Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18360 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. III, 06/08/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 PALAZZO 4/B, presso lo studio

dell’avvocato GREZ GIAN MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato

S.G. difensore di se’ medesimo;

– ricorrente –

contro

L.C. (OMISSIS), ELECTRA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

VOLONTARIA (OMISSIS) in persona del legale rappresentante Sig.

L.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI

DETTOLO 17, presso lo studio dell’avvocato MONTEFALCONE CLAUDIO, che

li rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio

DOMENICO CUASTAMACCHIA in FORLI’ 5/3/2010, REP. N. 242523;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 44/2006 del TRIBUNALE di RAVENNA, emessa il

28/11/2005, depositata il 19/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2010 dal Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella;

udito l’Avvocato CLAUDIO MONTEFALCONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto o inammissibilita’.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 28 novembre 2005 – 21 gennaio 2006 n. 114 il Tribunale di Ravenna – confermando la sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace della stessa citta’ – ha respinto la domanda di pagamento di Euro 2.418,15, proposta dall’avv. S.G. contro la s.r.l. Electra in liquidazione, quale corrispettivo di prestazioni professionali.

Ha ritenuto il Tribunale che il credito dovesse essere compensato con quello avente ad oggetto il risarcimento dei danni per responsabilita’ professionale, fatto valere dalla convenuta.

Il S. propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resiste l’intimata con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli art. 2043, 2056 e 2607 cod. civ. per il fatto che il Tribunale lo ha condannato al risarcimento in mancanza di prova circa l’esistenza e l’entita’ dei danni.

Con il secondo motivo denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul medesimo punto, in quanto la responsabilita’ professionale gli e’ stata imputata per avere provocato l’allungamento della durata del processo, dichiarando erroneamente al giudice che la s.r.l. Electra, all’epoca sua cliente, era stata incorporata da altra societa’: dichiarazione che aveva provocato l’interruzione del processo medesimo.

Assume il ricorrente che il giudice di appello non ha rilevato che la causa era in corso gia’ da otto anni, per ragioni del tutto indipendenti dal suo comportamento e che pertanto il lamentato danno era in realta’ insussistente.

2.- I motivi – che possono essere congiuntamente esaminati, perche’ connessi – non sono fondati.

Va premesso che il ricorrente non contesta, nella sostanza, la sua responsabilita’, ma solo la sussistenza e l’ammontare dei danni, quasi che il mero protrarsi del processo per un periodo ulteriore rispetto al ritardo gia’ accumulato costituisca circostanza inidonea a produrre danno.

Va rilevato al contrario che correttamente la Corte di appello ha ritenuto rilevante e risarcibile il danno derivato alla Electra dalla indebita interruzione del processo.

Ed invero, non solo l’errata od iniqua decisione, ma anche il mero ritardo nella definizione del giudizio (ancorche’ correttamente deciso) costituisce circostanza potenzialmente produttiva di un danno risarcibile, come confermano le disposizioni di legge che consentono alle parti di far valere la responsabilita’ dello Stato per l’eccessiva durata dei processi.

Ne’ il ritardo gia’ accumulato puo’ essere causa di esenzione da responsabilita’ per il difensore che, con il suo comportamento colposo, abbia provocato un’ulteriore, sensibile dilazione della conclusione della causa; che anzi, il sovrapporsi di nuovi rallentamenti ad una situazione gia’ pregiudicata non puo’ che aggravare le conseguenze dannose.

Parimenti incensurabile e’ la decisione relativa alla quantificazione dei danni.

E’ palese che il Tribunale vi ha proceduto con valutazione equitativa, per di piu’ quantificandoli in un importo modesto.

Si tratta indubbiamente di danni che non possono essere determinati nel loro preciso ammontare, si’ che legittimamente il Tribunale ha fatto applicazione del criterio di cui all’art. 1226 cod. civ.).

3.- Il ricorso deve essere rigettato.

4.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 500,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA