Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1836 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 28/01/2010), n.1836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6493-2005 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO

CESI 21, presso lo studio dell’avvocato TORRISI SALVATORE,

rappresentato e difeso dagli avvocati COSENTINO ALFONSO MARIA, BRUNO

PIETRO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 33/2002 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANZARO, depositata il 06/07/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/12/2009 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DIEGO GIORDANO, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato COSENTINO ALFONSO MARIA, che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA VINCENZO, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Resosi definitivo l’accertamento di maggior reddito irpeg della s.r.l. La Siderurgica, per ricavi non contabilizzati nell’anno 1991, l’Ufficio delle Imposte Dirette di Cosenza notificava a ciascuno dei soci accertamento Irpef in ragione della quota sociale intestata.

Poichè il socio iscritto P.S. risultava deceduto il (OMISSIS), sul presupposto che la società fosse continuata con i suoi eredi, il reddito 1991 di pertinenza era imputato ai genitori di P.S., A. e I.R., nonchè ai germani di P.S. G., Gi., M., I., S., M., Gi. ed A.M.. Tutti costoro impugnavano gli accertamenti opponendo che P. S. non poteva essere considerato soggetto passivo d’imposta perchè deceduto prima dell’anno il riferimento, e che essi avevano in ogni caso rinunciato alla sua eredità. In subordine chiedevano l’annullamento delle sanzioni irrogate, in quanto non applicabili agli eredi.

La Commissione Tributaria provinciale confermava l’accertamento relativamente all’imposta a ciascuno attribuita e dichiarava non dovute le sanzioni. Tutti i ricorrenti, ad eccezione di P. G., proponevano appello. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello incidentale relativamente alle sanzioni, insistendo sulla tesi che fossero dovute, in quanto comminate ai ricorrenti non quali eredi di P.S. ma in quanto personalmente soci e percettori diretti del maggior reddito accertato. La CTR accoglieva l’appello dei contribuenti, ritenendo che avessero provato di non aver mai acquistato la qualità di socio, avendo validamente rinunciato all’eredità di P.S.. Dichiarava conseguentemente assorbito l’appello dell’Amministrazione circa l’applicabilità delle sanzioni.

Ministero dell’Economia ed Agenzia delle Entrate ricorrono per la cassazione della sentenza limitatamente al punto della applicabilità della sanzione irrogata a P.G.. Questi si è difeso con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso (notificato il 5 marzo 2005, avverso sentenza non notificata depositata il 6.07.2002) non è tardivo, come ha sostenuto il resistente, attesa la sospensione dei termini processuali disposta dalla L. n. 289 del 2002, art. 16. La quale (salva la contraria istanza del contribuente) si applicava in via automatica alle liti fiscali definibili delle quali non fosse già fissata la trattazione.

L’unico motivo di ricorso lamenta omessa pronuncia sull’appello incidentale concernente la applicabilità delle sanzioni nei confronti di P.G.. essendo risultato che egli aveva percepito pro quota il maggior reddito accertato in capo alla società in quanto nel 1991 era egli stesso socio della s.r.l. La Siderurgica, e non quale erede di P.S., che era deceduto nel (OMISSIS).

La doglianza è inammissibile, rivolgendosi ad una statuizione della sentenza di primo grado che non è stata oggetto d’appello ed è passata in giudicato. Risulta invero sia dalla narrativa del ricorso che da quella della sentenza impugnata che la pronuncia della CTP aveva escluso la applicabilità delle sanzioni irrogate ai ricorrenti (fra i quali P.G.) e che tale decisione fu impugnata con l’appello incidentale nei confronti dei soli contribuenti appellanti, diversi da P.G., che aveva fatto acquiescenza alla sentenza di primo grado.

Va dichiarato inammissibile il ricorso, e condannati i ricorrenti al rimborso delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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