le spese del giudizio tra i due ricorrenti vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza; entrambi i ricorrenti devono invece essere condannati, in solido, al pagamento delle spese sostenute dall’Inps, nella misura indicata in dispositivo, ed in considerazione del valore della controversia, dichiarato in ricorso pari a Euro 16.291,39;

7.1. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti una somma pari all’importo del contributo unificato, ove versato, dovendosi peraltro rilevare che il C. è stato ammesso al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; compensa tra le dette parti le spese del presente giudizio; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento in favore dell’Inps delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 2.500 per compensi professionali e Euro 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali e altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuti.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

 

 

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