Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18360 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18360 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA
sul ricorso 26054-2015 proposto da:
COMUNE TORITFO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIUSEPPE PACCIONE;
-ricorrente-

contro
TELECOM ITALIA SPA 00471850016, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
BRIGUGLIO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente avverso la sentenza n. 1437/2014 della CORTE D’APPELLO di
BARI, depositata il 16/09/2014;

Data pubblicazione: 12/07/2018

v

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/02/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE

D’ASCOLA.

Ric. 2015 n. 26054 sez. M2 – ud. 20-02-2018
-2-

Fatti di causa e ragioni della decisione

1 )Con sentenza n. 24/2011, il Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Modugno,
rigettava le domande proposte nel 2008 dal Comune di Toritto nei confronti di
Telecom Italia S.p.A. volte ad ottenere il rilascio di un’area di proprietà comunale
occupata dalla società convenuta e l’indennità da arricchimento sine causa.
Deduceva che l’atto pubblico di concessione del suolo con diritto di superficie prodotto

difetto della forma solenne.
1.1) Il Tribunale riteneva valido ed efficace il negozio traslativo in quanto non
sorretto da mero spirito di liberalità.
2) Su appello del Comune di Toritto, la Corte d’appello di Bari, con sentenza n.
1437/2014, confermava la decisione gravata.
3) Per la cassazione della sentenza il Comune di Toritto ha proposto ricorso per
cassazione affidato ad un unico mezzo.
Telecom Italia S.p.A. si è difesa con controricorso.
4) Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di
consiglio, il consigliere relatore ha proposto la declaratoria di inammissibilità del
ricorso, in quanto proposto tardivamente, non avendo parte ricorrente tenuto conto
della riduzione ad un mese del periodo feriale intercorsa nelle more.

5) Il Collegio condivide la proposta e dichiara l’inammissibilità del ricorso.
La sentenza impugnata è stata pubblicata il 16 settembre 2014. Il ricorso risulta
spedito per le notificazioni a mezzo posta in data 21 ottobre 2015, cioè oltre il termine
lungo di un anno, prolungato del termine di sospensione feriale applicabile (Cass.

20866/17; 11758/2017; 27338/2016)
A tal fine giova rilevare che l’art. 1 della legge n. 742 del 1969 è stato
modificato dall’art. 16, comma primo, del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132,
convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162; il terzo comma del
citato art. 16 dispone che la modifica di cui al primo comma, apportata all’art. 1 della
legge n. 742 del 1969, quanto alla durata del periodo di sospensione feriale attualmente decorrente dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno – acquista efficacia a
decorrere dall’anno 2015; conseguentemente, alla data 26 ottobre 2015, data di

n. 26054 -15 D’Ascola rei

in giudizio dalla società convenuta doveva essere qualificato come donazione nulla per

spedizione del presente ricorso, era decorso (19 ottobre 2015 – 17 sabato e 18
domenica) il termine annuale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., decorrente dal 16
settembre 2014, data di pubblicazione della sentenza, anche tenendo conto del
periodo di sospensione feriale, atteso che questo periodo nell’anno 2015 è stato di
trentuno giorni. Va soggiunto, in proposito, che l’art. 16, comma terzo, del decreto
legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10
novembre 2014 n. 162 è norma di diritto transitorio, che dispone l’immediata

decorrenza dall’anno 2015, a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in
attuazione peraltro del principio tempus regit actum (16 febbraio 2008).
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile;
Le spese vengono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 sussistono i
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1
bis dello stesso articolo 13.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in
Euro 3.000,00, 200 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso spese generali (15
0/0 ) .
Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui all’art.13 comma 1 quater del d.p.r 30
maggio 2002, n. 115, introdotto dal comma 17 dell’art. 1 della legge n. 228/12 per il
versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sesta, sezione civile, sottosezione
seconda, tenuta il 20 febbraio 2018
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applicabilità della disciplina prevista dal primo comma dello stesso art. 16 con

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