Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1836 del 28/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1836 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 10221-2011 proposto da:
FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 05541630728, in
persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEL BABUINO 107, presso lo studio dell’avvocato
SCHIANO ANGELO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANCORA
LUCIANO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
MARGHERITI COSIMO MRGCSM47I15D422M, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA GIULIO DE PETRA 16, presso lo studio dell’avvocato MADULI DOMENICO,
rappresentato e difeso dall’avvocato COLUCCIA LUIGI giusta procura a margine del
controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 2675/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE del
22/10/2010, depositata il 29/10/2010;

Data pubblicazione: 28/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;
udito l’Avvocato Ancora Lucian difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che aderisce alla relazione.

seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e 375 cod. proc. civ.:

La Corte di Appello di Lecce, riformando la sentenza impugnata, ha condannato la

società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici srl, succeduta alla Gestione
Commissariale Governativa Ferrovie del Sud Est, al pagamento in favore di Cosimo
Margheriti, dipendente cessato dal servizio successivamente al 30 giugno 1998, di somme
dovute a titolo di differenze del trattamento di fine servizio per omesso computo di
alcune voci retributive (lavoro straordinario feriale e ordinario notturno, indennità di
trasferta, diaria e diaria parziale, indennità di presenza).
La Corte ha ritenuto fondata la domanda di computo, nell’indennità di buonuscita e nel
trattamento di fine rapporto, di dette voci, osservando che la retribuzione da prendere a
base del calcolo dell’indennità di buonuscita doveva intendersi in senso
onnicomprensivo, secondo i criteri fissati per l’indennità di anzianità dagli artt. 2120 e
2121 c.c., e che il suddetto criterio di onnicomprensività poteva essere derogato solo da
contratti o accordi successivi alla 1. n. 297/82, a condizione che la deroga fosse
espressamente prevista in modo chiaro ed univoco, ovvero che, in caso di richiamo a
clausole di contratti precedenti che avessero previsto tale deroga, le clausole richiamate
fossero state riformulate con l’esplicita menzione della conoscenza della preesistente
nullità, condizioni che non si verificavano nella fattispecie in esame.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la società Ferrovie del Sud Est e Servizi
Automobilistici srl affidandosi a due motivi di ricorso cui resiste con controricorso
Cosimo Margheriti.
1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 11 disposizioni sulla legge in
generale, chiedendo a questa Corte di stabilire se “la disciplina privatistica per il calcolo
del TFR, dettata dagli artt. 2120 e 2121 c.c., può essere applicata anche a questioni sorte
antecedentemente alla entrata
2

Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ. ha depositato la

in vigore del d.lgs. n. 80/98, quando il rapporto di lavoro de quo era
assoggettato alla precedente disciplina pubblicistica”.
3. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 26 e 27
R.D. n. 148 del 1931, del call 23.7.1976, dell’art. 2129 c.c., nonché
vizio di motivazione, chiedendo a questa Corte di stabilire se “alle

categoria notoriamente assoggettata a disciplina pubblicistica speciale
(RD n. 148 del 1931 e successive modifiche) e se inoltre gli
emolumenti presi a base per il computo del TFR vanno individuati in
relazione al concetto di retribuzione normale fissato dall’art. 24 cali
23.7.1976 che fra i compensi da escludere, oltre a taluni nominati in
modo specifico, indica anche tutti quelli corrisposti in modo saltuario
e variabile”.
4. Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente in
quanto connessi, sono manifestamente infondati. La decisione della
Corte territoriale è conforme al principio più volte ribadito da questa
Corte, secondo cui il principio di omnicomprensività della
retribuzione, sancito dall’art. 2121 c.c. (nel testo anteriore alla 1. n.
297 del 1982) ai fini della determinazione dell’indennità di anzianità,
poi confluita nel trattamento di fine rapporto, trova applicazione anche
ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita spettante agli
autoferrotranvieri con diritto a pensione, con conseguente nullità, ai
sensi dell’art. 2121 c.c. e dell’art. 1419 c.c., delle clausole contrattuali
che escludono espressamente la computabilità di indennità corrisposte
in maniera continuativa o che adottino una nozione di retribuzione
non comprensiva di emolumenti percepiti in maniera continuativa.
Questa Corte ha già precisato, inoltre, che i compensi aventi tali
caratteristiche vanno computati, altresì, anche ai fini del trattamento di
fine rapporto per il periodo successivo al 31 maggio 1982, dovendosi

Ferrovie in concessione è applicabile la 1. n. 297 del 1982, essendo tale

escludere che le clausole collettive nulle per contrarietà al principio di
omnicomprensività di cui all’art. 2121 (vecchio testo) c.c. possano
rivivere nel contesto normativo conseguente all’entrata in vigore della
legge n. 297 del 1982, in cui, peraltro, la deroga a tale regola da parte
dell’autonomia collettiva può essere effetto solo di contratti o accordi

(cfr.

successivi e di una conforme ed espressa previsione di eccezione
ex plurimis Cass. sez. unite n. 26096/2007, Cass. n.

22061/2006 e, più recentemente, Cass. n. 3504/2012, Cass. n.
21846/2011, Cass. n. 21474/2011, Cass. n. 19917/2011, Cass. n.
14586/2011, Cass. n. 12579/2011, Cass. n. 25904/2010, Cass. n.
24775/2010, Cass. n. 23066/2010, Cass. n. 6514/2010, Cass. n.
23765/2009, Cass. n. 23879/2009).
E’ stato altresì chiarito nelle decisioni da ultimo citate che
l’applicazione degli indicati principi non costituisce effetto della
privatizzazione del rapporto di lavoro degli auto ferrotranvieri,
ma dell’attrazione delle disciplina dell’indennità di buonuscita (già
regolata dagli artt. 26 e 27 All. A al RD n. 148 del 1931) nella regola
dell’omnicomprensività secondo i criteri fissati dagli artt. 2120 e 2121
(vecchio testo) c.c., prima, e dal nuovo testo introdotto dalla legge n.
297 del 1982, poi, con il conseguente effetto abrogativo di tutte le
norme “che disciplinano le forme di indennità di anzianità, di fine
rapporto e di buonuscita, comunque denominate” e la nullità delle
difformi previsioni della contrattazione collettiva regolante la materia
del trattamento di fine rapporto (art. 4, commi 10 e 11,1. cit.).
Non può, dunque, che concludersi per la manifesta infondatezza delle
censure proposte dalla ricorrente, dovendosi solo aggiungere che
risulta accertato – in punto di fatto – che gli emolumenti in questione
sono stati corrisposti al dipendente in modo del tutto costante nel
corso del rapporto di lavoro (ivi compresa l’indennità di trasferta, che,
Ric. 2011 n. 10221 sez. ML – ud. 12-12-2013
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secondo quanto accertato dal giudice del merito, veniva erogata con
continuità e non poteva considerarsi mero rimborso spese, e così
anche l’indennità di presenza) e che priva di ogni riscontro risulta la
contraria valutazione espressa dalla società ricorrente.”
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono

giurisprudenza in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto
dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ. , per la definizione
camerale..Conseguentemente il ricorso va rigettato.
Nulla spese attesa la tardività del controricorso.
P. Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Roma, 12 dicembre 2013
1 Presidente
Do ietroN9zio

del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata

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